REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna
composta dai seguenti
magistrati:
dott. Giovanni
D' ANTINO SETTEVENDEMMIE
Presidente
dott. Massimo DE
MARIA Consigliere
dott. Elena LORENZINI I Referendario relatore
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di
responsabilità, iscritto al n. 35128 del registro di Segreteria, promosso dal
Sostituto Procuratore Generale dott. Paolo NOVELLI nei confronti dei sig. ri
Francesco Picone, rappresentato e difeso dagli avv. ti Lucio Solazzi e Paolo
Trombetti e domiciliato presso lo studio del primo in Bologna, via della
Zecca n. 1, Nicola Stigliano, rappresentato e difeso dall' avv. to Alessandro
Gamberini ed elettivamnte domiciliato presso il suo studio , in Bologna, piazza
de Calderini n. 1 e Ivanna Villa, rappresentata e difesa dall' avv. to Luca
Lippi Bruni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio , in Bologna, via
Testoni n. 1 .
Uditi, nella pubblica
udienza del 9 novembre 2005, il relatore I Referendario dott. ssa Elena LORENZINI, il
rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Paolo NOVELLI, l'avv. Lucio Solazzi per il convenuto Picone,
l'avv. Simone Sabatini per delega dell' avv. to Gamberini per il convenuto
Stigliano e l' avv. to Luca Lippi Bruni per il convenuto Villa.
Esaminati tutti gli
atti e i documenti di causa.
Ritenuto in
FATTO
In esito ad espressa
delega da parte della Procura presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale
la Guardia di Finanza trasmetteva al suddetto Ufficio delegante due note
relative all' esame delle polizze assicurative concluse dall' I.P.A.B. Giovanni
XXIII negli anni 1996-2002, anche per eventi commessi dai dipendenti con dolo o
colpa grave.
In particolare, con
la nota n. 6027 del 28 marzo 2003, sono stati esaminati vari contratti che
prevedevano una copertura assicurativa anche di rischi derivanti da dolo e/o
colpa grave dei dipendenti, ripartiti in relazione alle materie assicurate ed
indicati in dettaglio come segue:
TUTELA
GIUDIZIARIA
1. n. 767/770/71/23989618,
stipulato in data 18.04.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a
decorrere 30.04.1996. Premio annuo
corrisposto per il 1996 pari a £. 2.819.000 - Euro 1.455,89. Impegno assunto
con la deliberazione n. 206 del 21.03.1996.
2. n. 767/770/71/25804069,
stipulato in data 31.12.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a
decorrere 31.12.1996.
Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 6.000.000 - Euro
3.098,74;
premio annuo corrisposto per il 1998
pari a £. 6.000.000 - Euro 3.098,74;
premio annuo corrisposto per il 1999
pari a £. 5.300.000 - Euro 2.737,22.
Impegni assunti con la deliberazione
n. 1041 del 23.12.1996 e con la deliberazione n. 73 del 30.01.1997
3. n. 767/770/71/32344715,
stipulato in data 31.12.1999 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a
decorrere 31.12.1999. Premio annuo corrisposto per il 2000 pari a £.
17.950.000 - Euro 9.270,40.
Impegni assunti con le
determinazioni nn. 485 del 30.12.1999, 107 del 15.03.2000, 27 del 17.04.2000 e
287 del 09.06.2000.
4. n. 767/770/79/25803749,
stipulato in data 31.12.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a
decorrere 31.12.1996.
Premio annuo corrisposto per il 1997
pari a £. 5.200.000 - Euro 2.685,57;
premio annuo corrisposto per il 1998
pari a £. 5.200.000 - Euro 2.685,57;
premio annuo corrisposto per il 1999
pari a £. 5.200.000 - Euro 2.685,57.
Impegno assunto con deliberazione
n. 1041 del 23.12.1996.
RESPONSABILITA'
CIVILE VERSO TERZI
5. n. 767/770/65/20406120,
stipulato in data 28.12.1995 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a
decorrere 31.12.1995.
Premio annuo corrisposto per il 1996
pari a £. 2.750.000.- Euro 1.420,25. Impegno assunto con deliberazione n.
859 del 21.12.1995.
6. n. 844/61/6962577, stipulata in
data 10.03.1986 con la UNIPOL ASSICURAZIONI, con effetto a decorrere 10.03.1986.
Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 15.812.200 - Euro 8.166,31.
Impegni assunto con deliberazioni
nn. 859 del 21.12.1995 e n. 399 del 04.06.1996.
7. n. 17/60/37875, stipulata in
data 31.12.1996 con la ASSITALIA, con effetto a decorrere 31.12.996 .
Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 69.824.585 - Euro 36.061,38;
premio annuo corrisposto per il 1998
pari a £. 79.722.275 - Euro 41.173,11;
premio annuo corrisposto per il 1999
pari a £. 60.289.022 - Euro 31.136,68.
Impegni assunti con deliberazioni
nn. 1041 del 23.12.1996, 162 dell'11.03.1998 e150 del 23.07.1998.
8. n. 767/770/65/32344719,
stipulato in data 31.12.1999 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a
decorrere 31.12.1999. Premio annuo
corrisposto per il 2000 pari a £. 36.782.608 - Euro 18.996,63.
Impegni assunto con determinazioni
nn. 485 del 30.12.1999 e 107 del 15.09.2000.
9. n. 1249588, stipulato in data
31.12.1999 con la LLOYD'S con effetto a decorrere 31.12.1999.
Premio annuo corrisposto per il 2000
pari a £. 57.708.250 - Euro 29.803,82.
Impegni assunti con determinazione
n. 485 del 30.12.1999 , deliberazione
n. 27 del 17.04.2000, determinazione n. 187 del 18.04.2000 e determinazione n.
682 del 29.12.2000.
DANNI
E INCENDIO
10. n. 767/770/44/16946503, stipulato in data 11.06.1992 con la UNIPOL
ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 11.06.1992.
Premio annuo corrisposto per il 1996
pari a £. 6.382.800 - Euro 3.296,44.
Impegno assunto con deliberazione
n. 859 del 21.12.1995.
11. n. 767/770/44/16946504,
stipulata in data 11.06.1992 con la UNIPOL ASSICURAZIONI, con effetto a
decorrere 31.12.992.
Premio annuo corrisposto per il 1996
pari a £. 23.271.692 - Euro 12.018,82;
premio annuo corrisposto per il 1997 pari
a £. 23.210.100 - Euro 11.987,01;
premio annuo
corrisposto per il 1998 pari a £. 23.210.200 - Euro 11.987,06;
premio annuo
corrisposto per il 1999 pari a £. 23.210.137 - Euro 11.987,03.
Impegni assunti con
deliberazione n. 859 del 21.12.1995.
La polizza copre i
danni dell'incendio relativamente ai fabbricati, rischio terzi e rischio
locativo.
Nelle condizioni
particolari di garanzia all'art.1 “estensione di garanzia”, punto b8, è
prevista la copertura assicurativa nei casi di colpa grave dell'assicurato,
colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a
norma di legge. Sono comunque esclusi i danni derivanti da dolo
dell'assicurato.
12. n. 17/10/37876,
stipulato in data 31.12.1996 con la ASSITALIA, con effetto a decorrere
31.12.1996.
Premio annuo
corrisposto per il 1997 pari a £. 4.270.000 - Euro 2.205,27;
premio annuo
corrisposto per il 1998 pari a £. 4.270.000 - Euro 2.205,27;
premio annuo
corrisposto per il 1999 pari a £. 4.270.000 - Euro 2.205,27.
Impegni assunti con
deliberazione n. 859 del 21.12.1995.
TUTELA DEI BENI DELL'ISTITUTO
13. n. 17/10/235273,
stipulata in data 31.12.1999 con la ASSITALIA, con effetto a decorrere
31.12.999.
Premio annuo
corrisposto per il 2000 pari a £. 45.600.000 - Euro 23.550,43.
Impegno assunto con
determinazione n. 485 del 30.12.1999 e con
determinazione n. 107
del 15.09.2000.
14. n. 423/16/1583,
stipulato in data 05.02.1997 con la MILANO ASSICURAZIONI, con effetto a
decorrere 31.12.1996.
Premio annuo
corrisposto per il 1997 pari a £. 10.560.000 - Euro 5.453,78;
premio annuo
corrisposto per il 1998 pari a £. 10.560.000 - Euro 5.453,78;
premio annuo
corrisposto per il 1999 pari a £. 10.560.000 - Euro 5.453,78.
Impegni assunti con
deliberazione n. 1041 del 23.12.1996.
15. n. 040/22964,
stipulato in data 31.12.1996 con la MILANO ASSICURAZIONI, con effetto a
decorrere 31.12.1996.
Premio annuo
corrisposto per il 1997 pari a £. 565.000 - Euro 291,79;
premio annuo
corrisposto per il 1998 pari a £. 565.000 - Euro 291,79;
premio annuo
corrisposto per il 1999 pari a £. 565.000 - Euro 291,79.
Impegni assunti con
deliberazione n. 1041 del 23.12.1996.
INFORTUNI
16. n.
767/770/77/19143462, stipulato in data 19.04.1994 con la UNIPOL ASSICURAZIONE,
con effetto a decorrere dal 19.04.1994.
Premio annuo
corrisposto per il 1996 pari a £. 7.236.000 - Euro 3.737,08.
Impegno assunto con
deliberazione n. 859 del 21.12.1995.
17. n.
767/770/77/21976026, stipulato in data 02.05.1995 con la UNIPOL ASSICURAZIONE,
con effetto a decorrere dal 02.05.1995.
Premio annuo
corrisposto per il 1996 pari a £. 3.000.000 - Euro 1.549,37.
Impegno assunto con
deliberazione n. 859 del 21.12.1995.
18. n.
767/770/77/19126794, stipulato in data 16.11.1993 con la UNIPOL ASSICURAZIONE,
con effetto a decorrere dal 16.11.1993.
Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 1.120.000 - Euro 578,43.
Impegno assunto con
deliberazione n. 859 del 21.12.1995.
19. n.
767/770/77/25803801, stipulato in data 31.12.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE,
con effetto a decorrere dal 31.12.1996.
Premio annuo
corrisposto per il 1997 pari a £. 25.900.800 - Euro 13.376,64;
premio annuo
corrisposto per il 1998 pari a £. 25.900.800 - Euro 13.376,64;
premio annuo
corrisposto per il 1999 pari a £. 23.719.200 - Euro 12.249,94.
Impegni assunti con
deliberazione n. 1041 del 23.12.1996.
20. n.
767/770/77/32344718, stipulata in data 31.12.1999 con la UNIPOL ASSICURAZIONI,
con effetto a decorrere 31.12.999.
Premio annuo corrisposto per il 2000 pari a £. 10.630.000 - Euro 5.489,93.
Impegno assunto con
determinazione n. 485 del 30.12.1999 e con determinazione n. 107 del
15.09.2000.
MULTI RISCHI VEICOLI A MOTORE
21. n.
767/770/31/16728371, stipulato in data 31.12.1991 con la UNIPOL ASSICURAZIONE,
con effetto a decorrere 31.12.1991.
Premio annuo
corrisposto per il 1996 pari a £. 5.675.000 - Euro 2.930,89.
Impegno assunto con
deliberazione n. 859 del 21.12.1995.
22. n.
767/770/31/25803802, stipulato in data 31.12.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE,
con effetto a decorrere 31.12.1996.
Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 7.200.000 - Euro
3.718,48;
premio annuo
corrisposto per il 1998 pari a £. 7.200.000 - Euro 3.718,48;
premio annuo
corrisposto per il 1999 pari a £. 7.200.000 - Euro 3.718,48.
Impegni assunti con
deliberazione n. 1041 del 23.12.1996.
23. L'IPAB in data
31.12.1999 ha stipulato con la UNIPOL ASSICURAZIONE una polizza assicurativa
per il proprio parco automezzi riguardante la “R.C.A. e garanzie accessorie”,
ove all'art. 10.8 “danni cagionati da colpa grave” è prevista la copertura per
i sinistri cagionati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e/o delle
persone che detengano legittimamente il veicolo descritto in polizza.
Premio annuo
complessivo corrisposto per il 2000 pari a £. 6.428.655 - Euro 3.320,10.
Impegno assunto con
determinazione n. 107 del 15.09.2000.
Concludevano tale
informativa osservazioni da parte della Guardia di Finanza che sottolineavano
come i contratti esaminati avessero illegittimamente stipulato polizze
assicurative, con oneri a carico
del bilancio dell' I.P.A.B, a favore
dei propri amministratori o dipendenti per i danni cagionati alle pubbliche
finanze nell'esercizio delle loro funzioni, anche con condotte contraddistinte
da dolo o colpa grave - per i quali gli stessi potrebbero essere chiamati a rispondere innanzi alla
Corte dei Conti -, così da sollevare i medesimi da ogni forma di responsabilità amministrativa.
Con successiva
istanza della Procura Regionale, la Guardia di Finanza veniva incaricata di
esperire ulteriori approfondimenti in merito ai contratti conclusi negli anni
seguenti, nonche' di determinare la parte di premio destinata a coprire l'
estensione dell' assicurazione alle ipotesi di colpa grave.
In esecuzione di
quanto richiesto, veniva prodotta la nota n. 13221 del 27 gennaio 2004, che
riferiva nei seguenti termini.
Evidenziavano
i militari che l'istituto, a seguito di gara e con l'assistenza tecnica della
GPA SpA - Broker assicurativo - aveva proceduto al rinnovo delle polizze
assicurative con scadenza 31.12.1999.
In
particolare con determinazione n. 370
del 15 novembre 1999 era stata indetta una trattativa privata per
l'affidamento dei servizi di assicurazione e copertura dei rischi per la durata
di anni uno con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.1999 e scadenza alle ore
24.00 del 31.12.2000.
In data
30 dicembre 1999 con determinazione n. 485 il direttore generale, al termine
delle operazioni di gara, aveva aggiudicato i servizi di assicurazione per
l'anno 2000 come segue:
TUTELA
DELLA RESPONSABILITA'
Responsabilità civile terzi e
prestatori d'opera:
polizza n. 767/770/65/32344719, stipulata con la UNIPOL ASS.
