REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte dei conti

Sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna

composta dai seguenti magistrati:

dott.   Giovanni D' ANTINO SETTEVENDEMMIE        Presidente

dott. Massimo DE MARIA                                        Consigliere

dott. Elena LORENZINI                    I Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 35128 del registro di Segreteria, promosso dal Sostituto Procuratore Generale dott. Paolo NOVELLI nei confronti dei sig. ri Francesco Picone, rappresentato e difeso dagli avv. ti Lucio Solazzi e Paolo Trombetti e domiciliato presso lo studio del primo  in Bologna, via  della Zecca n. 1, Nicola Stigliano, rappresentato e difeso dall' avv. to Alessandro Gamberini ed elettivamnte domiciliato presso il suo studio , in Bologna, piazza de Calderini n. 1 e Ivanna Villa, rappresentata e difesa dall' avv. to Luca Lippi Bruni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio , in Bologna, via Testoni n. 1 .

Uditi, nella pubblica udienza del 9 novembre 2005, il relatore                 I Referendario dott. ssa Elena LORENZINI, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Paolo NOVELLI, l'avv. Lucio Solazzi per il convenuto Picone, l'avv. Simone Sabatini per delega dell' avv. to Gamberini per il convenuto Stigliano e l' avv. to Luca Lippi Bruni per il convenuto Villa.

Esaminati tutti gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

In esito ad espressa delega da parte della Procura presso questa Sezione Giurisdizionale Regionale la Guardia di Finanza trasmetteva al suddetto Ufficio delegante due note relative all' esame delle polizze assicurative concluse dall' I.P.A.B. Giovanni XXIII negli anni 1996-2002, anche per eventi commessi dai dipendenti con dolo o colpa grave.

In particolare, con la nota n. 6027 del 28 marzo 2003, sono stati esaminati vari contratti che prevedevano una copertura assicurativa anche di rischi derivanti da dolo e/o colpa grave dei dipendenti, ripartiti in relazione alle materie assicurate ed indicati in dettaglio come segue:

TUTELA GIUDIZIARIA

1. n. 767/770/71/23989618, stipulato in data 18.04.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 30.04.1996.  Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 2.819.000 - Euro 1.455,89. Impegno assunto con la deliberazione n. 206 del 21.03.1996.

2. n. 767/770/71/25804069, stipulato in data 31.12.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 31.12.1996.

 Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 6.000.000 - Euro 3.098,74;

premio annuo corrisposto per il 1998 pari a £. 6.000.000 - Euro 3.098,74;

premio annuo corrisposto per il 1999 pari a £. 5.300.000 - Euro 2.737,22.

Impegni assunti con la deliberazione n. 1041 del 23.12.1996 e con la deliberazione n. 73 del 30.01.1997

3. n. 767/770/71/32344715, stipulato in data 31.12.1999 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 31.12.1999. Premio annuo corrisposto per il 2000 pari a £. 17.950.000 - Euro 9.270,40.

Impegni assunti con le determinazioni nn. 485 del 30.12.1999, 107 del 15.03.2000, 27 del 17.04.2000 e 287 del 09.06.2000.

4. n. 767/770/79/25803749, stipulato in data 31.12.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 31.12.1996.

Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 5.200.000 - Euro 2.685,57;

premio annuo corrisposto per il 1998 pari a £. 5.200.000 - Euro 2.685,57;

premio annuo corrisposto per il 1999 pari a £. 5.200.000 - Euro 2.685,57.

Impegno assunto con deliberazione n. 1041 del 23.12.1996.

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

5. n. 767/770/65/20406120, stipulato in data 28.12.1995 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 31.12.1995.

Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 2.750.000.- Euro 1.420,25. Impegno assunto con deliberazione n. 859 del 21.12.1995.

6. n. 844/61/6962577, stipulata in data 10.03.1986 con la UNIPOL ASSICURAZIONI, con effetto a decorrere 10.03.1986. Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 15.812.200 - Euro 8.166,31.

Impegni assunto con deliberazioni nn. 859 del 21.12.1995 e n. 399 del 04.06.1996.

7. n. 17/60/37875, stipulata in data 31.12.1996 con la ASSITALIA, con effetto a decorrere 31.12.996 . Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 69.824.585 - Euro 36.061,38;

premio annuo corrisposto per il 1998 pari a £. 79.722.275 - Euro 41.173,11;

premio annuo corrisposto per il 1999 pari a £. 60.289.022 - Euro 31.136,68.

Impegni assunti con deliberazioni nn. 1041 del 23.12.1996, 162 dell'11.03.1998 e150  del 23.07.1998.

8. n. 767/770/65/32344719, stipulato in data 31.12.1999 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 31.12.1999.  Premio annuo corrisposto per il 2000 pari a £. 36.782.608 - Euro 18.996,63.

Impegni assunto con determinazioni nn. 485 del 30.12.1999 e 107 del 15.09.2000.

9. n. 1249588, stipulato in data 31.12.1999 con la LLOYD'S con effetto a decorrere 31.12.1999.

Premio annuo corrisposto per il 2000 pari a £. 57.708.250 - Euro 29.803,82.

Impegni assunti con determinazione n. 485 del 30.12.1999 , deliberazione n. 27 del 17.04.2000, determinazione n. 187 del 18.04.2000 e determinazione n. 682 del 29.12.2000.

DANNI E INCENDIO

10.  n. 767/770/44/16946503, stipulato in data 11.06.1992 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 11.06.1992.

Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 6.382.800 - Euro 3.296,44.

Impegno assunto con deliberazione n. 859 del 21.12.1995.

11. n. 767/770/44/16946504, stipulata in data 11.06.1992 con la UNIPOL ASSICURAZIONI, con effetto a decorrere 31.12.992.

Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 23.271.692 - Euro 12.018,82;

premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 23.210.100 - Euro 11.987,01;

premio annuo corrisposto per il 1998 pari a £. 23.210.200 - Euro 11.987,06;

premio annuo corrisposto per il 1999 pari a £. 23.210.137 - Euro 11.987,03.

Impegni assunti con deliberazione n. 859 del 21.12.1995.

La polizza copre i danni dell'incendio relativamente ai fabbricati, rischio terzi e rischio locativo.

Nelle condizioni particolari di garanzia all'art.1 “estensione di garanzia”, punto b8, è prevista la copertura assicurativa nei casi di colpa grave dell'assicurato, colpa grave e/o dolo delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge. Sono comunque esclusi i danni derivanti da dolo dell'assicurato.

12. n. 17/10/37876, stipulato in data 31.12.1996 con la ASSITALIA, con effetto a decorrere 31.12.1996.

Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 4.270.000 - Euro 2.205,27;

premio annuo corrisposto per il 1998 pari a £. 4.270.000 - Euro 2.205,27;

premio annuo corrisposto per il 1999 pari a £. 4.270.000 - Euro 2.205,27.

Impegni assunti con deliberazione n. 859 del 21.12.1995.

TUTELA DEI BENI DELL'ISTITUTO

13. n. 17/10/235273, stipulata in data 31.12.1999 con la ASSITALIA, con effetto a decorrere 31.12.999.

Premio annuo corrisposto per il 2000 pari a £. 45.600.000 - Euro 23.550,43.

Impegno assunto con determinazione n. 485 del 30.12.1999 e con

determinazione n. 107 del 15.09.2000.

14. n. 423/16/1583, stipulato in data 05.02.1997 con la MILANO ASSICURAZIONI, con effetto a decorrere 31.12.1996.

Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 10.560.000 - Euro 5.453,78;

premio annuo corrisposto per il 1998 pari a £. 10.560.000 - Euro 5.453,78;

premio annuo corrisposto per il 1999 pari a £. 10.560.000 - Euro 5.453,78.

Impegni assunti con deliberazione n. 1041 del 23.12.1996.

15. n. 040/22964, stipulato in data 31.12.1996 con la MILANO ASSICURAZIONI, con effetto a decorrere 31.12.1996.

Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 565.000 - Euro 291,79;

premio annuo corrisposto per il 1998 pari a £. 565.000 - Euro 291,79;

premio annuo corrisposto per il 1999 pari a £. 565.000 - Euro 291,79.

Impegni assunti con deliberazione n. 1041 del 23.12.1996.

INFORTUNI

16. n. 767/770/77/19143462, stipulato in data 19.04.1994 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere dal 19.04.1994.

Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 7.236.000 - Euro 3.737,08.

Impegno assunto con deliberazione n. 859 del 21.12.1995.

17. n. 767/770/77/21976026, stipulato in data 02.05.1995 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere dal 02.05.1995.

Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 3.000.000 - Euro 1.549,37.

Impegno assunto con deliberazione n. 859 del 21.12.1995.

18. n. 767/770/77/19126794, stipulato in data 16.11.1993 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere dal 16.11.1993.  Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 1.120.000 - Euro 578,43.

Impegno assunto con deliberazione n. 859 del 21.12.1995.

19. n. 767/770/77/25803801, stipulato in data 31.12.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere dal 31.12.1996.

Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 25.900.800 - Euro 13.376,64;

premio annuo corrisposto per il 1998 pari a £. 25.900.800 - Euro 13.376,64;

premio annuo corrisposto per il 1999 pari a £. 23.719.200 - Euro 12.249,94.

Impegni assunti con deliberazione n. 1041 del 23.12.1996.

20. n. 767/770/77/32344718, stipulata in data 31.12.1999 con la UNIPOL ASSICURAZIONI, con effetto a decorrere 31.12.999.  Premio annuo corrisposto per il 2000 pari a £. 10.630.000 - Euro 5.489,93.

Impegno assunto con determinazione n. 485 del 30.12.1999 e con determinazione n. 107 del 15.09.2000.

MULTI RISCHI VEICOLI A MOTORE

21. n. 767/770/31/16728371, stipulato in data 31.12.1991 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 31.12.1991.

Premio annuo corrisposto per il 1996 pari a £. 5.675.000 - Euro 2.930,89.

Impegno assunto con deliberazione n. 859 del 21.12.1995.

22. n. 767/770/31/25803802, stipulato in data 31.12.1996 con la UNIPOL ASSICURAZIONE, con effetto a decorrere 31.12.1996.  Premio annuo corrisposto per il 1997 pari a £. 7.200.000 - Euro 3.718,48;

premio annuo corrisposto per il 1998 pari a £. 7.200.000 - Euro 3.718,48;

premio annuo corrisposto per il 1999 pari a £. 7.200.000 - Euro 3.718,48.

Impegni assunti con deliberazione n. 1041 del 23.12.1996.

23. L'IPAB in data 31.12.1999 ha stipulato con la UNIPOL ASSICURAZIONE una polizza assicurativa per il proprio parco automezzi riguardante la “R.C.A. e garanzie accessorie”, ove all'art. 10.8 “danni cagionati da colpa grave” è prevista la copertura per i sinistri cagionati da colpa grave del contraente, dell'assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo descritto in polizza.

Premio annuo complessivo corrisposto per il 2000 pari a £. 6.428.655 - Euro 3.320,10.

Impegno assunto con determinazione n. 107 del 15.09.2000.

Concludevano tale informativa osservazioni da parte della Guardia di Finanza che sottolineavano come i contratti esaminati avessero illegittimamente stipulato polizze assicurative, con oneri a carico del  bilancio dell' I.P.A.B, a favore dei propri amministratori o dipendenti per i danni cagionati alle pubbliche finanze nell'esercizio delle loro funzioni, anche con condotte contraddistinte da dolo o colpa grave - per i quali gli stessi potrebbero  essere chiamati a rispondere innanzi alla Corte dei Conti -, così da sollevare i medesimi  da ogni forma di responsabilità amministrativa.

Con successiva istanza della Procura Regionale, la Guardia di Finanza veniva incaricata di esperire ulteriori approfondimenti in merito ai contratti conclusi negli anni seguenti, nonche' di determinare la parte di premio destinata a coprire l' estensione dell' assicurazione alle ipotesi di colpa grave.

In esecuzione di quanto richiesto, veniva prodotta la nota n. 13221 del 27 gennaio 2004, che riferiva nei seguenti termini.

Evidenziavano i militari che l'istituto, a seguito di gara e con l'assistenza tecnica della GPA SpA - Broker assicurativo - aveva proceduto al rinnovo delle polizze assicurative con scadenza 31.12.1999.

In particolare con determinazione n. 370  del 15 novembre 1999 era stata indetta una trattativa privata per l'affidamento dei servizi di assicurazione e copertura dei rischi per la durata di anni uno con decorrenza dalle ore 24.00 del 31.12.1999 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2000.

In data 30 dicembre 1999 con determinazione n. 485 il direttore generale, al termine delle operazioni di gara, aveva aggiudicato i servizi di assicurazione per l'anno 2000 come segue:

TUTELA DELLA RESPONSABILITA'

Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera:

polizza n. 767/770/65/32344719, stipulata con la UNIPOL ASS.

Premio annuo corrisposto pari ad € 18.996,63.

Responsabilità civile auto e garanzie accessorie:

le  polizze sono state stipulate con la UNIPOL ASS.

Premio annuo complessivo corrisposto pari a  € 3.320,10.

Tutela dei beni

Danni diretti, danni da interruzione di esercizio:

polizza n. 17/10/235273, stipulata con la ASSITALIA.

Premio annuo corrisposto pari a  € 23.550,43.-

Tutela delle persone

Infortuni:

polizza n. 767/770/77/32344718, stipulata con la UNIPOL ASS.

Premio annuo corrisposto pari a  € 5.345,08.