Premio annuo corrisposto pari ad €
18.996,63.
Responsabilità civile auto e garanzie
accessorie:
le
polizze sono state stipulate con la UNIPOL ASS.
Premio annuo complessivo corrisposto
pari a € 3.320,10.
Tutela dei beni
Danni diretti, danni da interruzione
di esercizio:
polizza n. 17/10/235273, stipulata con la ASSITALIA.
Premio annuo corrisposto pari a € 23.550,43.-
Tutela delle persone
Infortuni:
polizza n. 767/770/77/32344718, stipulata con la UNIPOL ASS.
Premio annuo corrisposto pari a € 5.345,08.
Tutela giudiziaria
polizza n. 767/770/71/32344715, stipulata con la UNIPOL ASS.
Premio annuo corrisposto pari a €
10.178,02.
responsabilitA civile terzi per danni patrimoniali di
Amministratori e Dipendenti; pErdite pecuniarie per sanzioni tributarie ai
sensi della L. 472/1997
polizza n. 1249588, stipulata con la LLOYD'S
Premio annuo corrisposto pari a €
29.803,82.
Per l'anno
2001 l'istituto, dopo aver richiesto e valutato i preventivi di spesa
formulate dalle compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei servizi in
argomento per l'anno 2000, si era avvalso della facoltà di proroga prevista
dall'art. 5 - durata della fornitura - del capitolato per l'affidamento dei
servizi di ASS., allegato alla determinazione n. 370.
In data
16 febbraio 2001 con determinazione n. 63 del direttore generale, erano, poi,
stati aggiudicati i seguenti servizi di assicurazione per l'anno 2001:
Tutela delle responsabilitA'
Responsabilità civile terzi e
prestatori d'opera:
polizza n. 767/770/65/32344719, stipulata con la UNIPOL ASS.
Premio annuo corrisposto pari a €
19.655,35
Responsabilità civile auto e
garanzie accessorie:
le
polizze sono state stipulate con la UNIPOL ASS.
Premio annuo complessivo corrisposto
pari a € 3.290,09.
Tutela dei beni
Danni diretti, danni da
interruzione di esercizio:
polizza n. 17/10/235273, stipulata con la ASSITALIA . Premio annuo
corrisposto pari a € 23.550,43.
Tutela delle personE
Infortuni:
polizza n. 767/770/77/32344718, stipulata con la UNIPOL ASS.. Premio annuo
corrisposto pari a € 5.187,46.
Tutela giudiziaria
polizza n. 767/770/71/32344715, stipulata con la UNIPOL ASS.. Premio annuo
corrisposto pari a € 11.106,49.
In data
18 dicembre 2001 con determinazione n. 485 del direttore generale, era stato
inoltre autorizzato l'impegno e la liquidazione di spesa riferiti ai premi
assicurativi per le seguenti polizze:
responsabilitA civile terzi per danni patrimoniali di
Amministratori e Dipendenti; predite pecuniarie per sanzioni tributarie ai
sensi della L. 472/1997
polizza n. 1300096, stipulata con la LLOYD'S .
Premio annuo corrisposto pari a €
39.642,72.
Tutela delle responsabilitA'
Responsabilità civile auto e
garanzie accessorie:
polizza n. 767/770/30/32039406,
stipulata in data 31/05/01con la UNIPOL ASS. - autovettura targata BT 846 GB .
Premio annuo corrisposto pari a €
470,28.
Per l'anno 2002 l'istituto, in
attesa di predisporre per il triennio 2002-2004 la gara per l'affidamento dei
servizi di assicurazione, aveva chiesto la proroga delle polizze in scadenza
fino al 30 aprile 2002.
Il
direttore generale, con determinazione n. 82 del 25 febbraio 2002, aveva
indetto una trattativa privata per l'affidamento di tali servizi per il periodo
01/05/2002 - 31/12/2004.
Considerando
i tempi tecnici necessari per l'espletamento della gara, l'istituto aveva,
pertanto, richiesto ulteriore proroga
di un mese per le coperture assicurative (01/05/2002 - 31/05/2002).
L'impegno
di spesa per il pagamento dei premi assicurativi riconducibili al periodo
01/01- 31/05/2002, era stato autorizzato in data 23 maggio 2002 con
determinazione n. 193 del direttore generale.
A
conclusione della gara il direttore generale con determinazione n. 200 del 31 maggio 2002 aveva affidato per il
periodo 01/06/2002 - 31/12/2004 i servizi di assicurazione a copertura dei
rischi a carico dell'istituto.
La nota
in esame, riportava di seguito gli estremi dei contratti
assicurativi ed i relativi costi sostenuti per tutto il 2002:
Tutela delle responsabilita'
Responsabilità civile terzi e
prestatori d'opera:
polizza n. 767/770/65/32344719,
stipulata con la UNIPOL ASS.
Premio corrisposto periodo 31/12/01 -
31/05/02 pari a € 11.349,02.
polizza n. 2145/65/36974764, stipulata
con la UNIPOL ASS. Premio corrisposto periodo 31/05/02 - 31/12/02 pari a €
36.245,78.
Totale premio corrisposto anno 2002
pari a € 47.594,80.
Responsabilità civile auto e
garanzie accessorie:
le
polizze sono state stipulate con la UNIPOL ASS.
Totale premio corrisposto anno 2002
pari a € 4.381,96.
Tutela dei beni
Danni diretti, danni da
interruzione di esercizio:
polizza n. 17/10/235273, stipulata con
la ASSITALIA ;
Premio corrisposto periodo 31/12/01 -
31/05/02 pari a € 9.812,67.
polizza n. 2145/63/36973763, stipulata
con la UNIPOL ASS.;
Premio corrisposto periodo 31/05/02 -
31/12/02 pari a € 23.734,00.
Totale premio corrisposto anno 2002
pari a € 33.546,67.
Tutela delle personE
Infortuni:
polizza n. 767/770/77/32344718,
stipulata con la UNIPOL ASS. ;
Premio corrisposto periodo 31/12/01 -
31/05/02 pari a € 2.135,82.
polizza n. 98576575, stipulata con la
lloyd adriatico ;
Premio corrisposto periodo 31/05/02 -
31/12/02 pari a € 920,09.
Totale premio corrisposto anno 2002
pari a € 3.055,91.
Tutela giudiziaria
polizza n. 767/770/71/32344715,
stipulata con la UNIPOL ASS.;
Premio corrisposto periodo 31/12/01 -
31/05/02 pari a € 3.934,43.
polizza n. 59/31.511.777, stipulata
con la RAS;
Premio corrisposto periodo 31/05/02 -
31/12/02 pari a € 8.790,16.
Totale premio corrisposto anno 2002
pari a € 12.724,59.
responsabilita civile terzi per danni patrimoniali di
Amministratori e Dipendenti; predite pecuniarie per sanzioni tributarie ai
sensi della L. 472/1997
polizza n. 1371166, stipulata con la
LLOYD'S ;Premio corrisposto periodo 31/12/01 - 31/05/02 pari a € 18.060.53 .
polizza n. 1378128, stipulata con la
LLOYD'S ;
Premio corrisposto periodo 31/05/02 -
31/12/02 pari a € 7.758,33.
Totale premio corrisposto anno 2002
pari a € 25.818,86.
Evidenziavano,
inoltre i militari che non essendo possibile determinare in modo diretto la
parte di premio destinata a coprire l'estensione del rischio alla “colpa grave”
dall' esame delle clausole contrattuali e delle quietanze di pagamento relative
alle sopra indicate polizze, sono stati eseguiti i seguenti accertamenti e
rilevamenti, al fine di pervenire comunque ad una quantificazione oggettiva
della predetta parte di premio.
In primo luogo la G.d.F. ha preso in
esame in particolare le polizze che prevedevano l'estensione della garanzia ai
casi di colpa grave nella forma “in
nome e per conto di spetta”; in secondo luogo ha effettuato controlli presso le compagnie assicuratrici per le
polizze che non riportano espressamente la determinazione del premio. In
particolare, sono risultate le seguenti percentuali:
UNIPOL ASS.- applicazione del 10% ;
ASSITALIA - applicazione del 5% per le
polizze incendio e furto; applicazione del 25% limitatamente alla sez. II della
polizza n. 37875 - RC Amministratori;
MILANO ASS. - applicazione del 5% ;
Lloyd adriatico - non quantificabile .
Alla luce delle informazioni assunte
era, pertanto possibile elencare
distinti per ramo di polizza, gli importi riferiti alla parte di premio
destinata a coprire l'estensione del rischio alla “colpa grave”, comprendendovi
anche le polizze riferite ad annualità antecedenti all'anno 2000, di cui alla
nota precedente, nel modo di seguito riportato.
Tutela
delle responsabilità
Responsabilità civile terzi e
prestatori d'opera:
Relativamente alla polizza ASSITALIA
n. 37875 sono riportati solo i premi relativi alla sez. II. riguardante la
responsabilità civile professionale degli amministratori, del direttore e dei
dirigenti dell'istituto. Il premio è stato determinato applicando per ciascun
dirigente l'importo di Lire 1.150.000 - Euro 593,92 -, così come previsto dalla
polizza (anno 1997, 29
dir. - 1998, 38 dir. - 1999, 24 dir.)
Responsabilità civile auto e garanzie
accessorie: in questo ramo sono
comprese le polizze “Multi Rischi a Motore” a favore di amministratori
dipendenti o consulenti relative agli anni 1996-1999.
N°. d'ord. |
ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE |
Percentuale applicata |
Premio colpa grave |
Allegati nota n°. |
||||
|
anno |
polizza |
società |
premio |
|
|
6027 |
13221 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03. 2003 |
27.01.2004 |
1 |
1996 |
16728371 |
UNIPOL |
2.930,89 |
10% |
293,09 |
21 |
|
2 |
1997 |
25803802 |
UNIPOL |
3.718,48 |
10% |
371,33 |
22 |
|
3 |
1998 |
25803802 |
UNIPOL |
3.718,48 |
10% |
371,33 |
22 |
|
4 |
1999 |
25803802 |
UNIPOL |
3.718,48 |
10% |
371,33 |
22 |
|
5 |
2000 |
Varie |
UNIPOL |
3.320,10 |
10% |
332,01 |
|
4.a |
6 |
2001 |
Varie |
UNIPOL |
3.760,37 |
10% |
376,04 |
|
4.b |
7 |
2002 |
Varie |
UNIPOL |
4.381,96 |
10% |
438,20 |
|
4.c |
Tutela dei beni
Danni diretti, danni da
interruzione di esercizio: in questo
ramo sono comprese le polizze “Danni e Incendio” relative agli anni 1996-1999.
N. d'ord |
ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE |
Percentuale applicata |
Premio colpa grave |
Allegati nota n° |
||||
|
anno |
polizza |
compagnia |
premio |
|
|
6027 |
13221 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03. 2003 |
27.01.2004 |
1 |
1996 |
16946503 |
UNIPOL |
3.296,44 |
10% |
329,65 |
10 |
|
2 |
1996 |
16946504 |
UNIPOL |
12.018,82 |
10% |
1.201,89 |
11 |
|
TOTALE ANNO 1996 |
1.531,54 |
|
|
|||||
3 |
1997 |
16946504 |
UNIPOL |
11.987,01 |
10% |
1.198,71 |
11 |
|
4 |
1997 |
37876 |
ASSITALIA |
2.205,27 |
5% |
110,27 |
12 |
|
5 |
1997 |
1583 |
MILANO |
5.453.78 |
5% |
272,69 |
14 |
|
6 |
1997 |
22964 |
MILANO |
291,79 |
5% |
14,59 |
15 |
|
TOTALE ANNO 1997 |
1.596,26 |
|
|
|||||
7 |
1998 |
16946504 |
UNIPOL |
11.987,06 |
10% |
1.198,71 |
11 |
|
8 |
1998 |
37876 |
ASSITALIA |
2.205,27 |
5% |
110,27 |
12 |
|
9 |
1998 |
1583 |
MILANO |
5.453.78 |
5% |
272,69 |
14 |
|
10 |
1998 |
22964 |
MILANO |
291,79 |
5% |
14,59 |
15 |
|
TOTALE ANNO 1998 |
1.596,26 |
|
|
|||||
11 |
1999 |
16946504 |
UNIPOL |
11.987,03 |
10% |
1.198,71 |
11 |
|
12 |
1999 |
37876 |
ASSITALIA |
2.205,27 |
5% |
110,27 |
12 |
|
13 |
1999 |
1583 |
MILANO |
5.453.78 |
5% |
272,69 |
14 |
|
14 |
1999 |
22964 |
MILANO |
291,79 |
5% |
14,59 |
15 |
|
TOTALE ANNO 1999 |
1.596,26 |
|
|
|||||
15 |
2000 |
235273 |
ASSITALIA |
23.550,43 |
5% |
1.177,53 |
|
5.a |
16 |
2001 |
235273 |
ASSITALIA |
23.550,43 |
5% |
1.177,53 |
|
5.b |
17 |
31.12.01 31.05.02 |
235273 |
ASSITALIA |
9.812,67 |
5% |
490,62 |
|
5.c |
18 |
31.05.02 31.12.02 |
36973763 |
UNIPOL |
23.734.00 |
10% |
2.373,40 |
|
5.d |
TOTALE ANNO 2002 |
2.764,02 |
|
|
Tutela delle personE
Infortuni:
le polizze concernono sia
l'assicurazione infortuni in favore di Amministratori e dirigenti, che in
favore di conducenti di autovetture proprie o di servizio, ed altresì in favore
di varie categorie di volontari o soggetti non dipendenti comunque
collaboranti;
N°d'ord. |
ESTREMI
DELL'ASSICURAZIONE |
Percentuale
applicata |
Premio
colpa grave |
Allegati
nota n° |
||||
|
Anno |
polizza |
compagnia |
premio |
|
|
6027 |
13221 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.