Tutela giudiziaria

polizza n. 767/770/71/32344715, stipulata con la UNIPOL ASS.

Premio annuo corrisposto pari a  10.178,02.

responsabilitA civile terzi per danni patrimoniali di Amministratori e Dipendenti; pErdite pecuniarie per sanzioni tributarie ai sensi della L. 472/1997

polizza n. 1249588, stipulata con la LLOYD'S

Premio annuo corrisposto pari a  29.803,82.

Per l'anno 2001 l'istituto, dopo aver richiesto e valutato i preventivi di spesa formulate dalle compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei servizi in argomento per l'anno 2000, si era avvalso della facoltà di proroga prevista dall'art. 5 - durata della fornitura - del capitolato per l'affidamento dei servizi di ASS., allegato alla determinazione n. 370.

In data 16 febbraio 2001 con determinazione n. 63 del direttore generale, erano, poi, stati aggiudicati i seguenti servizi di assicurazione per l'anno 2001:

Tutela delle responsabilitA'

Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera:

polizza n. 767/770/65/32344719, stipulata con la UNIPOL ASS.

Premio annuo corrisposto pari a  19.655,35

Responsabilità civile auto e garanzie accessorie:

le  polizze sono state stipulate con la UNIPOL ASS.

Premio annuo complessivo corrisposto pari a  3.290,09.

Tutela dei beni

Danni diretti, danni da interruzione di esercizio:

polizza n. 17/10/235273, stipulata con la ASSITALIA . Premio annuo corrisposto pari a  23.550,43.

Tutela delle personE

Infortuni:

polizza n. 767/770/77/32344718, stipulata con la UNIPOL ASS.. Premio annuo corrisposto pari a  5.187,46.

Tutela giudiziaria

polizza n. 767/770/71/32344715, stipulata con la UNIPOL ASS.. Premio annuo corrisposto pari a  11.106,49.

In data 18 dicembre 2001 con determinazione n. 485 del direttore generale, era stato inoltre autorizzato l'impegno e la liquidazione di spesa riferiti ai premi assicurativi per le seguenti polizze:

responsabilitA civile terzi per danni patrimoniali di Amministratori e Dipendenti; predite pecuniarie per sanzioni tributarie ai sensi della L. 472/1997

polizza n. 1300096, stipulata con la LLOYD'S .

Premio annuo corrisposto pari a  39.642,72.

Tutela delle responsabilitA'

Responsabilità civile auto e garanzie accessorie:

polizza n. 767/770/30/32039406, stipulata in data 31/05/01con la UNIPOL ASS. - autovettura targata BT 846 GB .

Premio annuo corrisposto pari a  470,28.

Per l'anno 2002 l'istituto, in attesa di predisporre per il triennio 2002-2004 la gara per l'affidamento dei servizi di assicurazione, aveva chiesto la proroga delle polizze in scadenza fino al 30 aprile 2002.

Il direttore generale, con determinazione n. 82 del 25 febbraio 2002, aveva indetto una trattativa privata per l'affidamento di tali servizi per il periodo 01/05/2002 - 31/12/2004.

Considerando i tempi tecnici necessari per l'espletamento della gara, l'istituto aveva, pertanto,  richiesto ulteriore proroga di un mese per le coperture assicurative (01/05/2002 - 31/05/2002).

L'impegno di spesa per il pagamento dei premi assicurativi riconducibili al periodo 01/01- 31/05/2002, era stato autorizzato in data 23 maggio 2002 con determinazione n. 193 del direttore generale.

A conclusione della gara il direttore generale con determinazione n. 200  del 31 maggio 2002 aveva affidato per il periodo 01/06/2002 - 31/12/2004 i servizi di assicurazione a copertura dei rischi a carico dell'istituto.

La nota in esame,  riportava  di seguito gli estremi dei contratti assicurativi ed i relativi costi sostenuti per tutto il 2002:

Tutela delle responsabilita'

Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera:

polizza n. 767/770/65/32344719, stipulata con la UNIPOL ASS.

Premio corrisposto periodo 31/12/01 - 31/05/02 pari a  11.349,02.

polizza n. 2145/65/36974764, stipulata con la UNIPOL ASS. Premio corrisposto periodo 31/05/02 - 31/12/02 pari a  36.245,78.

Totale premio corrisposto anno 2002 pari a 47.594,80.

Responsabilità civile auto e garanzie accessorie:

le  polizze sono state stipulate con la UNIPOL ASS.

Totale premio corrisposto anno 2002 pari a  4.381,96.

Tutela dei beni

Danni diretti, danni da interruzione di esercizio:

polizza n. 17/10/235273, stipulata con la ASSITALIA ;

Premio corrisposto periodo 31/12/01 - 31/05/02 pari a 9.812,67.

polizza n. 2145/63/36973763, stipulata con la UNIPOL ASS.;

Premio corrisposto periodo 31/05/02 - 31/12/02 pari a  23.734,00.

Totale premio corrisposto anno 2002 pari a  33.546,67.

Tutela delle personE

Infortuni:

polizza n. 767/770/77/32344718, stipulata con la UNIPOL ASS. ;

Premio corrisposto periodo 31/12/01 - 31/05/02 pari a    2.135,82.

polizza n. 98576575, stipulata con la lloyd adriatico ;

Premio corrisposto periodo 31/05/02 - 31/12/02 pari a  920,09.

Totale premio corrisposto anno 2002 pari a  3.055,91.

Tutela giudiziaria

polizza n. 767/770/71/32344715, stipulata con la UNIPOL ASS.;

Premio corrisposto periodo 31/12/01 - 31/05/02 pari a    3.934,43.

polizza n. 59/31.511.777, stipulata con la RAS;

Premio corrisposto periodo 31/05/02 - 31/12/02 pari a    8.790,16.

Totale premio corrisposto anno 2002 pari a  12.724,59.

responsabilita civile terzi per danni patrimoniali di Amministratori e Dipendenti; predite pecuniarie per sanzioni tributarie ai sensi della L. 472/1997

polizza n. 1371166, stipulata con la LLOYD'S ;Premio corrisposto periodo 31/12/01 - 31/05/02 pari a 18.060.53 .

polizza n. 1378128, stipulata con la LLOYD'S ;

Premio corrisposto periodo 31/05/02 - 31/12/02 pari a 7.758,33.

Totale premio corrisposto anno 2002 pari a 25.818,86.

Evidenziavano, inoltre i militari che non essendo possibile determinare in modo diretto la parte di premio destinata a coprire l'estensione del rischio alla “colpa grave” dall' esame delle clausole contrattuali e delle quietanze di pagamento relative alle sopra indicate polizze, sono stati eseguiti i seguenti accertamenti e rilevamenti, al fine di pervenire comunque ad una quantificazione oggettiva della predetta parte di premio.

In primo luogo la G.d.F. ha preso in esame in particolare le polizze che prevedevano l'estensione della garanzia ai casi di colpa grave  nella forma “in nome e per conto di spetta”; in secondo luogo ha effettuato controlli  presso le compagnie assicuratrici per le polizze che non riportano espressamente la determinazione del premio. In particolare, sono risultate le seguenti percentuali:

UNIPOL ASS.- applicazione del 10% ;

ASSITALIA - applicazione del 5% per le polizze incendio e furto; applicazione del 25% limitatamente alla sez. II della polizza n. 37875 - RC Amministratori;

MILANO ASS. - applicazione del 5% ;

Lloyd adriatico - non quantificabile .

Alla luce delle informazioni assunte era, pertanto possibile elencare  distinti per ramo di polizza, gli importi riferiti alla parte di premio destinata a coprire l'estensione del rischio alla “colpa grave”, comprendendovi anche le polizze riferite ad annualità antecedenti all'anno 2000, di cui alla nota precedente, nel modo di seguito riportato.

Tutela delle responsabilità

Responsabilità civile terzi e prestatori d'opera:

Relativamente alla polizza ASSITALIA n. 37875 sono riportati solo i premi relativi alla sez. II. riguardante la responsabilità civile professionale degli amministratori, del direttore e dei dirigenti dell'istituto. Il premio è stato determinato applicando per ciascun dirigente l'importo di Lire 1.150.000 - Euro 593,92 -, così come previsto dalla polizza (anno 1997, 29 dir. - 1998, 38 dir. - 1999, 24 dir.)

 

Responsabilità civile auto e garanzie accessorie: in questo ramo sono comprese le polizze “Multi Rischi a Motore” a favore di amministratori dipendenti o consulenti relative agli anni 1996-1999.

N°. d'ord.

ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE

Percentuale applicata

Premio colpa grave

Allegati nota n°.

 

 

anno

polizza

società

premio

 

 

6027

13221

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03. 2003

27.01.2004

 

1

1996

16728371

UNIPOL

2.930,89

10%

293,09

21

 

2

1997

25803802

UNIPOL

3.718,48

10%

371,33

22

 

3

1998

25803802

UNIPOL

3.718,48

10%

371,33

22

 

4

1999

25803802

UNIPOL

3.718,48

10%

371,33

22

 

5

2000

Varie

UNIPOL

3.320,10

10%

332,01

 

4.a

 

6

2001

Varie

UNIPOL

3.760,37

10%

376,04

 

4.b

 

7

2002

Varie

UNIPOL

4.381,96

10%

438,20

 

4.c

 

Tutela dei beni

Danni diretti, danni da interruzione di esercizio: in questo ramo sono comprese le polizze “Danni e Incendio” relative agli anni 1996-1999.

N. d'ord

ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE

Percentuale applicata

Premio colpa grave

Allegati nota n°

 

 

anno

polizza

compagnia

premio

 

 

6027

13221

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03. 2003

27.01.2004

 

1

1996

16946503

UNIPOL

3.296,44

10%

329,65

10

 

2

1996

16946504

UNIPOL

12.018,82

10%

1.201,89

11

 

TOTALE ANNO 1996

1.531,54

 

 

3

1997

16946504

UNIPOL

11.987,01

10%

1.198,71

11

 

4

1997

37876

ASSITALIA

2.205,27

5%

110,27

12

 

5

1997

1583

MILANO

5.453.78

5%

272,69

14

 

6

1997

22964

MILANO

291,79

5%

14,59

15

 

TOTALE ANNO 1997

1.596,26

 

 

7

1998

16946504

UNIPOL

11.987,06

10%

1.198,71

11

 

8

1998

37876

ASSITALIA

2.205,27

5%

110,27

12

 

9

1998

1583

MILANO

5.453.78

5%

272,69

14

 

10

1998

22964

MILANO

291,79

5%

14,59

15

 

TOTALE ANNO 1998

1.596,26

 

 

11

1999

16946504

UNIPOL

11.987,03

10%

1.198,71

11

 

12

1999

37876

ASSITALIA

2.205,27

5%

110,27

12

 

13

1999

1583

MILANO

5.453.78

5%

272,69

14

 

14

1999

22964

MILANO

291,79

5%

14,59

15

 

TOTALE ANNO 1999

1.596,26

 

 

15

2000

235273

ASSITALIA

23.550,43

5%

1.177,53

 

5.a

 

16

2001

235273

ASSITALIA

23.550,43

5%

1.177,53

 

5.b

 

17

31.12.01 31.05.02

235273

ASSITALIA

9.812,67

5%

490,62

 

5.c

 

18

31.05.02 31.12.02

36973763

UNIPOL

23.734.00

10%

2.373,40

 

5.d

 

TOTALE ANNO 2002

2.764,02

 

 

 

 

 

Tutela delle personE

Infortuni:

le polizze concernono sia l'assicurazione infortuni in favore di Amministratori e dirigenti, che in favore di conducenti di autovetture proprie o di servizio, ed altresì in favore di varie categorie di volontari o soggetti non dipendenti comunque collaboranti;

 

N°d'ord.

ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE

Percentuale applicata

Premio colpa grave

Allegati nota n°

 

 

Anno

polizza

compagnia

premio

 

 

6027

13221

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03. 2003

27.01.2004

 

1

1996

19143462

UNIPOL

3.737,08

10%

373,71

16

 

 

2

1996

21976026

UNIPOL

1.549,37

10%

1.154,94

17

 

 

3

1996

19126794

UNIPOL

578,43

10%

57,85

18

 

 

TOTALE ANNO 1996

1.586,50

 

 

 

4

1997

25803801

UNIPOL

13.376,64

10%

1.337,67

19

 

 

5

1998

25803801

UNIPOL

13.376,64

10%

1.337,67

19

 

 

6

1999

25803801

UNIPOL

12.249,94

10%

1.245,00

19

 

 

7

2000

32344718

UNIPOL

5.345,08

10%

534,51

 

6.a

 

8

2001

32344718

UNIPOL

5.187,46

10%

518,75

 

6.b

 

9

31.12.01 31.05.02

32344718

UNIPOL

2.135,82

10%

213,59

 

6.c

 

10

31.05.02 31.12.02

98576575

Lloyd adriatico

920,09

 

 

 

6.d

 

TOTALE ANNO 2002

213,59

 

 

 

 

           

 

 

Tutela giudiziaria

 

 

 

N°.d'ord.

ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE

Percentuale applicata

Premio colpa grave

Allegati nota n°

 

 

anno

polizza

compagnia

premio

 

 

6027

13221

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03. 2003

27.01.2004

 

1

1996

23989618

UNIPOL

1.455,89

10%

145,59

1

 

2

1997

25804069

UNIPOL

3.098,74

10%

309,88

2

 

3

1997

25803749

UNIPOL

2.685,57

10%

268,56

4

 

TOTALE ANNO 1997

578,44

 

 

4

1998

25804069

UNIPOL

3.098,74

10%

309,88

2

 

5

1998

25803749

UNIPOL

2.685,57

10%

268,56

4

 

TOTALE ANNO 1998

578,44

 

 

6

1999

25804069

UNIPOL

2.737,22

10%

273,73

2

 

7

1999

25803749

UNIPOL

2.685,57

10%

268,56

4

 

TOTALE ANNO 1999

542,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

responsabilitA civile terzi per danni patrimoniali di Amministratori e Dipendenti; predite pecuniarie per sanzioni tributarie ai sensi della L. 472/1997

N° d'ord..

ESTREMI DELL'ASSICURAZIONE

Percentuale applicata

Premio colpa grave

Allegati nota n°

 

 

anno

polizza

compagnia

premio

 

 

6027

13221

 

 

 

 

 

 

 

 

28.03. 2003

27.01.2004

 

1

1996

20406120

UNIPOL

1.420,25

10%

142,03

5

 

2

2000

1259588

LLOYD,S

29.803,82

 

 

 

8.a

 

3

2001

1300096

LLOYD'S

39.642,72

 

 

 

8.b

 

4

31.12.01 31.05.02

1371166

LLOYD'S

18.060,53

 

 

 

8.c

 

5

31.05.02 31.12.02

1378128

LLOYD'S

7.758,33

 

 

 

8.d

 

In relazione alle polizze stipulate con la LLOYD'S, per gli anni 2000-2002, la G.d.F. ha rilevato che veniva prevista l'estensione della garanzia ai casi di “colpa grave” nella forma “per conto di chi spetta” con il pagamento del relativo premio in capo ai singoli assicurati.

L'istituto Giovanni XXIII per tali anni aveva sostenuto per intero il costo della polizza ed  dal 28.02.2003, come si evince dalla determinazione 228 del 10 giugno 2003, aveva dato corso ad una parziale procedura di recupero del premio in capo ai singoli assicurati.

Venivano, pertanto, riportati, nei termini che seguono, i premi pagati dall'istituto, le quote rimborsate dai dipendenti e la differenza rimasta in carico all'istituto.

ANNO

PREMIO PAGATO DALL'ISTITUTO

QUOTA RECUPERATA

DIFFERENZA

 

2000

4.026,70

2.043,65

1.983,05

 

2001

5.568,55

3.377,91

2.568,55

 

01/01 - 31/05/2002

2.709,05

2.031,59

677,46

 

01/06 - 31/12/2002

1.372,83

1.080,55

292,28

 

Risulta , inoltre, che per le quote non pagate, l'istituto ha chiesto alla LLOYD'S la possibilità di ottenerne il rimborso.

L'impresa assicuratrice ha accettato di ristornare solo la quota di premio relativa all'anno 2000, pari a € 1.983,05.

Per quanto riguarda le quote degli anni 2001 e 2002, l'Istituto ha chiesto ai due dirigenti che hanno ricoperto nel periodo la carica di Direttore Generale, Nicola STIGLIANO (1/1/01-31/3/01) e Ivana VILLA (1/4/01-31/12/02) il pagamento delle quote non recuperate relativamente ai loro periodi di Direzione e, nello specifico, € 642,15 per il dott. STIGLIANO ed € 2.896,16 per la dott.ssa VILLA.

E' agli atti che il dott. STIGLIANO ha aderito alla richiesta formulata dall'Istituto ed ha provveduto a versare il relativo importo. La dott.ssa VILLA  non risultava aver fornito alcuna risposta all'Istituto.

Pertanto, resterebbero in capo all'istituto per l'anno 2001 € 1.926,40 e, per l'anno 2002, € 969,74.

La Guardia di Finanza aveva concluso determinando il danno erariale  come segue:

ANNO 1996: € 4.515,39

ANNO 1997: € 8.189,65

ANNO 1998: € 9.525,99

ANNO 1999: € 7.318,43

ANNO 2000: € 3.943,72

ANNO 2001: € 5.964,26

ANNO 2002: € 9.145,04.

Con inviti a dedurre del 15 giugno 2004, l' Organo requirente contestava i  fatti oggetto di tali segnalazioni ai sig. ri Porcu Sebastiano, Neri Giovanni, Cucinotta Domenico, Calzolari Ombretta, Picone Francesco, Villa Ivana e Stigliano Nocola, nonche' in data 17.8.2004 alla sig. ra Calari Elisabetta.

In realtà, a parziale correzione delle conclusioni tratte dalla G.d.F., la Procura osservava in sede di inviti a dedurre che l'esame delle polizze relative all'assicurazione dei rischi derivanti da infortuni, evidenziava che le medesime offrivano, nella parte relativa a dipendenti, componenti del C.d.A. e dirigenti, una tutela per rischi (morte o invalidità temporanea o permanente) in parte già coperti per disposizioni di legge, e comunque eccedenti anche le previsioni del CCNL, priva di effettiva utilità per l'Istituto, talchè per tale fattispecie riteneva che il danno fosse corrispondente al pagamento dei premi per i suddetti rischi.

            Tali addebiti, si reputava che dovessero quindi muoversi a coloro che, nelle singole occasioni, secondo la parte da ciascuno presa, avevano deciso la stipulazione dei vari contratti di assicurazione, e quindi ai componenti del C.d'A. pro tempore, nonché al Commissario Straordinario secondo la parte da ciascuno presa nelle rispettive delibere:

Porcu Sebastiano, Presidente;

Neri Giovanni, Vicepresidente;

Cucinotta Domenico, Consigliere;

Calari Elisabetta, Consigliere;

Calzolari Ombretta, Consigliere.

Per il periodo dall'11 maggio 1998 al 1999, il rag. Francesco Picone veniva individuato come responsabile nella sua veste di Commissario Straordinario dell' Istituto.

Per gli anni decorrenti dal 2000, in considerazione del parziale recupero del danno da parte dell'I.P.A.B., seppur con il solo riguardo alle polizze stipulate con la società LLOID'S, la Procura imputava l'importo ancora non riscosso  alla dott.ssa Ivanna VILLA, per la somma di € 2.896,16.

Per quanto riguardava il rinnovo delle polizze assicurative con scadenza 31.12.1999, a seguito di gara e con l'assistenza tecnica della GPA SpA - Broker assicurativo - secondo la ricostruzione fornita dall' organo requirente, l'istituto  aveva proceduto con determinazione n. 370 del 15 novembre 1999 ed in data 30 dicembre 1999, con determinazione n. 485  del direttore generale che, al termine delle operazioni di gara, aggiudicava i servizi di assicurazione per l'anno 2000.

            Allo stesso modo anche  le successive proroghe, sino al 30 aprile 2002, sono state disposte con determinazioni del Direttore Generale dell'Istituto, talchè il Pubblico Ministero reputava doversi addebitare innanzi tutto al Direttore Generale pro tempore (dott. Stigliano e dott.ssa Villa) l'ulteriore danno corrispondente al suddetto periodo, così come sopra indicato nelle tabelle redatte dalla G.d.F.

                        In seguito alla notifica dell'invito a dedurre i destinatari rassegnavano deduzioni scritte.

            In particolare,  gli ex componenti del C.d'A., in carica sino al mese di aprile 1998, essendo in seguito subentrato il Commissario Straordinario rag. Francesco Picone, eccepivano l'avvenuta prescrizione per avvenuto decorso di piu' di cinque anni con riferimento alle singole date di cessazione degli incarichi ed a quelle delle delibere che approvarono la stipula dei contratti e/o delle date di pagamento dei premi assicurativi.

            Sotto altro profilo invocavano l' applicazione dell' esimente della buonafede ex art. 1 comma 1ter della legge n°20/1994, in quanto le decisioni in merito erano state assunte in seguito ad istruttoria ed approfondimenti dei servizi tecnici dell'IPAB.

            Nel merito ritenevano che l'estensione alla colpa grave per le assicurazioni obbligatorie RCA fosse conforme al dettato legislativo ed in generale i contratti che avevano esteso la copertura alla colpa grave non potessero dirsi privi di interesse per l'Istituto, in quanto ponevano il medesimo al riparo del rischio di non trovare corrispondente garanzia nei patrimoni dei responsabili in caso di danni o pregiudizi di rilevante entità.

            Contestavano inoltre i criteri adottati per il calcolo della percentuale di aumento del premio per la copertura del rischio “colpa grave”, eccependo che in molti casi tale copertura fosse offerta dalle società assicuratrici senza alcuna maggiorazione.

            Analogamente si difendeva il rag. Picone, il quale insisteva per la legittimità delle coperture assicurative per i veicoli a motore e per gli infortuni degli Amministratori; in ogni caso obiettava il difetto di colpa grave in capo al medesimo.

Il dott. Stigliano, con memoria redatta a firma dell'avv. Alessandro Gamberini, per il periodo in cui aveva rivestito le funzioni di Direttore Generale, sosteneva che non si fosse prodotto alcun effettivo danno per la stipula delle polizze assicurative grazie all' utilizzazione della formula “per conto di chi spetta”  che consentiva di addossarne l'onere all'assicurato. Evidenziava, inoltre, che in concreto il rischio “colpa grave” non avesse comportato alcuna maggiorazione del premio, e tanto fornendo a supporto una comunicazione del broker GPA e delle società LLOID'S Adriatico e Assicoop.

            La dott.ssa Villa, sottolineando che all'atto dell'assunzione delle funzioni di Direttore Generale si era trovata gravata da una imponente mole di lavoro, riepilogava le vicende relative alla decisione del C.d'A. del 17 aprile 2000, che aveva sostanzialmente ratificato le proposte di estensione delle coperture assicurative. Faveva, altresi', rilevare che era il dott. Nicola Agnusdei a svolgere le funzioni di controllo e di gestione del comparto assicurativo, anche nel periodo di propria direzione. Solo in seguito all'accesso della G.d.F. disposto dalla Procura, la dott.ssa Villa dispose una revisione delle coperture assicurative, all'esito delle quali si decise il recupero delle quote di premio dovute per le coperture della responsabilità per colpa grave nei confronti di coloro che dall'anno 2000 avevano goduto delle suddette garanzie senza sopportarne i relativi costi inclusi nei premi complessivi. Sottolineava la deducente che la decisione di limitare le operazioni di recupero agli Amministratori precedenti fosse stata del Presidente Ottolenghi, orientato a  ipotizzare una responsabilità della società di brokeraggio.

Ancora, la dott.ssa Villa precisava che le polizze per l'anno 2001,  peraltro rinnovi delle coperture decise nell'anno 2000, erano state decise dal suo predecessore, dott. Stigliano, mentre per la polizza n° 1300096, RCT per danni patrimoniali di amministratori e dipendenti stipulata con LLOID'S, essa era già rinnovata in data 31.12.2000, e con la successiva determina n°485/01 furono unicamente impegnate le somme relative. Affermava, ancora, che per proprio merito era stato avviato il recupero delle quote dei premi relativi alla c.d. garanzia <per conto di chi spetta>, ricollegabile a comportamenti integranti colpa grave e che il mancato perfezionamento delle operazioni di recupero era quindi addebitabile alle scelte della nuova Direzione.

Non ritenendo tali elementi sufficienti ad esimere i destinatari degli inviti a dedurre dall' essere convenuti in giudizio, seppur in piu' ristretti limiti, la Procura regionale provvedeva poi a citare in giudizio, in data 17.12.2004, i sig. ri Francesco PICONE, Nicola SIGLIANO ed Ivana VILLA  per sentirli condannare ciascuno secondo la parte presa, al pagamento, in favore dell'Erario, della somma di euro 4.477,17 quanto a Francesco Picone, euro 11.602,97 quanto a Nicola Stigliano, euro 10.170,99 quanto a Ivana Villa od a quelle maggiori o minori ritenute di giustizia, oltre alle somme maturate per interessi legali e rivalutazione monetaria ed ulteriori decorrendi ed interessi legali dalla sentenza sino al soddisfo.

A fondamento della domanda, sostiene parte attrice che, innanzi tutto devesi dare conto della sollevata eccezione di prescrizione, maturata per quei premi corrisposti antecedentemente al quinquennio conteggiato a ritroso dalla notifica dell'invito a dedurre.

            Secondo la Procura ne conseguirebbe che l' azione di responsabilità vada limitata a quella parte di danno costituita dai pagamenti delle polizze non prescritti secondo il suddetto criterio.

            Venendo al merito delle contestazioni, il Pubblico Ministero  premette alcune considerazioni di carattere generale, sostenendo  che, come affermato recentemente in dottrina, nessuna norma di legge autorizza la stipulazione di polizze assicurative per la responsabilità amministrativa (ad esclusione, in due ordinamenti regionali, della legge regionale n. 48 del 1998 del Lazio, nella parte in cui aggiunge l'art. 9 bis alla legge regionale n. 19/1995, e la l.r. n. 24/1997 dell'Emilia Romagna, art.1, entrambe tuttavia con previsione del concorso al 50% dei beneficiari nel pagamento del premio).

In particolare, inoltre, non autorizzerebbe la stipula di siffatto tipo di polizze l'art. 23 della legge 816 del 27 dicembre 1985 - riconfermata in parte qua ed ampliata soggettivamente (come enti destinatari della norma) dalla legge n. 265 del 3.8.1999, art. 26, co. 5, ora art. 86, co. 5, del testo unico degli enti locali, di cui al d. l.vo 18 agosto 2000, n. 267) - che prevede genericamente che “i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato”, disciplinando, per consolidata dottrina e giurisprudenza, l'ipotesi della copertura assicurativa, peraltro dei soli amministratori, per i rischi da responsabilità civile, senza alcuna estensione implicita o esplicita alla responsabilità amministrativo-contabile.