2003 |
27.01.2004 |
1 |
1996 |
19143462 |
UNIPOL |
3.737,08 |
10% |
373,71 |
16 |
|
2 |
1996 |
21976026 |
UNIPOL |
1.549,37 |
10% |
1.154,94 |
17 |
|
3 |
1996 |
19126794 |
UNIPOL |
578,43 |
10% |
57,85 |
18 |
|
TOTALE
ANNO 1996 |
1.586,50 |
|
|
|||||
4 |
1997 |
25803801 |
UNIPOL |
13.376,64 |
10% |
1.337,67 |
19 |
|
5 |
1998 |
25803801 |
UNIPOL |
13.376,64 |
10% |
1.337,67 |
19 |
|
6 |
1999 |
25803801 |
UNIPOL |
12.249,94 |
10% |
1.245,00 |
19 |
|
7 |
2000 |
32344718 |
UNIPOL |
5.345,08 |
10% |
534,51 |
|
6.a |
8 |
2001 |
32344718 |
UNIPOL |
5.187,46 |
10% |
518,75 |
|
6.b |
9 |
31.12.01
31.05.02 |
32344718 |
UNIPOL |
2.135,82 |
10% |
213,59 |
|
6.c |
10 |
31.05.02
31.12.02 |
98576575 |
Lloyd
adriatico |
920,09 |
|
|
|
6.d |
TOTALE
ANNO 2002 |
213,59 |
|
|
Tutela giudiziaria
N°.d'ord. |
ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE |
Percentuale applicata |
Premio colpa grave |
Allegati nota n° |
||||
|
anno |
polizza |
compagnia |
premio |
|
|
6027 |
13221 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03. 2003 |
27.01.2004 |
1 |
1996 |
23989618 |
UNIPOL |
1.455,89 |
10% |
145,59 |
1 |
|
2 |
1997 |
25804069 |
UNIPOL |
3.098,74 |
10% |
309,88 |
2 |
|
3 |
1997 |
25803749 |
UNIPOL |
2.685,57 |
10% |
268,56 |
4 |
|
TOTALE ANNO 1997 |
578,44 |
|
|
|||||
4 |
1998 |
25804069 |
UNIPOL |
3.098,74 |
10% |
309,88 |
2 |
|
5 |
1998 |
25803749 |
UNIPOL |
2.685,57 |
10% |
268,56 |
4 |
|
TOTALE ANNO 1998 |
578,44 |
|
|
|||||
6 |
1999 |
25804069 |
UNIPOL |
2.737,22 |
10% |
273,73 |
2 |
|
7 |
1999 |
25803749 |
UNIPOL |
2.685,57 |
10% |
268,56 |
4 |
|
TOTALE ANNO 1999 |
542,29 |
|
|
responsabilitA civile terzi per danni patrimoniali di
Amministratori e Dipendenti; predite pecuniarie per sanzioni tributarie ai
sensi della L. 472/1997
N° d'ord.. |
ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE |
Percentuale applicata |
Premio colpa grave |
Allegati nota n° |
||||
|
anno |
polizza |
compagnia |
premio |
|
|
6027 |
13221 |
|
|
|
|
|
|
|
28.03. 2003 |
27.01.2004 |
1 |
1996 |
20406120 |
UNIPOL |
1.420,25 |
10% |
142,03 |
5 |
|
2 |
2000 |
1259588 |
LLOYD,S |
29.803,82 |
|
|
|
8.a |
3 |
2001 |
1300096 |
LLOYD'S |
39.642,72 |
|
|
|
8.b |
4 |
31.12.01 31.05.02 |
1371166 |
LLOYD'S |
18.060,53 |
|
|
|
8.c |
5 |
31.05.02 31.12.02 |
1378128 |
LLOYD'S |
7.758,33 |
|
|
|
8.d |
In
relazione alle polizze stipulate con la LLOYD'S, per gli anni 2000-2002, la
G.d.F. ha rilevato che veniva prevista l'estensione della garanzia ai casi di
“colpa grave” nella forma “per conto di chi spetta” con il pagamento del
relativo premio in capo ai singoli assicurati.
L'istituto
Giovanni XXIII per tali anni aveva sostenuto per intero il costo della polizza
ed dal 28.02.2003, come si evince dalla
determinazione 228 del 10 giugno 2003, aveva dato corso ad una parziale procedura
di recupero del premio in capo ai singoli assicurati.
Venivano,
pertanto, riportati, nei termini che seguono, i premi pagati dall'istituto, le
quote rimborsate dai dipendenti e la differenza rimasta in carico all'istituto.
ANNO |
PREMIO PAGATO
DALL'ISTITUTO |
QUOTA RECUPERATA |
DIFFERENZA |
2000 |
4.026,70 |
2.043,65 |
1.983,05 |
2001 |
5.568,55 |
3.377,91 |
2.568,55 |
01/01 - 31/05/2002 |
2.709,05 |
2.031,59 |
677,46 |
01/06 - 31/12/2002 |
1.372,83 |
1.080,55 |
292,28 |
Risulta ,
inoltre, che per le quote non pagate, l'istituto ha chiesto alla LLOYD'S la
possibilità di ottenerne il rimborso.
L'impresa
assicuratrice ha accettato di ristornare solo la quota di premio relativa
all'anno 2000, pari a € 1.983,05.
Per
quanto riguarda le quote degli anni 2001 e 2002, l'Istituto ha chiesto ai due
dirigenti che hanno ricoperto nel periodo la carica di Direttore Generale,
Nicola STIGLIANO (1/1/01-31/3/01) e Ivana VILLA (1/4/01-31/12/02) il pagamento
delle quote non recuperate relativamente ai loro periodi di Direzione e, nello
specifico, € 642,15 per il dott. STIGLIANO ed € 2.896,16 per la dott.ssa VILLA.
E' agli
atti che il dott. STIGLIANO ha aderito alla richiesta formulata dall'Istituto
ed ha provveduto a versare il relativo importo. La dott.ssa VILLA non risultava aver fornito alcuna risposta
all'Istituto.
Pertanto,
resterebbero in capo all'istituto per l'anno 2001 € 1.926,40 e, per l'anno
2002, € 969,74.
La
Guardia di Finanza aveva concluso determinando il danno erariale come segue:
ANNO 1996: € 4.515,39
ANNO 1997: € 8.189,65
ANNO 1998: € 9.525,99
ANNO 1999: € 7.318,43
ANNO 2000: € 3.943,72
ANNO 2001: € 5.964,26
ANNO 2002: € 9.145,04.
Con
inviti a dedurre del 15 giugno 2004, l' Organo requirente contestava i fatti oggetto di tali segnalazioni ai sig.
ri Porcu Sebastiano, Neri Giovanni, Cucinotta Domenico, Calzolari Ombretta,
Picone Francesco, Villa Ivana e Stigliano Nocola, nonche' in data 17.8.2004
alla sig. ra Calari Elisabetta.
In
realtà, a parziale correzione delle conclusioni tratte dalla G.d.F., la Procura
osservava in sede di inviti a dedurre che l'esame delle polizze relative
all'assicurazione dei rischi derivanti da infortuni, evidenziava che le
medesime offrivano, nella parte relativa a dipendenti, componenti del C.d.A. e
dirigenti, una tutela per rischi (morte o invalidità temporanea o permanente)
in parte già coperti per disposizioni di legge, e comunque eccedenti anche le
previsioni del CCNL, priva di effettiva utilità per l'Istituto, talchè per tale
fattispecie riteneva che il danno fosse corrispondente al pagamento dei premi
per i suddetti rischi.
Tali addebiti, si reputava che dovessero quindi
muoversi a coloro che, nelle singole occasioni, secondo la parte da ciascuno
presa, avevano deciso la stipulazione dei vari contratti di assicurazione, e
quindi ai componenti del C.d'A. pro tempore, nonché al Commissario
Straordinario secondo la parte da ciascuno presa nelle rispettive delibere:
Porcu Sebastiano, Presidente;
Neri Giovanni, Vicepresidente;
Cucinotta Domenico, Consigliere;
Calari Elisabetta, Consigliere;
Calzolari Ombretta, Consigliere.
Per il periodo dall'11 maggio 1998 al
1999, il rag. Francesco Picone veniva individuato come responsabile nella sua
veste di Commissario Straordinario dell' Istituto.
Per gli
anni decorrenti dal 2000, in considerazione del parziale recupero del danno da
parte dell'I.P.A.B., seppur con il solo riguardo alle polizze stipulate con la
società LLOID'S, la Procura imputava l'importo ancora non riscosso alla dott.ssa Ivanna VILLA, per la somma di
€ 2.896,16.
Per
quanto riguardava il rinnovo delle polizze assicurative con scadenza
31.12.1999, a seguito di gara e con l'assistenza tecnica della GPA SpA - Broker
assicurativo - secondo la ricostruzione fornita dall' organo requirente,
l'istituto aveva proceduto con
determinazione n. 370 del 15 novembre 1999 ed in data 30 dicembre 1999, con
determinazione n. 485 del direttore
generale che, al termine delle operazioni di gara, aggiudicava i servizi di
assicurazione per l'anno 2000.
Allo stesso modo anche le successive proroghe, sino al 30 aprile 2002, sono state
disposte con determinazioni del Direttore Generale dell'Istituto, talchè il
Pubblico Ministero reputava doversi addebitare innanzi tutto al Direttore
Generale pro tempore (dott. Stigliano e dott.ssa Villa) l'ulteriore danno
corrispondente al suddetto periodo, così come sopra indicato nelle tabelle
redatte dalla G.d.F.
In seguito alla notifica dell'invito
a dedurre i destinatari rassegnavano deduzioni scritte.
In
particolare, gli ex componenti del
C.d'A., in carica sino al mese di aprile 1998, essendo in seguito subentrato il
Commissario Straordinario rag. Francesco Picone, eccepivano l'avvenuta
prescrizione per avvenuto decorso di piu' di cinque anni con riferimento alle
singole date di cessazione degli incarichi ed a quelle delle delibere che
approvarono la stipula dei contratti e/o delle date di pagamento dei premi
assicurativi.
Sotto
altro profilo invocavano l' applicazione dell' esimente della buonafede ex art.
1 comma 1ter della legge n°20/1994, in quanto le decisioni in merito erano
state assunte in seguito ad istruttoria ed approfondimenti dei servizi tecnici
dell'IPAB.
Nel
merito ritenevano che l'estensione alla colpa grave per le assicurazioni
obbligatorie RCA fosse conforme al dettato legislativo ed in generale i
contratti che avevano esteso la copertura alla colpa grave non potessero dirsi
privi di interesse per l'Istituto, in quanto ponevano il medesimo al riparo del
rischio di non trovare corrispondente garanzia nei patrimoni dei responsabili
in caso di danni o pregiudizi di rilevante entità.
Contestavano
inoltre i criteri adottati per il calcolo della percentuale di aumento del
premio per la copertura del rischio “colpa grave”, eccependo che in molti casi
tale copertura fosse offerta dalle società assicuratrici senza alcuna
maggiorazione.
Analogamente
si difendeva il rag. Picone, il quale insisteva per la legittimità delle
coperture assicurative per i veicoli a motore e per gli infortuni degli
Amministratori; in ogni caso obiettava il difetto di colpa grave in capo al
medesimo.
Il dott.
Stigliano, con memoria redatta a firma dell'avv. Alessandro Gamberini, per il
periodo in cui aveva rivestito le funzioni di Direttore Generale, sosteneva che
non si fosse prodotto alcun effettivo danno per la stipula delle polizze
assicurative grazie all' utilizzazione della formula “per conto di chi
spetta” che consentiva di addossarne
l'onere all'assicurato. Evidenziava, inoltre, che in concreto il rischio “colpa
grave” non avesse comportato alcuna maggiorazione del premio, e tanto fornendo
a supporto una comunicazione del broker GPA e delle società LLOID'S Adriatico e
Assicoop.
La dott.ssa Villa, sottolineando che all'atto
dell'assunzione delle funzioni di Direttore Generale si era trovata gravata da
una imponente mole di lavoro, riepilogava le vicende relative alla decisione
del C.d'A. del 17 aprile 2000, che aveva sostanzialmente ratificato le proposte
di estensione delle coperture assicurative. Faveva, altresi', rilevare che era
il dott. Nicola Agnusdei a svolgere le funzioni di controllo e di gestione del
comparto assicurativo, anche nel periodo di propria direzione. Solo in seguito
all'accesso della G.d.F. disposto dalla Procura, la dott.ssa Villa dispose una
revisione delle coperture assicurative, all'esito delle quali si decise il
recupero delle quote di premio dovute per le coperture della responsabilità per
colpa grave nei confronti di coloro che dall'anno 2000 avevano goduto delle suddette
garanzie senza sopportarne i relativi costi inclusi nei premi complessivi.
Sottolineava la deducente che la decisione di limitare le operazioni di
recupero agli Amministratori precedenti fosse stata del Presidente Ottolenghi,
orientato a ipotizzare una
responsabilità della società di brokeraggio.
Ancora,
la dott.ssa Villa precisava che le polizze per l'anno 2001, peraltro rinnovi delle coperture decise
nell'anno 2000, erano state decise dal suo predecessore, dott. Stigliano,
mentre per la polizza n° 1300096, RCT per danni patrimoniali di amministratori
e dipendenti stipulata con LLOID'S, essa era già rinnovata in data 31.12.2000,
e con la successiva determina n°485/01 furono unicamente impegnate le somme
relative. Affermava, ancora, che per proprio merito era stato avviato il
recupero delle quote dei premi relativi alla c.d. garanzia <per conto di chi
spetta>, ricollegabile a comportamenti integranti colpa grave e che il
mancato perfezionamento delle operazioni di recupero era quindi addebitabile alle
scelte della nuova Direzione.
Non ritenendo tali
elementi sufficienti ad esimere i destinatari degli inviti a dedurre dall'
essere convenuti in giudizio, seppur in piu' ristretti limiti, la Procura
regionale provvedeva poi a citare in giudizio, in data 17.12.2004, i sig. ri
Francesco PICONE, Nicola SIGLIANO ed Ivana VILLA per sentirli condannare ciascuno secondo la parte presa, al
pagamento, in favore dell'Erario, della somma di euro 4.477,17 quanto a
Francesco Picone, euro 11.602,97 quanto a Nicola Stigliano, euro 10.170,99
quanto a Ivana Villa od a quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre
alle somme maturate per interessi legali e rivalutazione monetaria ed ulteriori
decorrendi ed interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo.
A fondamento della
domanda, sostiene parte attrice che, innanzi tutto devesi dare conto della
sollevata eccezione di prescrizione, maturata per quei premi corrisposti
antecedentemente al quinquennio conteggiato a ritroso dalla notifica
dell'invito a dedurre.
Secondo la Procura ne conseguirebbe che l' azione di
responsabilità vada limitata a quella parte di danno costituita dai pagamenti
delle polizze non prescritti secondo il suddetto criterio.
Venendo
al merito delle contestazioni, il Pubblico Ministero premette alcune considerazioni di carattere generale,
sostenendo che, come affermato
recentemente in dottrina, nessuna norma di legge autorizza la stipulazione di
polizze assicurative per la responsabilità amministrativa (ad esclusione, in
due ordinamenti regionali, della legge regionale n. 48 del 1998 del Lazio,
nella parte in cui aggiunge l'art. 9 bis alla legge regionale n. 19/1995, e la
l.r. n. 24/1997 dell'Emilia Romagna, art.1, entrambe tuttavia con previsione
del concorso al 50% dei beneficiari nel pagamento del premio).
In particolare, inoltre, non
autorizzerebbe la stipula di siffatto tipo di polizze l'art. 23 della legge 816
del 27 dicembre 1985 - riconfermata in parte qua ed ampliata soggettivamente
(come enti destinatari della norma) dalla legge n. 265 del 3.8.1999, art. 26,
co. 5, ora art. 86, co. 5, del testo unico degli enti locali, di cui al d. l.vo
18 agosto 2000, n. 267) - che prevede genericamente che “i comuni, le province,
le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono
assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento
del loro mandato”, disciplinando, per consolidata dottrina e giurisprudenza,
l'ipotesi della copertura assicurativa, peraltro dei soli amministratori, per i
rischi da responsabilità civile, senza alcuna estensione implicita o esplicita
alla responsabilità amministrativo-contabile.
Analogamente,
per quanto riguarda i dirigenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro
per il quadriennio 1998-2001, area della dirigenza del comparto
“Regioni-Autonomie locali”, all'art. 38, confermerebbe che gli enti possono
assumere le iniziative necessarie per la copertura della responsabilità civile
dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale con esclusione delle ipotesi di
dolo e colpa grave, senza peraltro alcuna estensione alla responsabilità
amministrativa e, comunque, con espressa esclusione delle ipotesi di colpa
grave.
Cosi', ad
avviso dell' organo requirente, le stesse numerose norme succedutesi nel corso
del tempo per effetto della c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego
generalmente erano finalizzate alla copertura delle ipotesi di responsabilità
diretta civile della pubblica amministrazione verso i terzi e per i danni,
quali risarcimenti pagati al danneggiato, assistenza legale, spese di giudizio,
che il pubblico dipendente avesse causato con un comportamento improntato a
colpa lieve.
Parte attrice ritiene necessario mantenere ben
distinti gli ambiti propri della responsabilità civile e della responsabilità
amministrativa.
In
particolare, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ripetutamente affermato l'illiceità di contratti che
considerino come rischio assicurato la responsabilità amministrativa, potendosi
intendere in questo senso le somme dovute dai dipendenti, funzionari ed
amministratori pubblici per effetto di sentenze di condanna pronunciate dalla
Corte dei conti, sia in ragione dei
rischi connessi alla conseguente deresponsabilizzazione degli stessi, sia del contrasto con il carattere personale
della responsabilità amministrativa disposto dall'art. 1 della legge 14 gennaio
1994 n°20 e dagli artt. 97, 103 e 28 della Costituzione.
Inoltre, anche un contratto di
assicurazione per responsabilità civile senza l'espressa esclusione dei danni
cagionati con colpa grave, e tanto più in presenza di una rinuncia della
possibilità di rivalsa da parte dell'Assicurazione comporterebbe, per il
dipendente responsabile, la possibilità di non rispondere, nei limiti del
massimale assicurato, dei danni prodotti a terzi anche con colpa grave, e
quindi di evitare la responsabilità amministrativa nella sua forma di
responsabilità indiretta, per regresso.
Difatti,
la liceità della copertura della responsabilità civile dell'Amministrazione,
limitatamente alla colpa lieve, è stata riconosciuta dalla dottrina e dalla
giurisprudenza proprio perché essa esporrebbe comunque l'Amministrazione alle
pretese risarcitorie del terzo danneggiato (sia per la responsabilità extra
contrattuale che per quella contrattuale, dove verrebbe in rilievo anche la
sola culpa levis) mentre, di contro, il dipendente non potrebbe essere
riconosciuto responsabile appunto per il difetto del requisito della gravità
della colpa.
Diversamente,
l'estensione della copertura anche ai danni prodotti da condotte commesse con
colpa grave, condurrebbe ad esonerare il dipendente pur quando sussistano le
condizioni per il riconoscimento della sua responsabilità e quindi quando egli
ne dovesse rispondere in prima persona con il suo patrimonio.
La
Procura desume da tali osservazioni un primo criterio idoneo a discriminare la
liceità delle specifiche clausole e quindi anche del contratto di
assicurazione: la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile
verso i terzi, qualora il contraente sia la medesima amministrazione, dovrebbe
soggiacere al principio generale che non possono ritenersi ammissibili
operazioni onerose a carico dell'Amministrazione che comportino un conflitto di
interessi tra il contraente ed i soggetti assicurati, cioe' i beneficiari della
copertura.
In
proposito viene riportato dal P.M. un ampio stralcio della motivazione della
sentenza Sez. Umbria n°553/2002 secondo la quale “… la giurisprudenza di questa
Corte da sempre ha fatto riferimento al “mandato”, nella sua accezione gius-privatistica
(ex artt. 1703 e ss. cc), per distinguere e separare i rischi connessi
all'attività dei dipendenti ed amministratori pubblici meritevoli di copertura
assicurativa con onere a carico dell'Ente, da quelli assicurabili solo con
oneri a carico dei dipendenti ed amministratori medesimi, agevolmente
individuandoli nei rischi che riflettono gli interessi propri dell'Ente stesso.
.....Nella
giurisprudenza di questa Corte, dunque, da sempre il “mandato” costituisce la
ragione, ma anche il limite della copertura assicurativa degli amministratori e
dipendenti pubblici con oneri a carico dell'Ente, così che tutto ciò che non
può essere rapportato al “mandato”, direttamente o indirettamente, perché
magari travalica i limiti interni del “mandato” stesso, come nell'ipotesi del
“conflitto di interessi”, non può neanche essere oggetto di copertura
assicurativa con onere a carico dell'Ente medesimo.”
L' Organo requirente, passando all'
esame dei contratti d'assicurazione denominati di “tutela giudiziaria”, afferma
che debbano essere considerati secondo gli stessi principi e che, quindi la
possibilità di assicurare la tutela legale non potrà che essere limitata negli
stessi ambiti in cui è consentito assicurare il rischio principale, comportando
diversamente una parziale elisione dell'effetto comminatorio della
responsabilità amministrativa.
Parimenti
reputa possa dirsi per i contratti di assicurazione stipulati dall'Ente per
danni cagionati al proprio patrimonio.
In
merito all'assicurazione obbligatoria per i danni prodotti a terzi per effetto
della circolazione dei veicoli, la Procura non mette in discussione la
stipulazione del contratto, ma piuttosto l'estensione delle copertura
assicurativa del rischio, mediante l'inserimento di clausole ulteriori non
previste obbligatoriamente, quali ad esempio la c.d. copertura “Kasko” che in
sostanza si traduce nella possibilità di ottenere il risarcimento per i danni
prodotti ai propri mezzi od anche ai propri conducenti e non solo a quelli dei
terzi. In tal senso, pertanto, vengono richiamate le medesime considerazioni
del punto precedente.
Per
ultimo vengono considerati i contratti di assicurazione contro gli infortuni.
Poiche'
per i dipendenti pubblici, siano essi privatizzati od ancora retti da norme di
diritto pubblico, l'assicurazione contro i danni subiti per infortuni avvenuti
in occasione di lavoro è disciplinata dalle disposizioni in materia di
assicurazione obbligatoria con gli infortuni e le malattie professionali
(d.p.r. 20 giugno 1965 n°1124) e da quelle in materia di equo indennizzo (art. 11 d.p.r. 1 giugno 1979 n°191 e art.
art. 12 d.p.r. 25 giugno 1983, n°348), la possibilità degli enti di fare
ricorso in tale materia a forme ulteriori di assicurazione, ad avviso di parte
attrice può ritenersi lecita nei soli limiti in cui si rivolga chiaramente
verso rischi non considerati e coperti
dalle coperture assicurative previste per legge, o comunque siano contratte
coperture in favore di soggetti non compresi nelle categorie dei dipendenti
considerate dalle norme in materia.
In ogni
caso, assumendo in tali casi il dipendente assicurato anche la veste del
danneggiato, dovrebbero escludersi gli infortuni cagionati dai medesimi
dipendenti e tanto più se commessi con colpa grave.
Effettuate tali premesse in via generale, la Procura
passa all'esame dei singoli contratti stipulati dall'I.P.A.B. con riferimento
ai fatti oggetto di contestazione.
In
merito ai contratti di tutela giudiziaria, che assicurano l'ente per le spese
connesse a controversie sorte in conseguenza di danni cagionati ad altri
soggetti, comprendendovi anche i fatti illeciti colposi dei dipendenti,
Dirigenti, Consiglieri d'Amministrazione, in particolare, nella Polizza UNIPOL
32344715 decorrente dal 31 dicembre 1999 ed egualmente nella polizza UNIPOL per
l'anno 2000 n°767/71/32344715, rinnovata poi con alcune modifiche negli anni
2001 e sino al 31 maggio 2002, e nella successiva polizza RAS n°59/31.511.777
decorrente dal 31 maggio 2002 al 31 dicembre 2004, fu inserita la clausola <per conto di chi spetta>:
con tale clausola la copertura assicurativa della responsabilità era prestata
per conto di chi spetta, e “…pertanto tale garanzia resta a carico degli
assicurati che in caso di denuncia di sinistro corrisponderanno il premio
corrispondente all'attivazione individuale di garanzia”. Parimenti al capoverso
successivo, era previsto l'identico meccanismo nel caso di ipotesi che
integrino la colpa grave.
Ricorda
l' organo requirente che il contratto di assicurazione per conto di chi spetta
si differenzia principalmente rispetto quello di assicurazione per conto altrui
(art. 1891 c.c.) in ragione della possibilità che i beneficiari-assicurati
siano soggetti ancora non individuati, ma individuabili, al momento della
stipulazione tra Assicuratore e Contraente, sebbene nondimeno saranno gli
esclusivi beneficiari e titolari della prestazione assicurativa (ad es. polizza
stipulata dall'albergatore per i danni subiti dalle cose di proprietà dei
clienti).
Nel
caso di specie, diversamente, secondo la ricostruzione fornita dalla Procura,
la menzione della clausola denominata “per conto di chi spetta” sottendeva un
diverso meccanismo, del tutto improprio, dove si prevedeva che il pagamento del
premio da parte dei singoli beneficiari-assicurati, e solo per certe tipologie
di rischi, avvenisse, oltre a quello pagato in generale e preventivamente
dall'I.P.A.B. contraente, solamente dopo il verificarsi dell'evento.
Afferma
parte attice che tale clausola sarebbe nulla,
perché la posposizione del pagamento eventuale del premio all'indomani
della produzione del sinistro costituisce causa evidente di nullità del
contratto per difetto del rischio.
Pare verosimile al Pubblico Ministero che in realtà
il premio complessivo pagato anticipatamente dall'I.P.A.B. comprendesse già il
rischio particolare per la colpa grave e che la suddetta clausola costituisse
uno strumento per eluderne i divieti di legge ponendo in capo ai beneficiari la
corresponsione postuma di una somma irrisoria.
In
relazione al danno ed in conformità con
le percentuali individuate per gli altri contratti, afferma parte attrice che
l'effettivo sovrappremio possa essere determinato in misura non inferiore al
10% dell'importo complessivo, e quindi in lire 1.560.000, pari ad € 805.67 per
la Polizza UNIPOL n°32344715 - anno 2000; € 991,59 per la polizza UNIPOL
n°767/71/32344715 - anno 2001; € 330,53 per la polizza UNIPOL n°767/71/32344715
- anno 2002 ed € 1.125,60 per la polizza RAS n°59/31.511.777. - 2003, o
diversamente ammette il ricorso ad una valutazione equitativa da parte del
Collegio.
Riguardo
ai contratti di responsabilità civile terzi - responsabilità professionale,
poiche' contengono una pluralità di previsioni in riferimento a molteplici
rischi assicurati, sono stati presi in esame, negli accertamenti, relativamente
alle estensioni delle coperture assicurative agli amministratori ed ai
dirigenti dell'I.P.A.B..
In
particolare, sin dalla polizza UNIPOL n°20406120, decorrente dal 7 novembre
1994, l'unica esclusione prevista concerneva il fatto doloso o l'intenzionale
violazione di obblighi di legge, o dall'atto costitutivo, dallo statuto o da
delibere legittimamente assunte, e con riferimento al solo singolo assicurato
responsabile. Nessuna limitazione era posta per la colpa grave.
Successivamente,
con la polizza ASSITALIA n° 17 06 37875, decorrente sin dal 31 dicembre 1996, e
ripetutamente rinnovata con adeguamenti dei capitali, sono espressamente comprese nella coperta assicurativa le somme
che siano definitivamente poste a carico dell'assicurato in seguito al giudizio
promosso davanti alla Corte dei conti sia in sede di rivalsa che direttamente,
per fatti colposi, colpa grave compresa…connessi a responsabilità di tipo
amministrativo-contabile…. La medesima clausola, con espresso riferimento alle
somme dovute direttamente dagli assicurati sia in via diretta che in sede di
rivalsa in ragione della responsabilità amministrativa - erariale - contabile
poste a loro carico da decisioni della Corte dei conti (e con la sola
esclusione del dolo), si rinviene anche nella polizza LLOYD'S CG 1419899
decorrente dal 31 dicembre 1999.