Analogamente, per quanto riguarda i dirigenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro per il quadriennio 1998-2001, area della dirigenza del comparto “Regioni-Autonomie locali”, all'art. 38, confermerebbe che gli enti possono assumere le iniziative necessarie per la copertura della responsabilità civile dei dirigenti ivi compreso il patrocinio legale con esclusione delle ipotesi di dolo e colpa grave, senza peraltro alcuna estensione alla responsabilità amministrativa e, comunque, con espressa esclusione delle ipotesi di colpa grave.

Cosi', ad avviso dell' organo requirente, le stesse numerose norme succedutesi nel corso del tempo per effetto della c.d. contrattualizzazione del pubblico impiego generalmente erano finalizzate alla copertura delle ipotesi di responsabilità diretta civile della pubblica amministrazione verso i terzi e per i danni, quali risarcimenti pagati al danneggiato, assistenza legale, spese di giudizio, che il pubblico dipendente avesse causato con un comportamento improntato a colpa lieve.

            Parte attrice ritiene necessario mantenere ben distinti gli ambiti propri della responsabilità civile e della responsabilità amministrativa.

            In particolare, la giurisprudenza della Corte dei conti  ha ripetutamente affermato l'illiceità di contratti che considerino come rischio assicurato la responsabilità amministrativa, potendosi intendere in questo senso le somme dovute dai dipendenti, funzionari ed amministratori pubblici per effetto di sentenze di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, sia in ragione  dei rischi connessi alla conseguente deresponsabilizzazione degli stessi,  sia del contrasto con il carattere personale della responsabilità amministrativa disposto dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994 n°20 e dagli artt. 97, 103 e 28 della Costituzione.

                        Inoltre, anche un contratto di assicurazione per responsabilità civile senza l'espressa esclusione dei danni cagionati con colpa grave, e tanto più in presenza di una rinuncia della possibilità di rivalsa da parte dell'Assicurazione comporterebbe, per il dipendente responsabile, la possibilità di non rispondere, nei limiti del massimale assicurato, dei danni prodotti a terzi anche con colpa grave, e quindi di evitare la responsabilità amministrativa nella sua forma di responsabilità indiretta, per regresso.

            Difatti, la liceità della copertura della responsabilità civile dell'Amministrazione, limitatamente alla colpa lieve, è stata riconosciuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza proprio perché essa esporrebbe comunque l'Amministrazione alle pretese risarcitorie del terzo danneggiato (sia per la responsabilità extra contrattuale che per quella contrattuale, dove verrebbe in rilievo anche la sola culpa levis) mentre, di contro, il dipendente non potrebbe essere riconosciuto responsabile appunto per il difetto del requisito della gravità della colpa.

            Diversamente, l'estensione della copertura anche ai danni prodotti da condotte commesse con colpa grave, condurrebbe ad esonerare il dipendente pur quando sussistano le condizioni per il riconoscimento della sua responsabilità e quindi quando egli ne dovesse rispondere in prima persona con il suo patrimonio.

            La Procura desume da tali osservazioni un primo criterio idoneo a discriminare la liceità delle specifiche clausole e quindi anche del contratto di assicurazione: la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, qualora il contraente sia la medesima amministrazione, dovrebbe soggiacere al principio generale che non possono ritenersi ammissibili operazioni onerose a carico dell'Amministrazione che comportino un conflitto di interessi tra il contraente ed i soggetti assicurati, cioe' i beneficiari della copertura.

            In proposito viene riportato dal P.M. un ampio stralcio della motivazione della sentenza Sez. Umbria n°553/2002 secondo la quale “… la giurisprudenza di questa Corte da sempre ha fatto riferimento al “mandato”, nella sua accezione gius-privatistica (ex artt. 1703 e ss. cc), per distinguere e separare i rischi connessi all'attività dei dipendenti ed amministratori pubblici meritevoli di copertura assicurativa con onere a carico dell'Ente, da quelli assicurabili solo con oneri a carico dei dipendenti ed amministratori medesimi, agevolmente individuandoli nei rischi che riflettono gli interessi propri dell'Ente stesso.

            .....Nella giurisprudenza di questa Corte, dunque, da sempre il “mandato” costituisce la ragione, ma anche il limite della copertura assicurativa degli amministratori e dipendenti pubblici con oneri a carico dell'Ente, così che tutto ciò che non può essere rapportato al “mandato”, direttamente o indirettamente, perché magari travalica i limiti interni del “mandato” stesso, come nell'ipotesi del “conflitto di interessi”, non può neanche essere oggetto di copertura assicurativa con onere a carico dell'Ente medesimo.”

                        L' Organo requirente, passando all' esame dei contratti d'assicurazione denominati di “tutela giudiziaria”, afferma che debbano essere considerati secondo gli stessi principi e che, quindi la possibilità di assicurare la tutela legale non potrà che essere limitata negli stessi ambiti in cui è consentito assicurare il rischio principale, comportando diversamente una parziale elisione dell'effetto comminatorio della responsabilità amministrativa.

            Parimenti reputa possa dirsi per i contratti di assicurazione stipulati dall'Ente per danni cagionati al proprio patrimonio.

            In merito all'assicurazione obbligatoria per i danni prodotti a terzi per effetto della circolazione dei veicoli, la Procura non mette in discussione la stipulazione del contratto, ma piuttosto l'estensione delle copertura assicurativa del rischio, mediante l'inserimento di clausole ulteriori non previste obbligatoriamente, quali ad esempio la c.d. copertura “Kasko” che in sostanza si traduce nella possibilità di ottenere il risarcimento per i danni prodotti ai propri mezzi od anche ai propri conducenti e non solo a quelli dei terzi. In tal senso, pertanto, vengono richiamate le medesime considerazioni del punto precedente.

            Per ultimo vengono considerati i contratti di assicurazione contro gli infortuni.

            Poiche' per i dipendenti pubblici, siano essi privatizzati od ancora retti da norme di diritto pubblico, l'assicurazione contro i danni subiti per infortuni avvenuti in occasione di lavoro è disciplinata dalle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria con gli infortuni e le malattie professionali (d.p.r. 20 giugno 1965 n°1124) e da quelle in materia di equo indennizzo  (art. 11 d.p.r. 1 giugno 1979 n°191 e art. art. 12 d.p.r. 25 giugno 1983, n°348), la possibilità degli enti di fare ricorso in tale materia a forme ulteriori di assicurazione, ad avviso di parte attrice può ritenersi lecita nei soli limiti in cui si rivolga chiaramente verso rischi  non considerati e coperti dalle coperture assicurative previste per legge, o comunque siano contratte coperture in favore di soggetti non compresi nelle categorie dei dipendenti considerate dalle norme in materia.

In ogni caso, assumendo in tali casi il dipendente assicurato anche la veste del danneggiato, dovrebbero escludersi gli infortuni cagionati dai medesimi dipendenti e tanto più se commessi con colpa grave.

            Effettuate tali premesse in via generale, la Procura passa all'esame dei singoli contratti stipulati dall'I.P.A.B. con riferimento ai fatti oggetto di contestazione.

            In merito ai contratti di tutela giudiziaria, che assicurano l'ente per le spese connesse a controversie sorte in conseguenza di danni cagionati ad altri soggetti, comprendendovi anche i fatti illeciti colposi dei dipendenti, Dirigenti, Consiglieri d'Amministrazione, in particolare, nella Polizza UNIPOL 32344715 decorrente dal 31 dicembre 1999 ed egualmente nella polizza UNIPOL per l'anno 2000 n°767/71/32344715, rinnovata poi con alcune modifiche negli anni 2001 e sino al 31 maggio 2002, e nella successiva polizza RAS n°59/31.511.777 decorrente dal 31 maggio 2002 al 31 dicembre 2004, fu inserita  la clausola <per conto di chi spetta>: con tale clausola la copertura assicurativa della responsabilità era prestata per conto di chi spetta, e “…pertanto tale garanzia resta a carico degli assicurati che in caso di denuncia di sinistro corrisponderanno il premio corrispondente all'attivazione individuale di garanzia”. Parimenti al capoverso successivo, era previsto l'identico meccanismo nel caso di ipotesi che integrino la  colpa grave.

            Ricorda l' organo requirente che il contratto di assicurazione per conto di chi spetta si differenzia principalmente rispetto quello di assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.) in ragione della possibilità che i beneficiari-assicurati siano soggetti ancora non individuati, ma individuabili, al momento della stipulazione tra Assicuratore e Contraente, sebbene nondimeno saranno gli esclusivi beneficiari e titolari della prestazione assicurativa (ad es. polizza stipulata dall'albergatore per i danni subiti dalle cose di proprietà dei clienti).

            Nel caso di specie, diversamente, secondo la ricostruzione fornita dalla Procura, la menzione della clausola denominata “per conto di chi spetta” sottendeva un diverso meccanismo, del tutto improprio, dove si prevedeva che il pagamento del premio da parte dei singoli beneficiari-assicurati, e solo per certe tipologie di rischi, avvenisse, oltre a quello pagato in generale e preventivamente dall'I.P.A.B. contraente, solamente dopo il verificarsi dell'evento.

Afferma parte attice che tale clausola sarebbe nulla,  perché la posposizione del pagamento eventuale del premio all'indomani della produzione del sinistro costituisce causa evidente di nullità del contratto per difetto del rischio.

            Pare verosimile al Pubblico Ministero che in realtà il premio complessivo pagato anticipatamente dall'I.P.A.B. comprendesse già il rischio particolare per la colpa grave e che la suddetta clausola costituisse uno strumento per eluderne i divieti di legge ponendo in capo ai beneficiari la corresponsione postuma di una somma irrisoria.

In relazione al danno ed in conformità  con le percentuali individuate per gli altri contratti, afferma parte attrice che l'effettivo sovrappremio possa essere determinato in misura non inferiore al 10% dell'importo complessivo, e quindi in lire 1.560.000, pari ad € 805.67 per la Polizza UNIPOL n°32344715 - anno 2000; € 991,59 per la polizza UNIPOL n°767/71/32344715 - anno 2001; € 330,53 per la polizza UNIPOL n°767/71/32344715 - anno 2002 ed € 1.125,60 per la polizza RAS n°59/31.511.777. - 2003, o diversamente ammette il ricorso ad una valutazione equitativa da parte del Collegio.

Riguardo ai contratti di responsabilità civile terzi - responsabilità professionale, poiche' contengono una pluralità di previsioni in riferimento a molteplici rischi assicurati, sono stati presi in esame, negli accertamenti, relativamente alle estensioni delle coperture assicurative agli amministratori ed ai dirigenti dell'I.P.A.B..

In particolare, sin dalla polizza UNIPOL n°20406120, decorrente dal 7 novembre 1994, l'unica esclusione prevista concerneva il fatto doloso o l'intenzionale violazione di obblighi di legge, o dall'atto costitutivo, dallo statuto o da delibere legittimamente assunte, e con riferimento al solo singolo assicurato responsabile. Nessuna limitazione era posta per la colpa grave.

Successivamente, con la polizza ASSITALIA n° 17 06 37875, decorrente sin dal 31 dicembre 1996, e ripetutamente rinnovata con adeguamenti dei capitali,  sono espressamente comprese nella coperta assicurativa le somme che siano definitivamente poste a carico dell'assicurato in seguito al giudizio promosso davanti alla Corte dei conti sia in sede di rivalsa che direttamente, per fatti colposi, colpa grave compresa…connessi a responsabilità di tipo amministrativo-contabile…. La medesima clausola, con espresso riferimento alle somme dovute direttamente dagli assicurati sia in via diretta che in sede di rivalsa in ragione della responsabilità amministrativa - erariale - contabile poste a loro carico da decisioni della Corte dei conti (e con la sola esclusione del dolo), si rinviene anche nella polizza LLOYD'S CG 1419899 decorrente dal 31 dicembre 1999.

            In merito alle polizze per danni e perdita di beni derivanti da incendio o furto, è ripetutamente inserita la clausola che estende la copertura anche alla colpa grave dell'assicurato (solitamente definito come il rappresentante legale, il C.d'A. ed i dirigenti) o dei dipendenti, con limitazione della rivalsa dell'Assicuratore al solo dolo.