In merito alle polizze per danni e perdita di beni
derivanti da incendio o furto, è ripetutamente inserita la clausola che estende
la copertura anche alla colpa grave dell'assicurato (solitamente definito come
il rappresentante legale, il C.d'A. ed i dirigenti) o dei dipendenti, con
limitazione della rivalsa dell'Assicuratore al solo dolo.
Con riguardo alle polizze infortuni, afferma la Procura
che tali polizze non possono ritenersi tout
court vietate, sussistendo un obiettivo interesse dell'I.P.A.B. di
assicurare quelle categorie di soggetti che siano privi di coperture
assicurative ex lege per gli infortuni subiti sul lavoro . Nel caso delle
polizze stipulate dall'I.P.A.B. peraltro, ricorda il P.M. che, accanto alle
coperture infortuni per operatori volontari di associazioni, obiettori di
coscienza, prestatori di assistenza non dipendenti ecc., vi era la previsione
di un'assicurazione infortuni destinata al Direttore Generale, Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario, ed in seguito agli Amministratori e/o
Commissario straordinario, per gli infortuni che gli stessi possano subire
nell'espletamento delle loro funzioni e/o di ogni altro incarico svolto per
conto dell'ente e di ogni altra attività complementare e/o connessa al mandato,
con distinti importi assicurati per ciascun evento (morte, invalidità
temporanea e permanente) e corrispettivi premi, nonché si prevedeva
l'assicurazione per dipendenti “conducenti” di veicoli. L' organo requirente
sostiene che tali coperture si espongono a censure, sia per l'estensione delle
coperture che per assenza di clausole che tenessero comunque conto dell'”equo
indennizzo”. La stipula dell'assicurazione infortuni da parte dell'I.P.A.B.,
eccedendo i limiti previsti dalla stessa contrattazione collettiva e priva di
clausole limitative, avrebbe, pertanto, comportato una spesa eccessiva e che,
per gli infortuni cagionati dalla circolazione stradale, prevedeva anche
l'estensione alla colpa grave, per una percentuale che si stima non inferiore,
a giudizio della Procura, ad almeno il 25% degli importi corrisposti a titolo
di premio, e quindi, quanto alla polizza UNIPOL n°32344718 per il 2000, essendo
i pagamenti relativi alle polizze precedenti
prescritti, gli importi ripetibili sarebbero pari a lire (529.000 x 25%
+ 1.863.000 x 25%=) 598.000, corrispondenti ad € 308.84; la medesima somma deve
intendersi anche per l'anno 2001, mentre l'importo è di € 154,42 per il
successivo periodo sino al 31 maggio 2002. Parimenti viene detto per la polizza
LLOID'S Adriatico n°98576575, decorrente dal 31 maggio 2002 pari ad (1369 x 25%
x 0,50=) € 171,12 sino al 31 dicembre 2002, ed € 342,25 per l'anno 2003.
Rispetto alle polizze RCA per danni
cagionati in seguito alla circolazione di veicoli le censure della Procura non
si sono apposte sulla stipula delle polizze, obbligatorie per legge, ma sulla
loro estensione, con riferimento a clausole facoltative e conseguenti coperture
accessorie e con consistente aggravio di premio. Si tratta in sostanza della
copertura assicurativa dei danni cagionati - anche per colpa grave - agli
stessi mezzi di proprietà dell'istituto (c.d. copertura “kasko”). Tale
previsione comporterebbe come conseguenza che di fatto sia esclusa ogni
possibilità che il conducente possa essere chiamato dall'Ente o dalla Corte dei
conti a rispondere dei danni prodotti ai veicoli di proprietà dell'I.P.A.B.
commessi con colpa grave.
Le
polizze considerate dall' organo requirente riportano la clausola estensiva
della copertura anche ai fatti commessi con colpa grave e la copertura
accessoria <kasko>.
Tali considerazioni vengono estese a tutte le polizze
che hanno previsto l'assicurazione di beni mobili ed immobili dell'I.P.A.B. pur
se i danni siano causati non solo da terzi estranei ma anche da Amministratori,
Dirigenti o dipendenti. Ad esempio, parte attrice cita le polizze ASSITALIA
“incendio” ove è prevista tra le
clausole accessorie l'estensione ai danni determinati od agevolati da colpa grave
dei dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza delle cose
assicurate. Viene, altresi', citata la polizza <all risks> di UNIPOL di
tutela dei beni, tra le cui clausole accessorie è prevista la copertura anche
dei danni determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali
l'assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso comunque il caso del
dolo del legale rappresentante.
Relativamente
all' elemento del danno, determinabile attraverso il calcolo della quota di
premio dovuta per la copertura del rischio “colpa grave” e oggetto di
contestazione nelle controdeduzioni agli inviti a dedurre, il P.M., a seguito
di richiesta di ulteriori chiarimenti alla G.d.F., con nota prot. 21641 del 13
ottobre 2004, ha ottenuto la conferma degli accertamenti già svolti presso le
società assicuratrici, evidenziando che le percentuali sono espressione di
dirette valutazioni espresse dai responsabili delle compagnie interessate
interpellate.
Invero,
rileva la Procura che per la compagnia LLOID'S di Londra la quota di premio,
sostenuta interamente dall'I.P.A.B. anche per la parte relativa alla “colpa
grave”, è stata successivamente oggetto di provvedimenti parziali di recupero
da parte dell'Istituto medesimo e quindi compresa solo per il rimanente nell'
atto di citazione.
In
particolare, sono richiamate le polizze LLOID'S 1249588/2000, 1300096/2001,
1378128/2003, che indicavano chiaramente la presenza dell'aggravio per le
coperture estese alla “colpa grave” o in cifra assoluta od in percentuale pari
al 15%.
Diversamente,
la compagnia LLOID'S Adriatico riferiva
all' organo requirente di non essere in grado di scorporare la quota del premio
in ragione del particolare rischio, poiché essa fa riferimento unicamente alla
categoria professionale assicurata.
Le altre società hanno fornito precisi dati
percentuali: MILANO ASS.ni :5%; ASSITALIA :5% incendio e furto e 25% RC
Amministratori; UNIPOL :10%.
Conclude
la Procura che devesi ritenere che l'assoluta maggioranza delle compagnie
assicuratrici abbia ponderato l'aggravamento del rischio con un corrispondente
aumento del premio.
Parimenti
si ammette che, in certi casi, anche difettando precisi rilevamenti e tabelle
attuariali, possano anche verificarsi comportamenti diversi tra le varie
compagnie, che conducano ad un'imprecisa determinazione delle percentuali di
aggravamento, oppure che abbiano prodotto addirittura ad una sottovalutazione
dello specifico rischio indotto dalla stipula di certe clausole aggiuntive.
Ad avviso del P.M., tale
non sarebbe, comunque, il caso del rischio connesso all'elevazione del
grado di copertura anche ai casi di colpa grave, e tanto meno per i rischi
collegati alla responsabilità amministrativo-contabile.
Conclude parte attrice sostenendo che devesi ritenere
che nei limiti suddetti, le percentuali indicate, dedotte dalle stesse
dichiarazioni delle società assicuratrici, non smentite da alcun elemento in
grado di confutarle direttamente, individuino con sufficiente certezza l'entità
del danno cagionato all'I.P.A.B.. Richiede che, altrimenti, se dovesse
ritenersi necessario, possano esse valere come ampio principio di prova in
grado di ben essere integrata da una CTU, oppure ancora, se non diversamente
determinabile, possa soccorrere la valutazione equitativa del Collegio.
In
merito all' esame delle singole responsabilità, la Procura premette che
pur confermando il fondamento delle
censure mosse al precedente C.d'A. dell'I.P.A.B. e non ritenendo nemmeno si
possa dare ingresso all'invocata esimente ex art. art. 1 comma 1ter della legge
n°20/1994, poiché è stato ripetutamente affermato che essa si applica ai soli
organi di governo di natura elettiva, nondimeno debba tenere conto
dell'eccepita prescrizione del diritto, essendo i medesimi cessati dalla carica
nel mese di aprile 1998. Poiché indubbiamente il danno si produce con il
pagamento dei premi relativi alle polizze stipulate, in considerazione delle
rispettive date di notifica dell'invito a dedurre, il quinquennio di legge
appare al P.M. gia' perfezionatosi e quindi non ne risulta possibile dare corso
all'azione di responsabilità. A ciò
aggiunge che le polizze erano di durata annuale, senza clausola di
tacito rinnovo, e quindi il successore non può ritenersi vincolato, venendo
esse a scadenza nell'anno successivo al pagamento del premio per il 1998.
Diversamente ritiene per il Commissario Straordinario
rag. Francesco Picone e per i due Direttori Generali pro tempore, dott.
Stigliano e dott.ssa Ivanna Villa.
Relativamente
alla posizione del dott. Stigliano, egli evidenziava in deduzioni di aver
provveduto a rimborsare quanto richiestogli dall'I.P.A.B. in seguito alle
decisioni di recuperare la quota di premio corrisposta per la copertura
assicurativa RC responsabilità professionale patrimoniale, così come richieste
dal nuovo Direttore Generale .
Diversamente,
per le restanti polizze, si era avvalso di un broker in assicurazioni a cui ha
demandato ogni decisione su aspetti del contenuto delle polizze che apparivano
puramente tecnici, non incidendo sull'ammontare del premio.
Secondo
la ricostruzione del Pubblico Ministero, tale ultima affermazione appare
persino paradossale, poiché ogni
clausola o previsione speciale o derogatoria delle condizioni generali di
contratto sarebbe ben suscettibile di influenzare la determinazione del premio.
Anche
se il Capitolato speciale utilizzato in allegato alla delibera n°370/1999 per
la gara svolta tra le compagnie assicuratrici risulta redatto dal broker GPA
Ass.ni, esso fu recepito totalmente dal dirigente, che non risulterebbe avervi
posto né rilievi né modifiche.
La
Procura ravvisa che tale condotta non
possa restare indenne da censura, in quanto il dott. Stigliano, nella sua
qualità di Direttore Generale, ha fatto proprio il suddetto capitolato,
ponendolo come base dell'offerta che doveva provenire dalle compagnie
assicuratrici invitate alla gara.
Ne
conseguirebbe che la responsabilità di tali scelte non possono che ricadere sul
Dirigente medesimo.
L'essersi
rimesso in toto alle scelte dell'intermediario nella formulazione delle
clausole contrattuali, afferma l' organo requirente, basterebbe di per se ad
integrare gli estremi della colpa grave.
Quanto
alla dott.ssa Ivanna Villa, ad avviso della Procura, non pare possa valere a propria discolpa l'insistìto richiamo
alla circostanza che del settore assicurativo se ne occupava un funzionario in
staff alla Direzione Generale, il dott. Nicola Agnusdei. La funzione
ausiliatrice ed istruttoria del medesimo sarebbe stata strumentale alle
decisioni finali che rimanevano proprie del dirigente. Egli dunque, per il difetto di poteri e di
autonomia dirigenziale svolgeva solamente una funzione strumentale ed
istruttoria, rimettendo comunque ogni potere decisionale al Dirigente Generale. In sostanza, secondo il P.M. per la dott.ssa Villa non potrebbe essere
invocato l'incolpevole affidamento sulle proposte istruttorie dei funzionari,
poiché da un canto l'unico caso di esimente normativamente prevista è dettata
dall' art. 1 comma 1ter della legge n°20/1994 e tale previsione, per
giurisprudenza prevalente, sarebbe di stretta interpretazione e riservata ai soli organi politici elettivi,
eppoi perché, appunto, il Direttore Generale, in possesso d'evidente
professionalità adeguata, conserverebbe ogni autonomo potere valutativo e
decisionale in merito.
Non
diversamente l' organo requirente non considera efficace l' esimente invocata
della rilevante entità degli impegni da fronteggiare all'atto di assumere
l'incarico di Direttore Generale, peraltro asseritamente non provata.
La
dott.ssa Villa evidenziava inoltre che fu proprio in virtù del suo
interessamento che si diede inizio ed impulso all'attività di recupero, e che
solo il suo collocamento a riposo, impedirono che fossero portate a termine
nella loro totalità.
In
proposito parte attrice obietta che la
decisione di dare luogo ai recuperi avvenne piuttosto in seguito agli accessi
della G.d.F. presso il Giovanni XXIII disposti dalla Procura con riferimento
alla presente istruttoria.
Relativamente al danno
rispettivamente ascrivibile - con riferimento al pagamento dei premi non
coperti da prescrizione - all'ex Commissario straordinario ed ai due Direttori
Generali, per il primo, rag. Francesco Picone, per il periodo dall'11maggio
1998 al 31.12.1999, ritiene imputabile il risarcimento all'I.P.A.B. delle somme
già indicate in invito a dedurre , nei limiti non coperti da prescrizione, pari
ai maggiori importi per le coperture accessorie non legittime, corrispondenti
ad:
€ 3.563,55 per polizza RCT Assitalia
n°37875 per l'anno 1999;
€
371,33 per polizza RCA n°25803802 per l'anno 1999;
€
273,73 per la polizza Tutela Giudiziaria UNIPOL n°25804069;
€ 268,56 per la polizza di Tutela
giudiziaria (ritiro patente) UNIPOL n°25803749.
E
quindi complessivamente euro 4.477,17.
Quanto
al Direttore Generale dott. Nicola Stigliano, per il periodo dal 15 novembre
1999 al 31 marzo 2001, ad avviso dell' organo requirente, egli dovrà risarcire le seguenti somme:
€ 1.899,67 per la polizza RCT - RCO
UNIPOL n°32344719 per l'anno 2000;
€ 1.965,54 per la polizza RCT - RCO
UNIPOL n°32344719 per l'anno 2001;
€
308.84 con riferimento alla polizza “infortuni” UNIPOL n°32344718 per il
2000, nonché la medesima somma - € 308,84 - per l'anno 2001;
€
332,01 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2000;
€
376,04 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2001;
€ 1.177,53 per la polizza “Tutela dei
beni” ASSITALIA n°235273, anno 2000;
€
1.177,53 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, anno
2001;
€ 805.67 per la Polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 -
anno 2000;
€
991,59 per la polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno
2001;
e
quindi complessivamente € 9.034,42.
Per la dott.ssa Ivanna Villa, in carica dal
17 aprile 2001 al 31 marzo 2003, la medesima viene chiamata a risarcire le
seguenti somme:
€ 1.134,91 per la polizza RCT - RCO
UNIPOL n°32344719 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;
€ 3.624,58 per la polizza UNIPOL RCT -
RCO 36974764 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;
€ 154,42 con riferimento alla polizza
“infortuni” UNIPOL n°32344718 sino al 31 maggio 2002;
€ 171,12 sino al 31 dicembre 2002, ed
€ 342,25 per l'anno 2003 con riferimento alla polizza “infortuni” LLOID'S
Adriatico n°98576575 decorrente dal 31 maggio 2002;
€
438,20 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2002;
€
490,62 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, periodo
31.12.2001 - 31.05.2002;
€
2.373,40 per polizza UNIPOL “tutela dei beni” n°36973763, periodo
31.05.2002, - 31.12.2002;
€ 330,53 per la polizza “tutela
giudiziaria” UNIPOL n°32344715 - anno 2002;
€ 1.125,60 per la polizza “tutela
giudiziaria” RAS n°59/31.511.777. - anno 2003.
E
quindi complessivamente € 9.843,38
Quanto
alle polizze di RC per responsabilità patrimoniale di amministratori e
dipendenti, per le quali erano stati predisposti provvedimenti di recupero
parziale dalla Direzione Generale dell'I.P.A.B, la dott.ssa Villa obiettava
nelle proprie deduzioni scritte che in merito alla polizza LLOID'S n°1300096,
la medesima era già stata rinnovata in data 31 dicembre 2000, assieme alle
altre polizze, secondo quanto stabilito dal precedente Direttore Generale dott.
Stigliano. La dott.ssa Villa evidenziava che con riferimento alla predetta
polizza LLOID'S n°1300096, la medesima aveva unicamente provveduto a liquidare,
successivamente al suo subentro, le maggiori somme calcolate e richieste dalla
società assicuratrice in esecuzione al contratto già concluso.
Aderendo
a tale prospettazione, la Procura ritiene che le somme non recuperate relative
alla predetta polizza LLOID'S n°1300096 vadano addebitate al dott. Stigliano
che provvide alla stipulazione, e quindi pari ad € 2.568,55, mentre alla
dott.ssa Villa dovranno addebitarsi quelle ancora da recuperare pari ad 327,61.
Le
somme sopraindicate dovrebbero poi essere debitamente aumentate degli importi
corrispondenti alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali a far data
dai rispettivi pagamenti.
Il rag. Francesco
Picone si e' costituito in giudizio in data 12 ottobre 2005 mediante deposito
di una memoria difensiva recante a margine procura defensionale a favore degli
avv.ti Lucio Solazzi e Paolo Trombetti .
In detta memoria,
riepilogata la vicenda di cui e' causa, vengono eccepiti i seguenti elementi.
In primo luogo si
osservava che, per quanto attiene alle coperture assicurative per la tutela
giudiziaria riferite anche a comportamenti posti in essere con dolo o colpa
grave, l' art. 1900 al secondo comma dispone che l' assicuratore deve
rispondere in tutti i casi in cui e' obbligato l' assicurato, per cui
risponderebbe comunque del danno provocato per dolo o colpa grave dai
dipendenti dell' assicurato. Ne conseguirebbe che la clausola contrattuale
riprenderebbe una specifica disposizione di legge.
Si afferma, inoltre,
che la copertura assicurativa dei danni commessi anche con dolo o colpa grave
ai beni patrimoniali, mobili o immobili, di proprieta' dell' istituto non
escludeva il diritto di surroga dell' assicurazione nei confronti dei
responsabili, terzi o dipendenti dell' amministrazione.
Ancora si richiama la
giurisprudenza che ammette la copertura con l' assicurazione obbligatoria anche
del danno provocato dolosamente dal conducente del veicolo; ne conseguirebbe
che a maggior ragione l' assicurazione obbligatoria dovrebbe coprire le ipotesi
di colpa grave.
Viene, poi,
richiamato l' art. 23 della L. 27 dicembre 1985, n. 816, che ammettendo la
possibilita' di assicurare amministratori e rappresentanti di comuni e province
contro i rischi conseguenti all' espletamento del loro mandato, aveva indotto
il convenuto a ritenere legittimo per l' I.P.A.B. garantire una copertura
assicurativa ai propri funzionari per la responsabilita' amministrativa e
contabile. Nondimeno, riconosce pienamente l' orientamento giurisprudenziale
affermatosi in senso contrario. Si eccepisce, infine, la prescrizione per
eventuali comportamenti ritenuti illegittimi posti in essere prima del 30
giugno 1999.
Conclusivamente, si
chiedeva, in via istruttoria ammissione di prova testimoniale e C.T.U.; nel
merito, in via principale, di respingere tutte le domande svolte con l' atto di
citazione nei confronti del rag. Picone ed , in via subordinata, la riduzione
dell'addebito tenuto conto che non si sarebbe verificata alcuna variazione del
premio corrispettivo del rischio.
Con vittoria di spese.
Il dott. Nicola
Stigliano si e' costituito in giudizio in data 14 ottobre 2005 mediante
deposito di una comparsa recante in calce procura defensionale a favore dell'
avv. to Alessandro Gamberini .
In detta memoria,
premesso un riepilogo dei fatti di cui e' causa, si rilevano i seguenti
elementi.
In primo luogo, si
afferma che la stipula dei contratti di assicurazione non avrebbe prodotto
alcun danno all' amministrazione, in particolare grazie alla previsione della
clausola “ per conto di che spetta” .
Viene, inoltre,
sostenuta la carenza di colpa grave nella stipula di tali contratti, essendo il
principio della non stipulabilita' di polizze assicurative a favore di
amministratori e dipendenti da parte degli enti locali con oneri a carico del
proprio bilancio, relativamente ai danni commessi con dolo o colpa grave, un
principio non da sempre affermato con la necessaria chiarezza livello
giurisprudenziale e legislativo. Anzi, l' art. 23 della L. 27.12.1985, n. 816,
in vigore nel periodo in cui il dott. Stigliano stipulo' i contratti in esame,
ammetteva la possibilita' di assicurare
amministratori e rappresentanti contro i rischi conseguenti all' espletamento
del loro mandato. A cio' la difesa del convenuto aggiunge che egli si era
limitato a rinnovare assicurazioni gia' attivate molti anni addietro, peraltro
sotto la consulenza di una societa' di broker assicurativi che si era occupata
degli aspetti tecnici e a cui egli avrebbe demandato ogni decisione.
Conclusivamente, si
chiede in via principale di respingere ogni domanda introdotta con l' atto di
citazione e di disporre C.T.U. contabile ai fini della quantificazione del
danno e l' ammissione di prova testimoniale; in via subordinata, l' esercizio
del potere riduttivo.
Con vittoria di
spese, competenze ed onorari.
La dott. ssa Ivana
Villa si e' costituita in giudizio in data 20 ottobre 2005 mediante deposito di
una memoria difensiva recante in calce procura defensionale a favore degll'
avv.to Luca Lippi Bruni .
In detta memoria,
riepilogata la vicenda di cui e' causa, venivano eccepiti i seguenti elementi.
Riferendosi alle
varie polizze assicurative, primariamente si afferma che per le polizze RCA e
per quelle sui beni immobili e mobili di proprieta' dell' ente , l'
assicurazione avrebbe risposto ad un preciso interesse dell' I.P.A.B., tenuto
conto della probabile insufficienza del patrimonio del diretto responsabile.
Anche per le polizze che coprono la responsabilita' civile verso i terzi,
sarebbe vantaggiosa per l' amminstrazione, poiche' nella maggior parte dei casi
le azioni di risarcimento vengono rivolte direttamente nei confronti di essa,
salva la surroga da parte dell' assicuratore nei confronti del responsabile
civile. In merito alle polizze per la tutela giudiziaria, viene ricordato il
Secondo comma dell' art. 1900 c.c., che impone all' assicuratore di garantire
l' assicurato ogni qual volta egli sia obbligato all' adempimento della
prestazione ex artt. 2047,2048 e 2049, comprese le condotte gravemente colpose
e dolose.
Non diversamente si
sostiene per le polizze infortuni che obbiettivo primario dell' ente all' atto
della stipula sarebbe quello di salvaguardare il patrimonio della P.A..
Infine, rispetto alle
polizze sulla responsabilita' amministrativa,la difesa della convenuta
sottolinea che l' orientamento sposato dalla Procura e' prevalso
definitivamente solo nel 2002 e che non sarebbe un caso che proprio da allora
la dott. Villa abbia dato avvio al recupero di tali quote di premio
assicurativo.
In ogni caso, si
afferma la mancanza dell' elemento soggettivo della colpa grave, sia per le
incertezze normative ed interpretative, sia per lo straordinario carico di
incombenze affidate alla Direttrice.
Non di meno, vengono
rilevate le funzioni di gestione e di controllo del comparto assicurativo
conferite al dott. Nicola Agnusdei.
Sotto il profilo del
recupero avviato dalla convenuta, si sostiene che se portato a termine
correttamente avrebbe determinato la totale reintegrazione del patrimonio dell'
ente.
Viene, infine,
contestata la quantificazione del danno, in quanto non provato.
Conclusivamente, si
chiede, in via principale, respingere le domande risarcitorie avanzate nei
confronti della dott. ssa Villa ; in via subordinata, previa estensione del
contraddittorio nei confronti del dott. Agnusdei e della dott. ssa Bonzaghi,
l'applicazione del potere riduttivo dell' addebito e di parziarieta' della
responsabilita' amministrativa; in via istruttoria l'ammissione di prova
testimoniale.
Con vittoria di spese
competenze ed onorari.
All' odierna pubblica
udienza, l' avv. to Lucio Solazzi, in rappresentanza del rag. Picone, ha
sostenuto che la polizza per responsabilita' amministrativa fu stipulata a
seguito di errore scusabile sull' interpretazione dell' art. 23 della L.
816/85, mentre relativamente alle altre categorie di contratti sarebbe
necessario esperire apposita C.T.U.. al fine di stabilire la effettiva
sussistenza di un danno all' amministrazione.
L' avv. to Solazzo
concludeva insistendo per le richieste istruttorie e si rimetteva alle
conclusioni di cui in comparsa.
L' avv. to Simone Sabattini, in sostituzione dell' avv.
to Alessandro Gamberini ed in difesa del convenuto sig. Nicola Stigliano,
preliminarmente affermava che il danno non esista, come sarebbe anche
desumibile dalle dichiarazione delle societa' di assicurazione , che hanno
indicato percentuali non coincidenti. Inoltre, rispetto al contratto di
mandato, ha sottolineato che occorre verificare se il mandatario abbia agito o
meno con colpa grave e conclude sostenendo che mancherebbe tale elemento
soggettivo.
L' avv. to Luca Lippi
Bruni, per il convenuto dott. ssa Ivana Villa, ha ricordato che la medesima si sarebbe fatta promotrice del
recupero da quando ci si rese conto dell 'opportunita' che questi oneri non
fossero a carico dell' ente. La Direttrice, poi, si era sempre avvalsa della collaborazione di un referente
per la materia delle assicurazioni e non aveva mai ricevuto rilievi da parte
dei revisori. Parrebbe, ad avviso del difensore, mancare, pertanto, l' elemento
della colpa grave.
Il Pubblico Ministero
ha, preliminarmente, precisato che l' illeggittimita' della copertura
assicurativa rispetto alla responsabilita' amministrativa era ben nota
prima del 2002, citando, in particolare
la pronuncia delle Sezioni Riunite, 4 febbraio 2003. Parimenti, le leggi
regionali Lazio ed Emilia-Romagna, richiamate dai convenuti, riguardano i soli
consigli regionali e non i funzionari.
Con riferimento al
danno prodotto la Procura sostiene che l' incertezza puo' al massimo riguardare
il quantum, ma non l' an. Infatti, l' assicurazione non puo'
fare una valutazione attuariale in assenza di una statistica e deve calcolare il premio secondo la
probabilita', utilizzando criteri empirici. Comunque sarebbe ammissibile una
determinazione equitativa del danno od in subordine una C.T.U. in relazione al
solo quantum.
In particolare, poi,
a nulla vale affermare di essersi avvalsi dell' opera della societa' di
brokeraggio, poiche' il contratto di assicurazione e' un appalto di servizi,
come tale di competenza dei dirigenti. Infine, il P.M. ha inteso chiarire che
la convenuta Villa attivo' il recupero parziale dei premi solo a seguito delle
indagini esperite dalla Guardia di finanza.
Il Pubblico Ministero
ha concluso richiamando quanto dedotto
nell' atto di citazione.
Considerato in
DIRITTO
I.-L' ipotesi di danno erariale
sottoposta al giudizio di questa Corte e' collegata alle condotte dei sig. ri
Picone, Stigliano e Villa, i quali, nell' esercizio delle rispettive funzioni
di Commissario straordinario il primo e Direttori generali i secondi dell'
I.P.A.B. Giovanni XXIII, con gli esaminati contratti
avrebbero illegittimamente stipulato polizze assicurative, con oneri a
carico del bilancio dell'ente stesso ed
a favore dei propri amministratori o dipendenti, per i danni cagionati alle
pubbliche finanze nell'esercizio delle loro funzioni, anche con condotte
contraddistinte da dolo o colpa grave, condotte per le quali gli stessi
potrebbero essere chiamati a rispondere
innanzi alla Corte dei Conti, così da sollevare i medesimi da ogni forma di responsabilità
amministrativa.
Il danno conseguente e' stato quantificato, secondo la prospettazione
della Procura Regionale presso questa Sezione,
nelle seguenti ripartizioni :
1) Per il rag. Francesco Picone, per
il periodo dall'11 maggio 1998 al 31.12.1999, per i maggiori importi per le
coperture accessorie non legittime, le seguenti somme:
€ 3.563,55 per polizza RCT Assitalia
n°37875 per l'anno 1999;
€
371,33 per polizza RCA n°25803802 per l'anno 1999;
€
273,73 per la polizza Tutela Giudiziaria UNIPOL n°25804069;
€ 268,56 per la polizza di Tutela
giudiziaria (ritiro patente) UNIPOL n°25803749.
E
quindi complessivamente euro 4.477,17.