         Con riguardo alle polizze infortuni, afferma la Procura che tali polizze non possono ritenersi tout court vietate, sussistendo un obiettivo interesse dell'I.P.A.B. di assicurare quelle categorie di soggetti che siano privi di coperture assicurative ex lege per gli infortuni subiti sul lavoro . Nel caso delle polizze stipulate dall'I.P.A.B. peraltro, ricorda il P.M. che, accanto alle coperture infortuni per operatori volontari di associazioni, obiettori di coscienza, prestatori di assistenza non dipendenti ecc., vi era la previsione di un'assicurazione infortuni destinata al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, ed in seguito agli Amministratori e/o Commissario straordinario, per gli infortuni che gli stessi possano subire nell'espletamento delle loro funzioni e/o di ogni altro incarico svolto per conto dell'ente e di ogni altra attività complementare e/o connessa al mandato, con distinti importi assicurati per ciascun evento (morte, invalidità temporanea e permanente) e corrispettivi premi, nonché si prevedeva l'assicurazione per dipendenti “conducenti” di veicoli. L' organo requirente sostiene che tali coperture si espongono a censure, sia per l'estensione delle coperture che per assenza di clausole che tenessero comunque conto dell'”equo indennizzo”. La stipula dell'assicurazione infortuni da parte dell'I.P.A.B., eccedendo i limiti previsti dalla stessa contrattazione collettiva e priva di clausole limitative, avrebbe, pertanto, comportato una spesa eccessiva e che, per gli infortuni cagionati dalla circolazione stradale, prevedeva anche l'estensione alla colpa grave, per una percentuale che si stima non inferiore, a giudizio della Procura, ad almeno il 25% degli importi corrisposti a titolo di premio, e quindi, quanto alla polizza UNIPOL n°32344718 per il 2000, essendo i pagamenti relativi alle polizze precedenti  prescritti, gli importi ripetibili sarebbero pari a lire (529.000 x 25% + 1.863.000 x 25%=) 598.000, corrispondenti ad € 308.84; la medesima somma deve intendersi anche per l'anno 2001, mentre l'importo è di € 154,42 per il successivo periodo sino al 31 maggio 2002. Parimenti viene detto per la polizza LLOID'S Adriatico n°98576575, decorrente dal 31 maggio 2002 pari ad (1369 x 25% x 0,50=) € 171,12 sino al 31 dicembre 2002, ed € 342,25 per l'anno 2003.

Rispetto alle polizze RCA per danni cagionati in seguito alla circolazione di veicoli le censure della Procura non si sono apposte sulla stipula delle polizze, obbligatorie per legge, ma sulla loro estensione, con riferimento a clausole facoltative e conseguenti coperture accessorie e con consistente aggravio di premio. Si tratta in sostanza della copertura assicurativa dei danni cagionati - anche per colpa grave - agli stessi mezzi di proprietà dell'istituto (c.d. copertura “kasko”). Tale previsione comporterebbe come conseguenza che di fatto sia esclusa ogni possibilità che il conducente possa essere chiamato dall'Ente o dalla Corte dei conti a rispondere dei danni prodotti ai veicoli di proprietà dell'I.P.A.B. commessi con colpa grave.

Le polizze considerate dall' organo requirente riportano la clausola estensiva della copertura anche ai fatti commessi con colpa grave e la copertura accessoria <kasko>.

            Tali considerazioni vengono estese a tutte le polizze che hanno previsto l'assicurazione di beni mobili ed immobili dell'I.P.A.B. pur se i danni siano causati non solo da terzi estranei ma anche da Amministratori, Dirigenti o dipendenti. Ad esempio, parte attrice cita le polizze ASSITALIA “incendio” ove  è prevista tra le clausole accessorie l'estensione ai danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza delle cose assicurate. Viene, altresi', citata la polizza <all risks> di UNIPOL di tutela dei beni, tra le cui clausole accessorie è prevista la copertura anche dei danni determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso comunque il caso del dolo del legale rappresentante.

            Relativamente all' elemento del danno, determinabile attraverso il calcolo della quota di premio dovuta per la copertura del rischio “colpa grave” e oggetto di contestazione nelle controdeduzioni agli inviti a dedurre, il P.M., a seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti alla G.d.F., con nota prot. 21641 del 13 ottobre 2004, ha ottenuto la conferma degli accertamenti già svolti presso le società assicuratrici, evidenziando che le percentuali sono espressione di dirette valutazioni espresse dai responsabili delle compagnie interessate interpellate.

            Invero, rileva la Procura che per la compagnia LLOID'S di Londra la quota di premio, sostenuta interamente dall'I.P.A.B. anche per la parte relativa alla “colpa grave”, è stata successivamente oggetto di provvedimenti parziali di recupero da parte dell'Istituto medesimo e quindi compresa solo per il rimanente nell' atto di citazione.

In particolare, sono richiamate le polizze LLOID'S 1249588/2000, 1300096/2001, 1378128/2003, che indicavano chiaramente la presenza dell'aggravio per le coperture estese alla “colpa grave” o in cifra assoluta od in percentuale pari al 15%.

Diversamente, la compagnia LLOID'S Adriatico  riferiva all' organo requirente di non essere in grado di scorporare la quota del premio in ragione del particolare rischio, poiché essa fa riferimento unicamente alla categoria professionale assicurata.

            Le altre società hanno fornito precisi dati percentuali: MILANO ASS.ni :5%; ASSITALIA :5% incendio e furto e 25% RC Amministratori;  UNIPOL :10%.

            Conclude la Procura che devesi ritenere che l'assoluta maggioranza delle compagnie assicuratrici abbia ponderato l'aggravamento del rischio con un corrispondente aumento del premio.

Parimenti si ammette che, in certi casi, anche difettando precisi rilevamenti e tabelle attuariali, possano anche verificarsi comportamenti diversi tra le varie compagnie, che conducano ad un'imprecisa determinazione delle percentuali di aggravamento, oppure che abbiano prodotto addirittura ad una sottovalutazione dello specifico rischio indotto dalla stipula di certe clausole aggiuntive.

         Ad avviso del P.M., tale  non sarebbe, comunque, il caso del rischio connesso all'elevazione del grado di copertura anche ai casi di colpa grave, e tanto meno per i rischi collegati alla responsabilità amministrativo-contabile.

            Conclude  parte attrice sostenendo che devesi ritenere che nei limiti suddetti, le percentuali indicate, dedotte dalle stesse dichiarazioni delle società assicuratrici, non smentite da alcun elemento in grado di confutarle direttamente, individuino con sufficiente certezza l'entità del danno cagionato all'I.P.A.B.. Richiede che, altrimenti, se dovesse ritenersi necessario, possano esse valere come ampio principio di prova in grado di ben essere integrata da una CTU, oppure ancora, se non diversamente determinabile, possa soccorrere la valutazione equitativa del Collegio.

            In merito all' esame delle singole responsabilità, la Procura premette che pur  confermando il fondamento delle censure mosse al precedente C.d'A. dell'I.P.A.B. e non ritenendo nemmeno si possa dare ingresso all'invocata esimente ex art. art. 1 comma 1ter della legge n°20/1994, poiché è stato ripetutamente affermato che essa si applica ai soli organi di governo di natura elettiva, nondimeno debba tenere conto dell'eccepita prescrizione del diritto, essendo i medesimi cessati dalla carica nel mese di aprile 1998. Poiché indubbiamente il danno si produce con il pagamento dei premi relativi alle polizze stipulate, in considerazione delle rispettive date di notifica dell'invito a dedurre, il quinquennio di legge appare al P.M. gia' perfezionatosi e quindi non ne risulta possibile dare corso all'azione di responsabilità. A ciò  aggiunge che le polizze erano di durata annuale, senza clausola di tacito rinnovo, e quindi il successore non può ritenersi vincolato, venendo esse a scadenza nell'anno successivo al pagamento del premio per il 1998.

            Diversamente  ritiene per il Commissario Straordinario rag. Francesco Picone e per i due Direttori Generali pro tempore, dott. Stigliano e dott.ssa Ivanna Villa.

            Relativamente alla posizione del dott. Stigliano, egli evidenziava in deduzioni di aver provveduto a rimborsare quanto richiestogli dall'I.P.A.B. in seguito alle decisioni di recuperare la quota di premio corrisposta per la copertura assicurativa RC responsabilità professionale patrimoniale, così come richieste dal nuovo Direttore Generale .

            Diversamente, per le restanti polizze, si era avvalso di un broker in assicurazioni a cui ha demandato ogni decisione su aspetti del contenuto delle polizze che apparivano puramente tecnici, non incidendo sull'ammontare del premio.

            Secondo la ricostruzione del Pubblico Ministero, tale ultima affermazione appare persino paradossale, poiché  ogni clausola o previsione speciale o derogatoria delle condizioni generali di contratto sarebbe ben suscettibile di influenzare la determinazione del premio.

            Anche se il Capitolato speciale utilizzato in allegato alla delibera n°370/1999 per la gara svolta tra le compagnie assicuratrici risulta redatto dal broker GPA Ass.ni, esso fu recepito totalmente dal dirigente, che non risulterebbe avervi posto né rilievi né modifiche.

            La Procura ravvisa che tale condotta  non possa restare indenne da censura, in quanto il dott. Stigliano, nella sua qualità di Direttore Generale, ha fatto proprio il suddetto capitolato, ponendolo come base dell'offerta che doveva provenire dalle compagnie assicuratrici invitate alla gara.

            Ne conseguirebbe che la responsabilità di tali scelte non possono che ricadere sul Dirigente medesimo.

            L'essersi rimesso in toto alle scelte dell'intermediario nella formulazione delle clausole contrattuali, afferma l' organo requirente, basterebbe di per se ad integrare gli estremi della colpa grave.

            Quanto alla dott.ssa Ivanna Villa, ad avviso della Procura,  non pare possa valere a propria discolpa l'insistìto richiamo alla circostanza che del settore assicurativo se ne occupava un funzionario in staff alla Direzione Generale, il dott. Nicola Agnusdei. La funzione ausiliatrice ed istruttoria del medesimo sarebbe stata strumentale alle decisioni finali che rimanevano proprie del dirigente.  Egli dunque, per il difetto di poteri e di autonomia dirigenziale svolgeva solamente una funzione strumentale ed istruttoria, rimettendo comunque ogni potere decisionale al Dirigente Generale.            In sostanza, secondo il P.M.  per la dott.ssa Villa non potrebbe essere invocato l'incolpevole affidamento sulle proposte istruttorie dei funzionari, poiché da un canto l'unico caso di esimente normativamente prevista è dettata dall' art. 1 comma 1ter della legge n°20/1994 e tale previsione, per giurisprudenza prevalente, sarebbe di stretta interpretazione e  riservata ai soli organi politici elettivi, eppoi perché, appunto, il Direttore Generale, in possesso d'evidente professionalità adeguata, conserverebbe ogni autonomo potere valutativo e decisionale in merito.

            Non diversamente l' organo requirente non considera efficace l' esimente invocata della rilevante entità degli impegni da fronteggiare all'atto di assumere l'incarico di Direttore Generale, peraltro asseritamente non provata.

            La dott.ssa Villa evidenziava inoltre che fu proprio in virtù del suo interessamento che si diede inizio ed impulso all'attività di recupero, e che solo il suo collocamento a riposo, impedirono che fossero portate a termine nella loro totalità.

            In proposito  parte attrice obietta che la decisione di dare luogo ai recuperi avvenne piuttosto in seguito agli accessi della G.d.F. presso il Giovanni XXIII disposti dalla Procura con riferimento alla presente istruttoria.

              Relativamente al danno rispettivamente ascrivibile - con riferimento al pagamento dei premi non coperti da prescrizione - all'ex Commissario straordinario ed ai due Direttori Generali, per il primo, rag. Francesco Picone, per il periodo dall'11maggio 1998 al 31.12.1999, ritiene imputabile il risarcimento all'I.P.A.B. delle somme già indicate in invito a dedurre , nei limiti non coperti da prescrizione, pari ai maggiori importi per le coperture accessorie non legittime, corrispondenti ad:

€ 3.563,55 per polizza RCT Assitalia n°37875 per l'anno 1999;

  371,33 per polizza RCA n°25803802 per l'anno 1999;

  273,73 per la polizza Tutela Giudiziaria UNIPOL n°25804069;

€ 268,56 per la polizza di Tutela giudiziaria (ritiro patente) UNIPOL n°25803749.

            E quindi complessivamente euro 4.477,17.

            Quanto al Direttore Generale dott. Nicola Stigliano, per il periodo dal 15 novembre 1999 al 31 marzo 2001, ad avviso dell' organo requirente, egli dovrà  risarcire le seguenti somme:

€ 1.899,67 per la polizza RCT - RCO UNIPOL n°32344719 per l'anno 2000;

€ 1.965,54 per la polizza RCT - RCO UNIPOL n°32344719 per l'anno 2001;

  308.84 con riferimento alla polizza “infortuni” UNIPOL n°32344718 per il 2000, nonché la medesima somma - € 308,84 - per l'anno 2001;

   332,01 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2000;

   376,04 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2001;

€ 1.177,53 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, anno 2000;

  1.177,53 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, anno 2001; 

 805.67 per la Polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno 2000;

  991,59 per la polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno 2001;

            e quindi complessivamente € 9.034,42.

             Per la dott.ssa Ivanna Villa, in carica dal 17 aprile 2001 al 31 marzo 2003, la medesima viene chiamata a risarcire le seguenti somme:

€ 1.134,91 per la polizza RCT - RCO UNIPOL n°32344719 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;

€ 3.624,58 per la polizza UNIPOL RCT - RCO 36974764 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;

€ 154,42 con riferimento alla polizza “infortuni” UNIPOL n°32344718 sino al 31 maggio 2002;

€ 171,12 sino al 31 dicembre 2002, ed € 342,25 per l'anno 2003 con riferimento alla polizza “infortuni” LLOID'S Adriatico n°98576575 decorrente dal 31 maggio 2002;

   438,20 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2002;

  490,62 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, periodo 31.12.2001 - 31.05.2002; 

  2.373,40 per polizza UNIPOL “tutela dei beni” n°36973763, periodo 31.05.2002, - 31.12.2002;

€ 330,53 per la polizza “tutela giudiziaria” UNIPOL n°32344715 - anno 2002;

€ 1.125,60 per la polizza “tutela giudiziaria” RAS n°59/31.511.777. - anno 2003.