2) Per il Direttore Generale dott.
Nicola Stigliano, per il periodo dal 15 novembre 1999 al 31 marzo 2001, le
seguenti somme:
€ 1.899,67 per la polizza RCT - RCO
UNIPOL n°32344719 per l'anno 2000;
€ 1.965,54 per la polizza RCT - RCO
UNIPOL n°32344719 per l'anno 2001;
€
308.84 con riferimento alla polizza “infortuni” UNIPOL n°32344718 per il
2000, nonché la medesima somma - € 308,84 - per l'anno 2001;
€
332,01 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2000;
€
376,04 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2001;
€ 1.177,53 per la polizza “Tutela dei
beni” ASSITALIA n°235273, anno 2000;
€
1.177,53 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, anno
2001;
€
805.67 per la Polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno
2000;
€
991,59 per la polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno
2001;
e
quindi complessivamente € 9.034,42.
A tali somme andrebbero aggiunte
quelle ancora da recuperare relative alla polizza LLOID'S n°1300096, attinente
alla RC per responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti, pari ad
€ 2.568,55, gia' stipulata al 31.12.2000, per un totale generale di euro
11.602,97.
3) Per la dott.ssa Ivanna Villa, in
carica dal 17 aprile 2001 al 31 marzo 2003,
le seguenti somme:
€ 1.134,91 per la polizza RCT - RCO
UNIPOL n°32344719 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;
€ 3.624,58 per la polizza UNIPOL RCT -
RCO 36974764 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;
€ 154,42 con riferimento alla polizza
“infortuni” UNIPOL n°32344718 sino al 31 maggio 2002;
€ 171,12 sino al 31 dicembre 2002, ed
€ 342,25 per l'anno 2003 con riferimento alla polizza “infortuni” LLOID'S
Adriatico n°98576575 decorrente dal 31 maggio 2002;
€
438,20 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2002;
€
490,62 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, periodo
31.12.2001 - 31.05.2002;
€
2.373,40 per polizza UNIPOL “tutela dei beni” n°36973763, periodo
31.05.2002, - 31.12.2002;
€ 330,53 per la polizza “tutela
giudiziaria” UNIPOL n°32344715 - anno 2002;
€ 1.125,60 per la polizza “tutela
giudiziaria” RAS n°59/31.511.777. - anno 2003.
E
quindi complessivamente € 9.843,38.
A tali somme sarebbero ancora da addebitarsi quelle da recuperare pari ad
327,61, relativamente alla polizza LLOID'S n°1300096, attinente alla RC per
responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti, gia' stipulata al 31.12.2000 dal Direttore
Stigliano, per un totale generale di euro 10.170,99.
A tali importi devono aggiungersi quelli relativi alla rivalutazione
monetaria, alla corresponsione degli interessi legali ed alla rifusione delle
spese di giudizio.
II- Preliminarmente,
in relazione alle istanze istruttorie
avanzate dalle difese dei convenuti la Sezione osserva che la causa appare
adeguatamente istruita grazie agli elementi conoscitivi gia' acquisiti, anche
per quanto sara' meglio precisato nella trattazione in merito.
Le istanze formulate
per ottenere ulteriori accertamenti istruttori devono, dunque, essere respinte.
III- Deve altresi'
respingersi, in via preliminare, l' eccezione di prescrizione sollevata dal
Picone , in relazione al decorso del termine quinquennale calcolato a ritroso
rispetto alla notifica dell' invito a dedurre, avvenuta il 30 giugno 2004, “per
eventuali comportamenti ritenuti illegittimi posti in essere prima del 30
giugno 1999”. Infatti, come e' noto, trattandosi di eccezione rilevabile
unicamente dalla parte, ad essa parte incombe l' onere processuale della prova
dell' avvenuto decorso del termine. Nel caso di specie, il citato termine
prescrizionale decorre dalla data del pagamento delle singole polizze. Poiche',
agli atti, nessun elemento e' stato fornito al Collegio in merito
all'effettivo pagamento dei premi
addebitati alla responsabilta' del rag. Picone da oltre un quinquennio rispetto
alla notifica dell' invito a dedurre,
si ritiene non provata dal convenuto l' eccepita prescrizione.
IV- Passando al merito della causa , la
Sezione deve soffermarsi sulla valutazione della sussistenza di tutti gli
elementi costitutivi della responsabilita' amministrativa in relazione al
giudizio instaurato nei confronti dei convenuti.
Pare
opportuno richiamare, in primo luogo,
la giurisprudenza di questa Corte, che gia' da lungo tempo ha chiarito
l' illegittimita' della copertura assicurativa della responsbilita'
amministrativa.
Gia' le Sezioni
Riunite, con la sentenza n. 707-A del 5.4.1991, avevano esplicitato il limite
di assicurabilita' individuandolo nel divieto di assumere a proprio carico
rischi non propri, cosi' come invece avverrebbe nel caso di assicurazione del
danno erariale ove la polizza sia assunta a carico dell' ente, il quale diventa
in tal modo creditore di se' stesso. Analogamente le medesime Sezioni Riunite
hanno ribadito l' illiceita' giuridica di coperture assicurative estese a
rischi dipendenti da colpa grave imputabile agli amministratori assicurati,
quale fatto causativo del danno.
La giurisprudenza
delle Sezioni Regionali si e' piu' volte assestata su tale orientamento, cosi'
confermando che la copertura assicurativa anche dei danni erariali che
amministratori o dipendenti dell' ente potrebbero essere chiamati a risarcire
in conseguenza della loro responsabilita' amministrativa o contabile nei
confronti dell' ente stesso o di altri enti pubblici, con oneri a carico dell'
ente medesimo , non e' legittima, con conseguenze di danno erariale per l'
importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell' ente (
cfr. Sezione Friuli Venezia Giulia n. 489/EL/00 del 19.10.2000, n. 200/EL/01
del 23.5.2001, n. 60/EL/03 del 5.2.2003 e n. 423/EL/03 del 25.9.2003,
confermata in appello dalla Sez. III sent. n. 509/2004 del 7.7.2004 ; Sezione
Umbria n. 553/02 del 10.12.2002).
Questa Sezione non ha
motivo di discostarsi da tale consolidato orientamento, che anzi condivide
pienamente.
Perfettamente consono
appare, infatti il riferimento alla disciplina del mandato, che da sempre
costituisce la ragione, nella giurisprudenza della Corte, ma anche il limite
della copertura assicurativa degli amministratori e dipendenti pubblici con
oneri a carico dell' ente, cosi' che tutto cio' che travalica i limiti interni
del mandato stesso, come nel caso di conflitto di interessi, non puo' neanche
essere oggetto di copertura assicurativa con onere a carico dell' ente
medesimo.
A cio' si aggiunga
che, concordemente all' impostazione attorea, il Collegio non ritiene
sussistente alcuna norma di legge che autorizzi la stipulazione di polizze
assicurative per la responsabilita' amministrativa; ed anche le note leggi
della regione Emilia-romagna (L.R. 26.7.1997, n. 24) e della regione Lazio
(L.R. n. 48/1998), che non possono essere oggetto di vaglio costituzionale,
altrimenti ben difficilmente
superabile, riguardano in ogni caso ben specifiche ipotesi relative ai soli
consiglieri regionali e prevedono comunque la ripartizione al 50% del pagamento
del premio tra ente e beneficiari.
Analogamente, risulta
non confacente il riferimento all' art. 23 della L. n. 816 del 27.12.1986, la
quale disciplina, per consolidata dottrina e giurisprudenza, la copertura
assicurativa dei soli amministratori per i rischi da responsabilita' civile,
senza alcuna estensione alla responsabilita'amminstrativo-contabile.
Altre
conferme erano rivenibili, come ricordato dalla Procura, nella stessa contrattazione collettiva.
L'esclusione dell'assunzione degli oneri assicurativi in capo all'ente per i
fatti commessi con dolo o colpa grave fu già oggetto di un accordo sottoscritto
tra ARAN e OO.SS. in data 2 giugno 1995; molti esempi si rinvengono nella
contrattazione collettiva della dirigenza negli enti pubblici non economici,
nelle università e nelle aziende ed amministrazioni autonome degli anni
1996/1997. Con riferimento agli enti locali basti in proposito il richiamo
all'art. 7 CCNL 27/2/1997 della Dirigenza degli Enti Locali, che prevedeva che
gli enti assumessero iniziative per coperture assicurative della responsabilità
civile dei dirigenti, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di
dolo e colpa grave (così egualmente disponeva l'art.38 del CCNL dei
Dirigenti degli Enti Locali 1998/2001).
Fondamentalmente tali
principi non sono contestati nemmeno dai convenuti nella loro sostanza, ma
piuttosto ne viene rilevata l' incertezza in relazione all' elemento della
gravita' della colpa .
Ed, in effetti,
esaminando le singole ipotesi di coperture assicurative, appare difficilmente
confutabile un'anomala nonche' illegittima estensione a fattispecie non
assicurabili in applicazione dei citati e condivisi principi.
Come dimostrato dalle indagini espletate dalla
Guardia di Finanza, in merito ai contratti di tutela giudiziaria, che
assicurano l'ente per le spese connesse a controversie sorte in conseguenza di
danni cagionati ad altri soggetti, comprendendovi anche i fatti illeciti
colposi dei dipendenti, Dirigenti, Consiglieri d'Amministrazione, in
particolare, nella Polizza UNIPOL 32344715 decorrente dal 31 dicembre 1999 ed
egualmente nella polizza UNIPOL per l'anno 2000 n°767/71/32344715, rinnovata
poi con alcune modifiche negli anni 2001 e sino al 31 maggio 2002, e nella
successiva polizza RAS n°59/31.511.777 decorrente dal 31 maggio 2002 al 31
dicembre 2004, fu inserita la clausola
<per conto di chi spetta>: con tale clausola la copertura assicurativa
della responsabilità era prestata per conto di chi spetta, e “…pertanto tale
garanzia resta a carico degli assicurati che in caso di denuncia di sinistro
corrisponderanno il premio corrispondente all'attivazione individuale di
garanzia”. Parimenti al capoverso successivo, era previsto l'identico
meccanismo nel caso di ipotesi che integrino la colpa grave.
Concordemente
a quanto sostenuto dall' organo requirente, il Collegio precisa che il
contratto di assicurazione per conto di chi spetta si differenzia
principalmente rispetto quello di assicurazione per conto altrui (art. 1891
c.c.) in ragione della possibilità che i beneficiari-assicurati siano soggetti
ancora non individuati, ma individuabili, al momento della stipulazione tra
Assicuratore e Contraente, sebbene nondimeno saranno gli esclusivi beneficiari e
titolari della prestazione assicurativa (ad es. polizza stipulata
dall'albergatore per i danni subiti dalle cose di proprietà dei clienti).
Nel
caso di specie, diversamente, la menzione della clausola denominata “per conto
di chi spetta” sottendeva un diverso meccanismo, del tutto improprio, dove si
prevedeva che il pagamento del premio da parte dei singoli
beneficiari-assicurati, e solo per certe tipologie di rischi, avvenisse, oltre
a quello pagato in generale e preventivamente dall'I.P.A.B. contraente,
solamente dopo il verificarsi dell'evento.
La
Sezione reputa, pertanto, che tale clausola sia nulla, perché la posposizione del pagamento
eventuale del premio all'indomani della produzione del sinistro costituisce
causa evidente di nullità del contratto per difetto del rischio.
Riguardo ai contratti di responsabilità civile terzi -
responsabilità professionale, poiche' contengono una pluralità di previsioni in
riferimento a molteplici rischi assicurati, sono stati presi in esame, negli
accertamenti, relativamente alle estensioni delle coperture assicurative agli
amministratori ed ai dirigenti dell'I.P.A.B..
In
particolare, sin dalla polizza UNIPOL n°20406120, decorrente dal 7 novembre
1994, l'unica esclusione prevista concerneva il fatto doloso o l'intenzionale
violazione di obblighi di legge, o dall'atto costitutivo, dallo statuto o da
delibere legittimamente assunte, e con riferimento al solo singolo assicurato
responsabile. Nessuna limitazione era posta per la colpa grave.
Successivamente,
con la polizza ASSITALIA n° 17 06 37875, decorrente sin dal 31 dicembre 1996, e
ripetutamente rinnovata con adeguamenti dei capitali, sono espressamente comprese nella coperta assicurativa le somme
che siano definitivamente poste a carico dell'assicurato in seguito al giudizio
promosso davanti alla Corte dei conti sia in sede di rivalsa che direttamente,
per fatti colposi, colpa grave compresa, connessi a responsabilità di tipo
amministrativo-contabile. La medesima clausola, con espresso riferimento alle
somme dovute direttamente dagli assicurati sia in via diretta che in sede di
rivalsa in ragione della responsabilità amministrativa - erariale - contabile
poste a loro carico da decisioni della Corte dei conti (e con la sola
esclusione del dolo), si rinviene anche nella polizza LLOYD'S CG 1419899
decorrente dal 31 dicembre 1999.
In merito alle polizze per danni e perdita di beni
derivanti da incendio o furto, è ripetutamente inserita la clausola che estende
la copertura anche alla colpa grave dell'assicurato (solitamente definito come
il rappresentante legale, il C.d'A. ed i dirigenti) o dei dipendenti, con
limitazione della rivalsa dell'Assicuratore al solo dolo.
Con riguardo alle polizze infortuni, non possono ritenersi
tout court vietate, sussistendo un
obiettivo interesse dell'I.P.A.B. di assicurare quelle categorie di soggetti
che siano privi di coperture assicurative ex lege per gli infortuni subiti sul
lavoro . Nel caso delle polizze stipulate dall'I.P.A.B. peraltro, accanto alle
coperture infortuni per operatori volontari di associazioni, obiettori di
coscienza, prestatori di assistenza non dipendenti ecc., vi era la previsione
di un'assicurazione infortuni destinata al Direttore Generale, Direttore
Amministrativo e Direttore Sanitario, ed in seguito agli Amministratori e/o
Commissario straordinario, per gli infortuni che gli stessi possano subire
nell'espletamento delle loro funzioni e/o di ogni altro incarico svolto per
conto dell'ente e di ogni altra attività complementare e/o connessa al mandato,
con distinti importi assicurati per ciascun evento (morte, invalidità
temporanea e permanente) e corrispettivi premi, nonché si prevedeva
l'assicurazione per dipendenti “conducenti” di veicoli. La Sezione ritiene che
tali coperture si espongano a censure, sia per l'estensione delle coperture che
per assenza di clausole che tenessero comunque conto dell'”equo indennizzo”.
Rispetto alle polizze RCA per danni
cagionati in seguito alla circolazione di veicoli il Collegio afferma, in
accordo con la Procura, che le censure non vadano apposte sulla stipula delle
polizze, obbligatorie per legge, ma sulla loro estensione, con riferimento a
clausole facoltative e conseguenti coperture accessorie e con consistente
aggravio di premio. Si tratta in sostanza della copertura assicurativa dei
danni cagionati - anche per colpa grave - agli stessi mezzi di proprietà
dell'istituto (c.d. copertura “kasko”). Tale previsione comporterebbe come
conseguenza che di fatto sia esclusa ogni possibilità che il conducente possa
essere chiamato dall'Ente o dalla Corte dei conti a rispondere dei danni
prodotti ai veicoli di proprietà dell'I.P.A.B. commessi con colpa grave.
Le
polizze considerate ed oggetto dell' atto di citazione riportano la clausola
estensiva della copertura anche ai fatti commessi con colpa grave e la
copertura accessoria <kasko>.
Tali considerazioni vengono estese a tutte le polizze
che hanno previsto l'assicurazione di beni mobili ed immobili dell'I.P.A.B. pur
se i danni siano causati non solo da terzi estranei ma anche da Amministratori,
Dirigenti o dipendenti. Ad esempio, le polizze ASSITALIA “incendio” ove è prevista tra le clausole accessorie
l'estensione ai danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti
dell'Assicurato incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e la
polizza <all risks> di UNIPOL di tutela dei beni, ove tra le cui clausole
accessorie è prevista la copertura anche dei danni determinati da dolo o colpa
grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge,
escluso comunque il caso del dolo del legale rappresentante.
Venendo, quindi, all' esame degli elementi costitutivi della
responsabilita' amministrativa, risulta pertanto comprovata per quanto sopra
esposto, ad avviso della Sezione, la sussistenza del comportamento causativo
del danno erariale come sopra delineato, nonche' il nesso causale tra
comportamento e danno.
Inoltre, e' dato
rilevare che sussiste il rapporto di servizio che legava i convenuti all'
I.P.A.B., in qualita' rispettivamente di Commissario straordinario il rag.
Picone e di Direttori generali i sig. Stigliano e Villa.
In relazione all' elemento soggettivo questa Sezione lo
rinviene nella colpa grave in capo a tutti i convenuti.
In
proposito il ragionamento puo' prendere le mosse dalla denuncia agli atti che
uno dei membri del consiglio di amministrazione dell' ente, il rag. Capelli,
effettuo': questi si avvide immediatamente della “anomalia” introdotta nella
polizza, seppur non avesse avuto nemmeno a disposizione i contratti. La stessa
sua segnalazione a questo Ufficio, appena successiva all'episodio, corredata di
documentazione, evidenzia che un semplice, minimo approfondimento, avrebbe
consentito a chiunque, come afferma la Procura, di rendersi conto della palese
illiceità di coperture assicurative in favore degli amministratori e dirigenti,
in conflitto di interessi ma pagate dall'Ente, estese alla colpa grave.
Appare
quindi del tutto inescusabile la condotta mantenuta sia dal passato C.d'A.
(peraltro non convenibile in giudizio per il compimento del termine
prescrizionale), ed in seguito dal Commissario rag. Picone e dai due Direttori
Generali pro tempore dott. Stigliano e dott.ssa Villa.
Addirittura
si deve evidenziare che il Commissario rag. Picone si insediava in capo all'
I.P.A.B. in esito appunto al commissariamento deciso dalla Regione Emilia
Romagna; in precedenza l'ispezione disposta si era conclusa con una relazione a
firma del dott. Pinelli nella quale si evidenziavano numerose irregolarità
nella passata gestione.
Nello
stesso periodo l'I.P.A.B. fu interessato da alcune istruttorie disposte sia
dalla Procura della Repubblica che dalla Procura Erariale.
Nondimeno
le polizze relative alla tutela legale ed alla responsabilità patrimoniale del
Commissario straordinario, degli amministratori e dei dirigenti sono state
puntualmente rinnovate ed ampliate sia con aumento dei massimali, ovvero con
riformulazione delle clausole ed ampliamento delle coperture, come risulta
dalla delibera del C.d'A. n°27 del 14 aprile 2000 con la quale furono elevati
(da due a cinque miliardi) i massimali per la tutela giudiziaria e la
responsabilità civile e patrimoniale,e la lettera del dott. Stigliano prot.
1159 del 15 febbraio 2001 al broker con la quale nell'ambito della
responsabilità patrimoniale (polizza LLOID'S n°1249588) si disponeva in favore
di amministratori e dirigenti l'estensione della retroattività della copertura
(c.d. clausola di copertura postuma) da due a cinque anni con consistente
aggravio del premio corrisposto.
Il
Collegio conclude, quindi, che l'Istituto non ebbe alcun particolare riguardo a
contenersi nei limiti della legittimità, ma piuttosto perseguì in ogni maniera
la più ampia copertura assicurativa dei rischi connessi alle responsabilità
patrimoniali dei propri amministratori e dirigenti, in frequente e palese
conflitto di interessi, con la chiara conseguenza di eludere e neutralizzare
gli effetti comminatori della responsabilità amministrativa.
Ma ancora
di piu', la particolare clausola “ per conto di chi spetta”, inserita nei
contratti di tutela giudiziaria, se non basta di per se' a comprovare la
sussistenza di una volonta' dolosa indirizzata a conseguire un contratto
apparentemente lecito, ma nella sostanza in frode alla legge, tuttavia quantomeno
evidenzia negli amministratori le estreme disinvoltura e leggerezza, gravemente
colpevoli.
I
convenuti rispondono, quindi, del danno erariale per colpa grave, relativizzata
alla diligenza, prudenza e perizia minima che si richiede a chi riveste carica
di pubblico amministratore.
Secondo l' orientamento consolidato della giurisprudenza
della Corte dei Conti, infatti, perche' si abbia colpa grave non e' richiesto
che si sia tenuto un comportamento assolutamente abnorme, ma e' sufficiente che
l' agente abbia omesso di attivarsi come si attiverebbe, nelle stesse
situazioni, anche il meno provveduto degli esercenti quella determinata
attivita'. In altri termini, e' ritenuto sufficiente, per la sussistenza del
suindicato grado di colpa, che nella
fattispecie l' agente abbia serbato comunque un comportamento contrario a
regole deontologiche elementari.
L'elemento
soggettivo in relazione alla condotta dei convenuti integra dunque un'ipotesi
di colpa grave.
Passando
all' analisi dell' elemento del danno erariale, la Sezione deve preliminarmente
chiarire che non e' in alcun modo credibile l' impostazione fornita dai
convenuti, secondo i quali nessun premio ulteriore sarebbe stato addebitato
all' I.P.A.B. per la copertura assicurativa dei danni derivanti da fatti
omissivi e commissivi dovuti a colpa grave dei dipendenti o amministratori
dell' ente nelle varie tipologie
contrattuali sopra descritte.
E'
evidente, ad avviso del Collegio, che il costo di tale copertura assicurativa,
copertura di non poco conto comportante per la compagnia un notevole
aggravamento del rischio, veniva confluito nell' importo del premio complessivo
dovuto per l' intera polizza.
Come
risulta agli atti, le varie compagnie assicurative hanno indicato diverse
percentuali di premio pagate dall' I.P.A.B. per la copertura dei rischi di cui
si tratta, differenziate in relazione alle tipologie contrattuali analizzate.
Tali
percentuali sono state dettagliatamente e correttamente applicate dalla Procura
nelle tabelle e nei calcoli riportati in citazione e riepilogate in fatto nella
presente sentenza, a cui pertanto ci si richiama anche in questa sede come
parti integranti della presente motivazione.
Appare,
comunque, opportuno secondo il Collegio quantificare il danno erariale in via equitativa
ai sensi dell' art. 1226 c.c., essendo
difficile procedere ad una precisa determinazione di quanto nell'
importo del premio complessivamente corrisposto dall' ente sia da correlarsi
all' illegittima stipula contrattuale.
Piuttosto, si reputa preferibile considerare come indicative le
percentuali fornite dalle compagnie assicurative, gia' richiamate.
Osserva, infatti, la Sezione che le predette percentuali di premio corrisposte dall' I.P.A.B. e costituenti il
danno erariale subito dall' ente stesso, possono rappresentare il riferimento
su cui basare la valutazione equitativa della quantificazione del danno.
Tale importo deve essere, pertanto,
determinato con riferimento alle intere somme descritte in premessa assunte
come valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., cosi' riassumibili:
1) Per il rag. Francesco Picone, per
il periodo dall'11 maggio 1998 al 31.12.1999, per i maggiori importi per le
coperture accessorie non legittime, le seguenti somme:
€ 3.563,55 per polizza RCT Assitalia
n°37875 per l'anno 1999;
€
371,33 per polizza RCA n°25803802 per l'anno 1999;
€
273,73 per la polizza Tutela Giudiziaria UNIPOL n°25804069;
€ 268,56 per la polizza di Tutela
giudiziaria (ritiro patente) UNIPOL n°25803749.
E
quindi complessivamente euro 4.477,17.
2) Per il Direttore Generale dott.
Nicola Stigliano, per il periodo dal 15 novembre 1999 al 31 marzo 2001, le
seguenti somme:
€ 1.899,67 per la polizza RCT - RCO
UNIPOL n°32344719 per l'anno 2000;
€ 1.965,54 per la polizza RCT - RCO
UNIPOL n°32344719 per l'anno 2001;
€
308.84 con riferimento alla polizza “infortuni” UNIPOL n°32344718 per il
2000, nonché la medesima somma - € 308,84 - per l'anno 2001;
€
332,01 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2000;
€
376,04 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2001;
€ 1.177,53 per la polizza “Tutela dei
beni” ASSITALIA n°235273, anno 2000;
€
1.177,53 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, anno
2001;
€
805.67 per la Polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno
2000;
€
991,59 per la polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno
2001;
e
quindi complessivamente € 9.034,42.
A tali somme andrebbero aggiunte
quelle ancora da recuperare relative alla polizza LLOID'S n°1300096, attinente
alla RC per responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti, pari ad
€ 2.568,55, gia' stipulata al 31.12.2000, per un totale generale di euro
11.602,97.
3) Per la dott.ssa Ivanna Villa, in
carica dal 17 aprile 2001 al 31 marzo 2003,
le seguenti somme:
€ 1.134,91 per la polizza RCT - RCO
UNIPOL n°32344719 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;
€ 3.624,58 per la polizza UNIPOL RCT -
RCO 36974764 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;
€ 154,42 con riferimento alla polizza
“infortuni” UNIPOL n°32344718 sino al 31 maggio 2002;
€ 171,12 sino al 31 dicembre 2002, ed
€ 342,25 per l'anno 2003 con riferimento alla polizza “infortuni” LLOID'S
Adriatico n°98576575 decorrente dal 31 maggio 2002;
€
438,20 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2002;
€
490,62 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, periodo
31.12.2001 - 31.05.2002;
€
2.373,40 per polizza UNIPOL “tutela dei beni” n°36973763, periodo
31.05.2002, - 31.12.2002;
€ 330,53 per la polizza “tutela
giudiziaria” UNIPOL n°32344715 - anno 2002;
€ 1.125,60 per la polizza “tutela
giudiziaria” RAS n°59/31.511.777. - anno 2003.
E
quindi complessivamente € 9.843,38.
A tali somme sarebbero ancora da addebitarsi quelle da recuperare pari ad
327,61, relativamente alla polizza LLOID'S n°1300096, attinente alla RC per
responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti, gia' stipulata al 31.12.2000 dal Direttore
Stigliano, per un totale generale di euro 10.170,99.
A tali
importi devono aggiungersi quelli relativi alla rivalutazione monetaria ed alla
corresponsione degli interessi legali.
Ogni altra istanza si intende assorbita nelle
considerazioni che precedono.
Conclusivamente,
l' istanza della Procura va accolta nei
termini di cui in motivazione.
Le spese di giustizia seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'
Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, condanna il rag. Francesco Picone
al pagamento nei confronti dell' erario della somma di euro 4.477,17 oltre a
rivalutazione monetaria da computarsi dalla commissione del fatto alla data di
pubblicazione della presente sentenza, secondo l' andamento degli indicatori
ISTAT del costo della vita, ed interessi legali da computarsi sulle somme
rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al
pagamento effettivo; condanna il dott. Nicola Stigliano al pagamento dei danni
come indicati in motivazione, fino alla concorrenza di euro 11.602,97 oltre a
rivalutazione monetaria da computarsi dalla commissione del fatto alla data di
pubblicazione della presente sentenza, secondo l' andamento degli indicatori
ISTAT del costo della vita, ed interessi legali da computarsi sulle somme
rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al
pagamento effettivo; condanna la dott. ssa Ivana Villa al pagamento dei danni
come indicati in motivazione, fino alla concorrenza di euro 10.170,99 oltre a
rivalutazione monetaria da computarsi dalla commissione del fatto alla data di
pubblicazione della presente sentenza, secondo l' andamento degli indicatori
ISTAT del costo della vita, ed interessi legali da computarsi sulle somme
rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al
pagamento effettivo.
Le spese di giustizia, computate in euro 5347,16
(cinquemilatrecentoquarantasette//16) seguono la soccombenza.
Manda alla segreteria
per gli adempimenti di rito.
Cosi' deciso in
Bologna nella camera di consiglio del 9 novembre 2005.
IL RELATORE
IL PRESIDENTE
f.to
(dott.ssa Elena Lorenzini)
f.to (dott.Giovanni D'antinoSettevendemmie)
Depositata
in segreteria il giorno 1 agosto 2006
IL
DIRIGENTE
(f.to Dott.ssa
Valeria Sama)