            E quindi complessivamente € 9.843,38

            Quanto alle polizze di RC per responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti, per le quali erano stati predisposti provvedimenti di recupero parziale dalla Direzione Generale dell'I.P.A.B, la dott.ssa Villa obiettava nelle proprie deduzioni scritte che in merito alla polizza LLOID'S n°1300096, la medesima era già stata rinnovata in data 31 dicembre 2000, assieme alle altre polizze, secondo quanto stabilito dal precedente Direttore Generale dott. Stigliano. La dott.ssa Villa evidenziava che con riferimento alla predetta polizza LLOID'S n°1300096, la medesima aveva unicamente provveduto a liquidare, successivamente al suo subentro, le maggiori somme calcolate e richieste dalla società assicuratrice in esecuzione al contratto già concluso.

            Aderendo a tale prospettazione, la Procura ritiene che le somme non recuperate relative alla predetta polizza LLOID'S n°1300096 vadano addebitate al dott. Stigliano che provvide alla stipulazione, e quindi pari ad € 2.568,55, mentre alla dott.ssa Villa dovranno addebitarsi quelle ancora da recuperare pari ad 327,61.

            Le somme sopraindicate dovrebbero poi essere debitamente aumentate degli importi corrispondenti alla svalutazione monetaria ed agli interessi legali a far data dai rispettivi pagamenti.

Il rag. Francesco Picone si e' costituito in giudizio in data 12 ottobre 2005 mediante deposito di una memoria difensiva recante a margine procura defensionale a favore degli avv.ti Lucio Solazzi e Paolo Trombetti .

In detta memoria, riepilogata la vicenda di cui e' causa, vengono eccepiti i seguenti elementi.

In primo luogo si osservava che, per quanto attiene alle coperture assicurative per la tutela giudiziaria riferite anche a comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave, l' art. 1900 al secondo comma dispone che l' assicuratore deve rispondere in tutti i casi in cui e' obbligato l' assicurato, per cui risponderebbe comunque del danno provocato per dolo o colpa grave dai dipendenti dell' assicurato. Ne conseguirebbe che la clausola contrattuale riprenderebbe una specifica disposizione di legge.

Si afferma, inoltre, che la copertura assicurativa dei danni commessi anche con dolo o colpa grave ai beni patrimoniali, mobili o immobili, di proprieta' dell' istituto non escludeva il diritto di surroga dell' assicurazione nei confronti dei responsabili, terzi o dipendenti dell' amministrazione.

Ancora si richiama la giurisprudenza che ammette la copertura con l' assicurazione obbligatoria anche del danno provocato dolosamente dal conducente del veicolo; ne conseguirebbe che a maggior ragione l' assicurazione obbligatoria dovrebbe coprire le ipotesi di colpa grave.

Viene, poi, richiamato l' art. 23 della L. 27 dicembre 1985, n. 816, che ammettendo la possibilita' di assicurare amministratori e rappresentanti di comuni e province contro i rischi conseguenti all' espletamento del loro mandato, aveva indotto il convenuto a ritenere legittimo per l' I.P.A.B. garantire una copertura assicurativa ai propri funzionari per la responsabilita' amministrativa e contabile. Nondimeno, riconosce pienamente l' orientamento giurisprudenziale affermatosi in senso contrario. Si eccepisce, infine, la prescrizione per eventuali comportamenti ritenuti illegittimi posti in essere prima del 30 giugno 1999.  

Conclusivamente, si chiedeva, in via istruttoria ammissione di prova testimoniale e C.T.U.; nel merito, in via principale, di respingere tutte le domande svolte con l' atto di citazione nei confronti del rag. Picone ed , in via subordinata, la riduzione dell'addebito tenuto conto che non si sarebbe verificata alcuna variazione del premio corrispettivo del rischio.

 Con vittoria di spese.

Il dott. Nicola Stigliano si e' costituito in giudizio in data 14 ottobre 2005 mediante deposito di una comparsa recante in calce procura defensionale a favore dell' avv. to Alessandro Gamberini .

In detta memoria, premesso un riepilogo dei fatti di cui e' causa, si rilevano i seguenti elementi.

In primo luogo, si afferma che la stipula dei contratti di assicurazione non avrebbe prodotto alcun danno all' amministrazione, in particolare grazie alla previsione della clausola “ per conto di che spetta” .

Viene, inoltre, sostenuta la carenza di colpa grave nella stipula di tali contratti, essendo il principio della non stipulabilita' di polizze assicurative a favore di amministratori e dipendenti da parte degli enti locali con oneri a carico del proprio bilancio, relativamente ai danni commessi con dolo o colpa grave, un principio non da sempre affermato con la necessaria chiarezza livello giurisprudenziale e legislativo. Anzi, l' art. 23 della L. 27.12.1985, n. 816, in vigore nel periodo in cui il dott. Stigliano stipulo' i contratti in esame, ammetteva la possibilita' di assicurare  amministratori e rappresentanti contro i rischi conseguenti all' espletamento del loro mandato. A cio' la difesa del convenuto aggiunge che egli si era limitato a rinnovare assicurazioni gia' attivate molti anni addietro, peraltro sotto la consulenza di una societa' di broker assicurativi che si era occupata degli aspetti tecnici e a cui egli avrebbe demandato ogni decisione.

Conclusivamente, si chiede in via principale di respingere ogni domanda introdotta con l' atto di citazione e di disporre C.T.U. contabile ai fini della quantificazione del danno e l' ammissione di prova testimoniale; in via subordinata, l' esercizio del potere riduttivo.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

La dott. ssa Ivana Villa si e' costituita in giudizio in data 20 ottobre 2005 mediante deposito di una memoria difensiva recante in calce procura defensionale a favore degll' avv.to Luca Lippi Bruni .

In detta memoria, riepilogata la vicenda di cui e' causa, venivano eccepiti i seguenti elementi.

Riferendosi alle varie polizze assicurative, primariamente si afferma che per le polizze RCA e per quelle sui beni immobili e mobili di proprieta' dell' ente , l' assicurazione avrebbe risposto ad un preciso interesse dell' I.P.A.B., tenuto conto della probabile insufficienza del patrimonio del diretto responsabile. Anche per le polizze che coprono la responsabilita' civile verso i terzi, sarebbe vantaggiosa per l' amminstrazione, poiche' nella maggior parte dei casi le azioni di risarcimento vengono rivolte direttamente nei confronti di essa, salva la surroga da parte dell' assicuratore nei confronti del responsabile civile. In merito alle polizze per la tutela giudiziaria, viene ricordato il Secondo comma dell' art. 1900 c.c., che impone all' assicuratore di garantire l' assicurato ogni qual volta egli sia obbligato all' adempimento della prestazione ex artt. 2047,2048 e 2049, comprese le condotte gravemente colpose e dolose.

Non diversamente si sostiene per le polizze infortuni che obbiettivo primario dell' ente all' atto della stipula sarebbe quello di salvaguardare il patrimonio della P.A..

Infine, rispetto alle polizze sulla responsabilita' amministrativa,la difesa della convenuta sottolinea che l' orientamento sposato dalla Procura e' prevalso definitivamente solo nel 2002 e che non sarebbe un caso che proprio da allora la dott. Villa abbia dato avvio al recupero di tali quote di premio assicurativo.

In ogni caso, si afferma la mancanza dell' elemento soggettivo della colpa grave, sia per le incertezze normative ed interpretative, sia per lo straordinario carico di incombenze affidate alla Direttrice.

Non di meno, vengono rilevate le funzioni di gestione e di controllo del comparto assicurativo conferite al dott. Nicola Agnusdei.

Sotto il profilo del recupero avviato dalla convenuta, si sostiene che se portato a termine correttamente avrebbe determinato la totale reintegrazione del patrimonio dell' ente.

Viene, infine, contestata la quantificazione del danno, in quanto non provato.

Conclusivamente, si chiede, in via principale, respingere le domande risarcitorie avanzate nei confronti della dott. ssa Villa ; in via subordinata, previa estensione del contraddittorio nei confronti del dott. Agnusdei e della dott. ssa Bonzaghi, l'applicazione del potere riduttivo dell' addebito e di parziarieta' della responsabilita' amministrativa; in via istruttoria l'ammissione di prova testimoniale.

Con vittoria di spese competenze ed onorari.

All' odierna pubblica udienza, l' avv. to Lucio Solazzi, in rappresentanza del rag. Picone, ha sostenuto che la polizza per responsabilita' amministrativa fu stipulata a seguito di errore scusabile sull' interpretazione dell' art. 23 della L. 816/85, mentre relativamente alle altre categorie di contratti sarebbe necessario esperire apposita C.T.U.. al fine di stabilire la effettiva sussistenza di un danno all' amministrazione.

L' avv. to Solazzo concludeva insistendo per le richieste istruttorie e si rimetteva alle conclusioni di cui in comparsa.

L' avv. to  Simone Sabattini, in sostituzione dell' avv. to Alessandro Gamberini ed in difesa del convenuto sig. Nicola Stigliano, preliminarmente affermava che il danno non esista, come sarebbe anche desumibile dalle dichiarazione delle societa' di assicurazione , che hanno indicato percentuali non coincidenti. Inoltre, rispetto al contratto di mandato, ha sottolineato che occorre verificare se il mandatario abbia agito o meno con colpa grave e conclude sostenendo che mancherebbe tale elemento soggettivo.

L' avv. to Luca Lippi Bruni, per il convenuto dott. ssa Ivana Villa, ha ricordato che  la medesima si sarebbe fatta promotrice del recupero da quando ci si rese conto dell 'opportunita' che questi oneri non fossero a carico dell' ente. La Direttrice, poi, si era sempre  avvalsa della collaborazione di un referente per la materia delle assicurazioni e non aveva mai ricevuto rilievi da parte dei revisori. Parrebbe, ad avviso del difensore, mancare, pertanto, l' elemento della colpa grave.

Il Pubblico Ministero ha, preliminarmente, precisato che l' illeggittimita' della copertura assicurativa rispetto alla responsabilita' amministrativa era ben nota prima  del 2002, citando, in particolare la pronuncia delle Sezioni Riunite, 4 febbraio 2003. Parimenti, le leggi regionali Lazio ed Emilia-Romagna, richiamate dai convenuti, riguardano i soli consigli regionali e non i funzionari.

Con riferimento al danno prodotto la Procura sostiene che l' incertezza puo' al massimo riguardare il quantum, ma non l' an. Infatti, l' assicurazione non puo' fare una valutazione attuariale in assenza di una statistica  e deve calcolare il premio secondo la probabilita', utilizzando criteri empirici. Comunque sarebbe ammissibile una determinazione equitativa del danno od in subordine una C.T.U. in relazione al solo quantum.

In particolare, poi, a nulla vale affermare di essersi avvalsi dell' opera della societa' di brokeraggio, poiche' il contratto di assicurazione e' un appalto di servizi, come tale di competenza dei dirigenti. Infine, il P.M. ha inteso chiarire che la convenuta Villa attivo' il recupero parziale dei premi solo a seguito delle indagini esperite dalla Guardia di finanza.

Il Pubblico Ministero ha concluso  richiamando quanto dedotto nell' atto di citazione. 

Considerato in

DIRITTO

I.-L' ipotesi di danno erariale sottoposta al giudizio di questa Corte e' collegata alle condotte dei sig. ri Picone, Stigliano e Villa, i quali, nell' esercizio delle rispettive funzioni di Commissario straordinario il primo e Direttori generali i secondi dell' I.P.A.B. Giovanni XXIII, con gli esaminati contratti avrebbero illegittimamente stipulato polizze assicurative, con oneri a carico del  bilancio dell'ente stesso ed a favore dei propri amministratori o dipendenti, per i danni cagionati alle pubbliche finanze nell'esercizio delle loro funzioni, anche con condotte contraddistinte da dolo o colpa grave, condotte per le quali gli stessi potrebbero  essere chiamati a rispondere innanzi alla Corte dei Conti, così da sollevare i medesimi  da ogni forma di responsabilità amministrativa.

  Il danno conseguente e' stato quantificato, secondo la prospettazione della Procura Regionale presso questa Sezione,  nelle seguenti ripartizioni :

1) Per il rag. Francesco Picone, per il periodo dall'11 maggio 1998 al 31.12.1999, per i maggiori importi per le coperture accessorie non legittime, le seguenti somme:

€ 3.563,55 per polizza RCT Assitalia n°37875 per l'anno 1999;

  371,33 per polizza RCA n°25803802 per l'anno 1999;

  273,73 per la polizza Tutela Giudiziaria UNIPOL n°25804069;

€ 268,56 per la polizza di Tutela giudiziaria (ritiro patente) UNIPOL n°25803749.

            E quindi complessivamente euro 4.477,17.

2) Per il Direttore Generale dott. Nicola Stigliano, per il periodo dal 15 novembre 1999 al 31 marzo 2001, le seguenti somme:

€ 1.899,67 per la polizza RCT - RCO UNIPOL n°32344719 per l'anno 2000;

€ 1.965,54 per la polizza RCT - RCO UNIPOL n°32344719 per l'anno 2001;

  308.84 con riferimento alla polizza “infortuni” UNIPOL n°32344718 per il 2000, nonché la medesima somma - € 308,84 - per l'anno 2001;

   332,01 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2000;

   376,04 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2001;

€ 1.177,53 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, anno 2000;

  1.177,53 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, anno 2001; 

  805.67 per la Polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno 2000;

  991,59 per la polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno 2001;

            e quindi complessivamente € 9.034,42.

A tali somme andrebbero aggiunte quelle ancora da recuperare relative alla polizza LLOID'S n°1300096, attinente alla RC per responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti, pari ad € 2.568,55, gia' stipulata al 31.12.2000, per un totale generale di euro 11.602,97.

3) Per la dott.ssa Ivanna Villa, in carica dal 17 aprile 2001 al 31 marzo 2003,  le seguenti somme:

€ 1.134,91 per la polizza RCT - RCO UNIPOL n°32344719 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;

€ 3.624,58 per la polizza UNIPOL RCT - RCO 36974764 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;

€ 154,42 con riferimento alla polizza “infortuni” UNIPOL n°32344718 sino al 31 maggio 2002;

€ 171,12 sino al 31 dicembre 2002, ed € 342,25 per l'anno 2003 con riferimento alla polizza “infortuni” LLOID'S Adriatico n°98576575 decorrente dal 31 maggio 2002;

   438,20 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2002;

  490,62 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, periodo 31.12.2001 - 31.05.2002; 

  2.373,40 per polizza UNIPOL “tutela dei beni” n°36973763, periodo 31.05.2002, - 31.12.2002;

€ 330,53 per la polizza “tutela giudiziaria” UNIPOL n°32344715 - anno 2002;

€ 1.125,60 per la polizza “tutela giudiziaria” RAS n°59/31.511.777. - anno 2003.

            E quindi complessivamente € 9.843,38.

A tali somme  sarebbero ancora da addebitarsi quelle da recuperare pari ad 327,61, relativamente alla polizza LLOID'S n°1300096, attinente alla RC per responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti,  gia' stipulata al 31.12.2000 dal Direttore Stigliano, per un totale generale di euro 10.170,99.

 A tali importi devono aggiungersi quelli relativi alla rivalutazione monetaria, alla corresponsione degli interessi legali ed alla rifusione delle spese di giudizio.

II- Preliminarmente, in relazione alle  istanze istruttorie avanzate dalle difese dei convenuti la Sezione osserva che la causa appare adeguatamente istruita grazie agli elementi conoscitivi gia' acquisiti, anche per quanto sara' meglio precisato nella trattazione in merito.

Le istanze formulate per ottenere ulteriori accertamenti istruttori devono, dunque, essere respinte.

III- Deve altresi' respingersi, in via preliminare, l' eccezione di prescrizione sollevata dal Picone , in relazione al decorso del termine quinquennale calcolato a ritroso rispetto alla notifica dell' invito a dedurre, avvenuta il 30 giugno 2004, “per eventuali comportamenti ritenuti illegittimi posti in essere prima del 30 giugno 1999”. Infatti, come e' noto, trattandosi di eccezione rilevabile unicamente dalla parte, ad essa parte incombe l' onere processuale della prova dell' avvenuto decorso del termine. Nel caso di specie, il citato termine prescrizionale decorre dalla data del pagamento delle singole polizze. Poiche', agli atti, nessun elemento e' stato fornito al Collegio in merito all'effettivo  pagamento dei premi addebitati alla responsabilta' del rag. Picone da oltre un quinquennio rispetto alla notifica dell' invito a  dedurre, si ritiene non provata dal convenuto l' eccepita prescrizione.

 IV- Passando al merito della causa , la Sezione deve soffermarsi sulla valutazione della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilita' amministrativa in relazione al giudizio instaurato nei confronti dei convenuti.

Pare opportuno richiamare, in primo luogo,  la giurisprudenza di questa Corte, che gia' da lungo tempo ha chiarito l' illegittimita' della copertura assicurativa della responsbilita' amministrativa.

Gia' le Sezioni Riunite, con la sentenza n. 707-A del 5.4.1991, avevano esplicitato il limite di assicurabilita' individuandolo nel divieto di assumere a proprio carico rischi non propri, cosi' come invece avverrebbe nel caso di assicurazione del danno erariale ove la polizza sia assunta a carico dell' ente, il quale diventa in tal modo creditore di se' stesso. Analogamente le medesime Sezioni Riunite hanno ribadito l' illiceita' giuridica di coperture assicurative estese a rischi dipendenti da colpa grave imputabile agli amministratori assicurati, quale fatto causativo del danno. 

La giurisprudenza delle Sezioni Regionali si e' piu' volte assestata su tale orientamento, cosi' confermando che la copertura assicurativa anche dei danni erariali che amministratori o dipendenti dell' ente potrebbero essere chiamati a risarcire in conseguenza della loro responsabilita' amministrativa o contabile nei confronti dell' ente stesso o di altri enti pubblici, con oneri a carico dell' ente medesimo , non e' legittima, con conseguenze di danno erariale per l' importo dei relativi premi di polizza posti a carico del bilancio dell' ente ( cfr. Sezione Friuli Venezia Giulia n. 489/EL/00 del 19.10.2000, n. 200/EL/01 del 23.5.2001, n. 60/EL/03 del 5.2.2003 e n. 423/EL/03 del 25.9.2003, confermata in appello dalla Sez. III sent. n. 509/2004 del 7.7.2004 ; Sezione Umbria n. 553/02 del 10.12.2002).

Questa Sezione non ha motivo di discostarsi da tale consolidato orientamento, che anzi condivide pienamente.

Perfettamente consono appare, infatti il riferimento alla disciplina del mandato, che da sempre costituisce la ragione, nella giurisprudenza della Corte, ma anche il limite della copertura assicurativa degli amministratori e dipendenti pubblici con oneri a carico dell' ente, cosi' che tutto cio' che travalica i limiti interni del mandato stesso, come nel caso di conflitto di interessi, non puo' neanche essere oggetto di copertura assicurativa con onere a carico dell' ente medesimo.

A cio' si aggiunga che, concordemente all' impostazione attorea, il Collegio non ritiene sussistente alcuna norma di legge che autorizzi la stipulazione di polizze assicurative per la responsabilita' amministrativa; ed anche le note leggi della regione Emilia-romagna (L.R. 26.7.1997, n. 24) e della regione Lazio (L.R. n. 48/1998), che non possono essere oggetto di vaglio costituzionale, altrimenti  ben difficilmente superabile, riguardano in ogni caso ben specifiche ipotesi relative ai soli consiglieri regionali e prevedono comunque la ripartizione al 50% del pagamento del premio tra ente e beneficiari.

Analogamente, risulta non confacente il riferimento all' art. 23 della L. n. 816 del 27.12.1986, la quale disciplina, per consolidata dottrina e giurisprudenza, la copertura assicurativa dei soli amministratori per i rischi da responsabilita' civile, senza alcuna estensione alla responsabilita'amminstrativo-contabile.

Altre conferme erano rivenibili, come ricordato dalla Procura,  nella stessa contrattazione collettiva. L'esclusione dell'assunzione degli oneri assicurativi in capo all'ente per i fatti commessi con dolo o colpa grave fu già oggetto di un accordo sottoscritto tra ARAN e OO.SS. in data 2 giugno 1995; molti esempi si rinvengono nella contrattazione collettiva della dirigenza negli enti pubblici non economici, nelle università e nelle aziende ed amministrazioni autonome degli anni 1996/1997. Con riferimento agli enti locali basti in proposito il richiamo all'art. 7 CCNL 27/2/1997 della Dirigenza degli Enti Locali, che prevedeva che gli enti assumessero iniziative per coperture assicurative della responsabilità civile dei dirigenti, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave (così egualmente disponeva l'art.38 del CCNL dei Dirigenti degli Enti Locali 1998/2001).

Fondamentalmente tali principi non sono contestati nemmeno dai convenuti nella loro sostanza, ma piuttosto ne viene rilevata l' incertezza in relazione all' elemento della gravita' della colpa .

Ed, in effetti, esaminando le singole ipotesi di coperture assicurative, appare difficilmente confutabile un'anomala nonche' illegittima estensione a fattispecie non assicurabili in applicazione dei citati e condivisi principi.

            Come dimostrato dalle indagini espletate dalla Guardia di Finanza, in merito ai contratti di tutela giudiziaria, che assicurano l'ente per le spese connesse a controversie sorte in conseguenza di danni cagionati ad altri soggetti, comprendendovi anche i fatti illeciti colposi dei dipendenti, Dirigenti, Consiglieri d'Amministrazione, in particolare, nella Polizza UNIPOL 32344715 decorrente dal 31 dicembre 1999 ed egualmente nella polizza UNIPOL per l'anno 2000 n°767/71/32344715, rinnovata poi con alcune modifiche negli anni 2001 e sino al 31 maggio 2002, e nella successiva polizza RAS n°59/31.511.777 decorrente dal 31 maggio 2002 al 31 dicembre 2004, fu inserita  la clausola <per conto di chi spetta>: con tale clausola la copertura assicurativa della responsabilità era prestata per conto di chi spetta, e “…pertanto tale garanzia resta a carico degli assicurati che in caso di denuncia di sinistro corrisponderanno il premio corrispondente all'attivazione individuale di garanzia”. Parimenti al capoverso successivo, era previsto l'identico meccanismo nel caso di ipotesi che integrino la  colpa grave.

            Concordemente a quanto sostenuto dall' organo requirente, il Collegio precisa che il contratto di assicurazione per conto di chi spetta si differenzia principalmente rispetto quello di assicurazione per conto altrui (art. 1891 c.c.) in ragione della possibilità che i beneficiari-assicurati siano soggetti ancora non individuati, ma individuabili, al momento della stipulazione tra Assicuratore e Contraente, sebbene nondimeno saranno gli esclusivi beneficiari e titolari della prestazione assicurativa (ad es. polizza stipulata dall'albergatore per i danni subiti dalle cose di proprietà dei clienti).

            Nel caso di specie, diversamente, la menzione della clausola denominata “per conto di chi spetta” sottendeva un diverso meccanismo, del tutto improprio, dove si prevedeva che il pagamento del premio da parte dei singoli beneficiari-assicurati, e solo per certe tipologie di rischi, avvenisse, oltre a quello pagato in generale e preventivamente dall'I.P.A.B. contraente, solamente dopo il verificarsi dell'evento.

La Sezione reputa, pertanto, che tale clausola sia nulla,  perché la posposizione del pagamento eventuale del premio all'indomani della produzione del sinistro costituisce causa evidente di nullità del contratto per difetto del rischio.

          Riguardo ai contratti di responsabilità civile terzi - responsabilità professionale, poiche' contengono una pluralità di previsioni in riferimento a molteplici rischi assicurati, sono stati presi in esame, negli accertamenti, relativamente alle estensioni delle coperture assicurative agli amministratori ed ai dirigenti dell'I.P.A.B..

In particolare, sin dalla polizza UNIPOL n°20406120, decorrente dal 7 novembre 1994, l'unica esclusione prevista concerneva il fatto doloso o l'intenzionale violazione di obblighi di legge, o dall'atto costitutivo, dallo statuto o da delibere legittimamente assunte, e con riferimento al solo singolo assicurato responsabile. Nessuna limitazione era posta per la colpa grave.

Successivamente, con la polizza ASSITALIA n° 17 06 37875, decorrente sin dal 31 dicembre 1996, e ripetutamente rinnovata con adeguamenti dei capitali,  sono espressamente comprese nella coperta assicurativa le somme che siano definitivamente poste a carico dell'assicurato in seguito al giudizio promosso davanti alla Corte dei conti sia in sede di rivalsa che direttamente, per fatti colposi, colpa grave compresa, connessi a responsabilità di tipo amministrativo-contabile. La medesima clausola, con espresso riferimento alle somme dovute direttamente dagli assicurati sia in via diretta che in sede di rivalsa in ragione della responsabilità amministrativa - erariale - contabile poste a loro carico da decisioni della Corte dei conti (e con la sola esclusione del dolo), si rinviene anche nella polizza LLOYD'S CG 1419899 decorrente dal 31 dicembre 1999.

            In merito alle polizze per danni e perdita di beni derivanti da incendio o furto, è ripetutamente inserita la clausola che estende la copertura anche alla colpa grave dell'assicurato (solitamente definito come il rappresentante legale, il C.d'A. ed i dirigenti) o dei dipendenti, con limitazione della rivalsa dell'Assicuratore al solo dolo.

         Con riguardo alle polizze infortuni, non possono ritenersi tout court vietate, sussistendo un obiettivo interesse dell'I.P.A.B. di assicurare quelle categorie di soggetti che siano privi di coperture assicurative ex lege per gli infortuni subiti sul lavoro . Nel caso delle polizze stipulate dall'I.P.A.B. peraltro, accanto alle coperture infortuni per operatori volontari di associazioni, obiettori di coscienza, prestatori di assistenza non dipendenti ecc., vi era la previsione di un'assicurazione infortuni destinata al Direttore Generale, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario, ed in seguito agli Amministratori e/o Commissario straordinario, per gli infortuni che gli stessi possano subire nell'espletamento delle loro funzioni e/o di ogni altro incarico svolto per conto dell'ente e di ogni altra attività complementare e/o connessa al mandato, con distinti importi assicurati per ciascun evento (morte, invalidità temporanea e permanente) e corrispettivi premi, nonché si prevedeva l'assicurazione per dipendenti “conducenti” di veicoli. La Sezione ritiene che tali coperture si espongano a censure, sia per l'estensione delle coperture che per assenza di clausole che tenessero comunque conto dell'”equo indennizzo”.

Rispetto alle polizze RCA per danni cagionati in seguito alla circolazione di veicoli il Collegio afferma, in accordo con la Procura, che le censure non vadano apposte sulla stipula delle polizze, obbligatorie per legge, ma sulla loro estensione, con riferimento a clausole facoltative e conseguenti coperture accessorie e con consistente aggravio di premio. Si tratta in sostanza della copertura assicurativa dei danni cagionati - anche per colpa grave - agli stessi mezzi di proprietà dell'istituto (c.d. copertura “kasko”). Tale previsione comporterebbe come conseguenza che di fatto sia esclusa ogni possibilità che il conducente possa essere chiamato dall'Ente o dalla Corte dei conti a rispondere dei danni prodotti ai veicoli di proprietà dell'I.P.A.B. commessi con colpa grave.

Le polizze considerate ed oggetto dell' atto di citazione riportano la clausola estensiva della copertura anche ai fatti commessi con colpa grave e la copertura accessoria <kasko>.

            Tali considerazioni vengono estese a tutte le polizze che hanno previsto l'assicurazione di beni mobili ed immobili dell'I.P.A.B. pur se i danni siano causati non solo da terzi estranei ma anche da Amministratori, Dirigenti o dipendenti. Ad esempio, le polizze ASSITALIA “incendio” ove  è prevista tra le clausole accessorie l'estensione ai danni determinati od agevolati da colpa grave dei dipendenti dell'Assicurato incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e la polizza <all risks> di UNIPOL di tutela dei beni, ove tra le cui clausole accessorie è prevista la copertura anche dei danni determinati da dolo o colpa grave delle persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, escluso comunque il caso del dolo del legale rappresentante.

Venendo, quindi,  all' esame degli elementi costitutivi della responsabilita' amministrativa, risulta pertanto comprovata per quanto sopra esposto, ad avviso della Sezione, la sussistenza del comportamento causativo del danno erariale come sopra delineato, nonche' il nesso causale tra comportamento e danno.

Inoltre, e' dato rilevare che sussiste il rapporto di servizio che legava i convenuti all' I.P.A.B., in qualita' rispettivamente di Commissario straordinario il rag. Picone e di Direttori generali i sig. Stigliano e Villa.

          In relazione all' elemento soggettivo questa Sezione lo rinviene nella colpa grave in capo a tutti i convenuti.

In proposito il ragionamento puo' prendere le mosse dalla denuncia agli atti che uno dei membri del consiglio di amministrazione dell' ente, il rag. Capelli, effettuo': questi si avvide immediatamente della “anomalia” introdotta nella polizza, seppur non avesse avuto nemmeno a disposizione i contratti. La stessa sua segnalazione a questo Ufficio, appena successiva all'episodio, corredata di documentazione, evidenzia che un semplice, minimo approfondimento, avrebbe consentito a chiunque, come afferma la Procura, di rendersi conto della palese illiceità di coperture assicurative in favore degli amministratori e dirigenti, in conflitto di interessi ma pagate dall'Ente, estese alla colpa grave.

Appare quindi del tutto inescusabile la condotta mantenuta sia dal passato C.d'A. (peraltro non convenibile in giudizio per il compimento del termine prescrizionale), ed in seguito dal Commissario rag. Picone e dai due Direttori Generali pro tempore dott. Stigliano e dott.ssa Villa.

Addirittura si deve evidenziare che il Commissario rag. Picone si insediava in capo all' I.P.A.B. in esito appunto al commissariamento deciso dalla Regione Emilia Romagna; in precedenza l'ispezione disposta si era conclusa con una relazione a firma del dott. Pinelli nella quale si evidenziavano numerose irregolarità nella passata gestione.

Nello stesso periodo l'I.P.A.B. fu interessato da alcune istruttorie disposte sia dalla Procura della Repubblica che dalla Procura Erariale.

Nondimeno le polizze relative alla tutela legale ed alla responsabilità patrimoniale del Commissario straordinario, degli amministratori e dei dirigenti sono state puntualmente rinnovate ed ampliate sia con aumento dei massimali, ovvero con riformulazione delle clausole ed ampliamento delle coperture, come risulta dalla delibera del C.d'A. n°27 del 14 aprile 2000 con la quale furono elevati (da due a cinque miliardi) i massimali per la tutela giudiziaria e la responsabilità civile e patrimoniale,e la lettera del dott. Stigliano prot. 1159 del 15 febbraio 2001 al broker con la quale nell'ambito della responsabilità patrimoniale (polizza LLOID'S n°1249588) si disponeva in favore di amministratori e dirigenti l'estensione della retroattività della copertura (c.d. clausola di copertura postuma) da due a cinque anni con consistente aggravio del premio corrisposto.

Il Collegio conclude, quindi, che l'Istituto non ebbe alcun particolare riguardo a contenersi nei limiti della legittimità, ma piuttosto perseguì in ogni maniera la più ampia copertura assicurativa dei rischi connessi alle responsabilità patrimoniali dei propri amministratori e dirigenti, in frequente e palese conflitto di interessi, con la chiara conseguenza di eludere e neutralizzare gli effetti comminatori della responsabilità amministrativa.

Ma ancora di piu', la particolare clausola “ per conto di chi spetta”, inserita nei contratti di tutela giudiziaria, se non basta di per se' a comprovare la sussistenza di una volonta' dolosa indirizzata a conseguire un contratto apparentemente lecito, ma nella sostanza in frode alla legge, tuttavia quantomeno evidenzia negli amministratori le estreme disinvoltura e leggerezza, gravemente colpevoli.

I convenuti rispondono, quindi, del danno erariale per colpa grave, relativizzata alla diligenza, prudenza e perizia minima che si richiede a chi riveste carica di pubblico amministratore. 

         Secondo l' orientamento consolidato della giurisprudenza della Corte dei Conti, infatti, perche' si abbia colpa grave non e' richiesto che si sia tenuto un comportamento assolutamente abnorme, ma e' sufficiente che l' agente abbia omesso di attivarsi come si attiverebbe, nelle stesse situazioni, anche il meno provveduto degli esercenti quella determinata attivita'. In altri termini, e' ritenuto sufficiente, per la sussistenza del suindicato grado di colpa,  che nella fattispecie l' agente abbia serbato comunque un comportamento contrario a regole deontologiche elementari.

L'elemento soggettivo in relazione alla condotta dei convenuti integra dunque un'ipotesi di colpa grave.

Passando all' analisi dell' elemento del danno erariale, la Sezione deve preliminarmente chiarire che non e' in alcun modo credibile l' impostazione fornita dai convenuti, secondo i quali nessun premio ulteriore sarebbe stato addebitato all' I.P.A.B. per la copertura assicurativa dei danni derivanti da fatti omissivi e commissivi dovuti a colpa grave dei dipendenti o amministratori dell' ente  nelle varie tipologie contrattuali sopra descritte.

E' evidente, ad avviso del Collegio, che il costo di tale copertura assicurativa, copertura di non poco conto comportante per la compagnia un notevole aggravamento del rischio, veniva confluito nell' importo del premio complessivo dovuto per l' intera polizza.

Come risulta agli atti, le varie compagnie assicurative hanno indicato diverse percentuali di premio pagate dall' I.P.A.B. per la copertura dei rischi di cui si tratta, differenziate in relazione alle tipologie contrattuali analizzate.

Tali percentuali sono state dettagliatamente e correttamente applicate dalla Procura nelle tabelle e nei calcoli riportati in citazione e riepilogate in fatto nella presente sentenza, a cui pertanto ci si richiama anche in questa sede come parti integranti della presente motivazione.

Appare, comunque, opportuno secondo il Collegio quantificare il danno erariale in via equitativa ai sensi dell' art. 1226 c.c., essendo  difficile procedere ad una precisa determinazione di quanto nell' importo del premio complessivamente corrisposto dall' ente sia da correlarsi all' illegittima stipula contrattuale.  Piuttosto, si reputa preferibile considerare come indicative le percentuali fornite dalle compagnie assicurative,  gia' richiamate.    

      Osserva, infatti, la Sezione che le predette  percentuali di premio corrisposte dall' I.P.A.B. e costituenti il danno erariale subito dall' ente stesso, possono rappresentare il riferimento su cui basare la valutazione equitativa della quantificazione del danno.

 

Tale importo deve essere, pertanto, determinato con riferimento alle intere somme descritte in premessa assunte come valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c., cosi' riassumibili:

1) Per il rag. Francesco Picone, per il periodo dall'11 maggio 1998 al 31.12.1999, per i maggiori importi per le coperture accessorie non legittime, le seguenti somme:

€ 3.563,55 per polizza RCT Assitalia n°37875 per l'anno 1999;

  371,33 per polizza RCA n°25803802 per l'anno 1999;

  273,73 per la polizza Tutela Giudiziaria UNIPOL n°25804069;

€ 268,56 per la polizza di Tutela giudiziaria (ritiro patente) UNIPOL n°25803749.

            E quindi complessivamente euro 4.477,17.

2) Per il Direttore Generale dott. Nicola Stigliano, per il periodo dal 15 novembre 1999 al 31 marzo 2001, le seguenti somme:

€ 1.899,67 per la polizza RCT - RCO UNIPOL n°32344719 per l'anno 2000;

€ 1.965,54 per la polizza RCT - RCO UNIPOL n°32344719 per l'anno 2001;

  308.84 con riferimento alla polizza “infortuni” UNIPOL n°32344718 per il 2000, nonché la medesima somma - € 308,84 - per l'anno 2001;

   332,01 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2000;

   376,04 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2001;

€ 1.177,53 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, anno 2000;

  1.177,53 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, anno 2001; 

  805.67 per la Polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno 2000;

  991,59 per la polizza UNIPOL “Tutela Giudiziaria” n°32344715 - anno 2001;

            e quindi complessivamente € 9.034,42.

A tali somme andrebbero aggiunte quelle ancora da recuperare relative alla polizza LLOID'S n°1300096, attinente alla RC per responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti, pari ad € 2.568,55, gia' stipulata al 31.12.2000, per un totale generale di euro 11.602,97.

3) Per la dott.ssa Ivanna Villa, in carica dal 17 aprile 2001 al 31 marzo 2003,  le seguenti somme:

€ 1.134,91 per la polizza RCT - RCO UNIPOL n°32344719 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;

€ 3.624,58 per la polizza UNIPOL RCT - RCO 36974764 per il periodo 31.12.01 -01.05.02;

€ 154,42 con riferimento alla polizza “infortuni” UNIPOL n°32344718 sino al 31 maggio 2002;

€ 171,12 sino al 31 dicembre 2002, ed € 342,25 per l'anno 2003 con riferimento alla polizza “infortuni” LLOID'S Adriatico n°98576575 decorrente dal 31 maggio 2002;

   438,20 per polizze varie UNIPOL “Multi rischi motore”, anno 2002;

  490,62 per la polizza “Tutela dei beni” ASSITALIA n°235273, periodo 31.12.2001 - 31.05.2002; 

  2.373,40 per polizza UNIPOL “tutela dei beni” n°36973763, periodo 31.05.2002, - 31.12.2002;

€ 330,53 per la polizza “tutela giudiziaria” UNIPOL n°32344715 - anno 2002;

€ 1.125,60 per la polizza “tutela giudiziaria” RAS n°59/31.511.777. - anno 2003.

            E quindi complessivamente € 9.843,38.

A tali somme  sarebbero ancora da addebitarsi quelle da recuperare pari ad 327,61, relativamente alla polizza LLOID'S n°1300096, attinente alla RC per responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti,  gia' stipulata al 31.12.2000 dal Direttore Stigliano, per un totale generale di euro 10.170,99.

A tali importi devono aggiungersi quelli relativi alla rivalutazione monetaria ed alla corresponsione degli interessi legali.

 Ogni altra istanza si intende assorbita nelle considerazioni che precedono.

Conclusivamente, l' istanza della Procura va  accolta nei termini di cui in motivazione.

         Le spese di giustizia seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale regionale per l' Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, condanna il rag. Francesco Picone al pagamento nei confronti dell' erario della somma di euro 4.477,17 oltre a rivalutazione monetaria da computarsi dalla commissione del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo l' andamento degli indicatori ISTAT del costo della vita, ed interessi legali da computarsi sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo; condanna il dott. Nicola Stigliano al pagamento dei danni come indicati in motivazione, fino alla concorrenza di euro 11.602,97 oltre a rivalutazione monetaria da computarsi dalla commissione del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo l' andamento degli indicatori ISTAT del costo della vita, ed interessi legali da computarsi sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo; condanna la dott. ssa Ivana Villa al pagamento dei danni come indicati in motivazione, fino alla concorrenza di euro 10.170,99 oltre a rivalutazione monetaria da computarsi dalla commissione del fatto alla data di pubblicazione della presente sentenza, secondo l' andamento degli indicatori ISTAT del costo della vita, ed interessi legali da computarsi sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo.

Le spese di giustizia, computate in euro 5347,16 (cinquemilatrecentoquarantasette//16) seguono la soccombenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Cosi' deciso in Bologna nella camera di consiglio del 9 novembre 2005.

IL RELATORE                                                   IL PRESIDENTE

f.to (dott.ssa Elena Lorenzini)            f.to (dott.Giovanni D'antinoSettevendemmie)

Depositata in segreteria il giorno 1 agosto 2006

                                                    IL DIRIGENTE

                                        (f.to Dott.ssa Valeria Sama)